In esecuzione della deliberazione n. 3054 del 27 ottobre 2003 adottata dal Direttore generale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni, del terzo comma dell'art. 15 del decreto-legge n. 502/1992 e successive modificazioni, e del decreto legislativo n. 229/99 e' indetta selezione per il conferimento di: due incarichi di dirigente medico responsabile di struttura complessa nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero. Gli incarichi settennali sono rinnovabili per lo stesso periodo o per periodo piu' breve. Art. 1. Requisiti generali richiesti per l'ammissione Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti di ammissione elencati nel presente articolo e nel successivo art. 2. 1) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea e fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 2) idoneita' fisica al regolare svolgimento del servizio. L'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio e' effettuato a cura della Azienda unita' sanitaria locale prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente di pubbliche amministrazione e di istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e' dispensato dalla visita medica; 3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 4) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. 5) eta' non superiore ad anni cinquantotto.