IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare


                           di concerto con


                       IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle capitanerie di porto

    Vista  la  legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento  degli  ufficiali  e sottufficiali piloti di complemento
delle Forze Armate e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  7 giugno 1990, n. 144, concernente l'estensione
agli  ufficiali  di  complemento del Corpo delle capitanerie di porto
della  normativa  in  materia  di  reclutamento, stato ed avanzamento
degli  ufficiali  piloti  di  complemento del Corpo di Stato maggiore
della Marina militare;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   Amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visti  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali  e  successive  modificazioni  e integrazioni ed il decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n. 196  che a decorrere dal 1° gennaio
2004 abroghera' le disposizioni della legge precitata;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli   ufficiali  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 213,  concernente  il  regolamento  recante  la  disciplina per la
redazione  dei  documenti  caratteristici  del personale appartenente
all'Esercito,   alla   Marina,   all'Aeronautica   e   all'Arma   dei
Carabinieri;
    Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli, a tenente
di  vascello  in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali nei
Corpi  di  stato maggiore e delle capitanerie di porto riservato agli
ufficiali piloti di complemento della Marina in ferma dodecennale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto per l'anno 2004 m concorso «interno», per titoli,
per  la  nomina  di  15  tenenti  di  vascello in servizio permanente
effettivo   dei   ruoli   speciali  della  Marina,  con  la  seguente
ripartizione di posti
      a) 12 nel Corpo di stato maggiore;
      b) 3 nel Corpo delle capitanerie di porto.
    2.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  del  concorso  stesso  e di
modificare,  fino  alla  data  di  approvazione  della graduatoria di
merito,  il  numero dei posti, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili.