IL DIRETTORE
               dell'Ufficio italiano brevetti e marchi

    Visto  il  regio  decreto  29  giugno  1939,  n.  1127, da ultimo
modificato  con  decreto  legislativo 19 marzo 1996, n. 198, recante:
«Testo  delle  disposizioni  legislative  in  materia di brevetti per
invenzioni industriali»;
    Visto  il  regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, recante: «Testo
delle   disposizioni   regolamentari   in  materia  di  brevetti  per
invenzioni industriali»;
    Visto  il decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  192  del  18  agosto  1995,  recante
l'ordinamento   della   professione   di   consulente  in  proprieta'
industriale e la formazione del relativo albo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, recante:
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
    Vista  la  legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: «Tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali»;
    Ritenuto  di  dover  indire una sessione di esami di abilitazione
all'esercizio   della   professione   di   consulente  in  proprieta'
industriale,   in  materia  di  brevetti  per  invenzioni  e  modelli
industriali, per l'anno 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E'  indetta  una  sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione brevetti, ai
sensi  dell'art.  6  del decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342,
sessione 2003.