IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale»; Viste le leggi 27 dicembre 2002, numeri 288 e 289, recanti: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64»; Visto in particolare l'art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001, che prevede, con riferimento al periodo transitorio, l'ammissione alla prestazione del servizio civile su base volontaria delle cittadine italiane di eta' compresa tra i diciotto e i ventisei anni e dei cittadini riformati per inabilita' al servizio militare che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 64, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' stabilita, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi al servizio civile nel periodo transitorio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, recante: «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»; Vista la circolare del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16, recante «Enti e progetti del servizio civile nazionale. Procedure di selezione dei volontari»; Rilevato che alla data odierna, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il 30 giugno 2003, secondo quanto previsto dalla circolare del 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16 del direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, sono stati approvati dall'ufficio n. 521 progetti, che consentono di avviare al servizio n. 6.084 volontari; Decreta: Art. 1. Generalita' E' indetto un bando per la selezione di 6.084 volontari da impiegare per l'anno 2004 nei progetti di servizio civile, in Italia e all'estero, di cui all'elenco contenuto nell'«Allegato 1», approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile (di seguito: «l'Ufficio») ai sensi dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64. L'impiego dei volontari nei progetti decorre dalle date indicate da ciascun ente all'atto della trasmissione della graduatoria dei volontari selezionati presso cui i progetti sono realizzati e coincide, di norma, con il primo giorno del mese. L'Ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo le procedure e le modalita' indicate al successivo art. 5, la data di avvio al servizio. La durata del servizio e' di dodici mesi. Il periodo di servizio civile prestato e' riconosciuto utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della determinazione della misura dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di copertura previdenziale figurativa riservato agli obiettori di coscienza in servizio civile obbligatorio. Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di Euro 433,80 euro mensili.
Note all'art. 1. Il numero dei posti per i quali e' indetta la selezione rappresenta il totale dei volontari richiesti dai progetti approvati. Nel caso in cui il primo giorno del mese sia festivo, il progetto e' avviato il primo giorno feriale successivo. La paga ai volontari e' corrisposta dall'Ufficio mediante accreditamento diretto delle somme dovute sul libretto postale nominativo. Per i volontari che partecipano a progetti da realizzare all'estero, le somme dovute potranno essere corrisposte anche su conto corrente bancario. Per i volontari e' prevista una assicurazione stipulata dall'Ufficio a favore degli stessi, pari a Euro 180,76.