IL DIRETTORE dell'Ufficio italiano brevetti e marchi Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, da ultimo modificato con decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, recante: «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali»; Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, recante: «Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali»; Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1995, recante l'ordinamento della professione di consulente in proprieta' industriale e la formazione del relativo albo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»; Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per invenzioni e modelli industriali, per l'anno 2003; Decreta: Art. 1. E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione brevetti, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342, sessione 2003.