IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

    Vista  la  legge  31 luglio  1954, n. 599, concernente «Stato dei
sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica»  e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 maggio  1983, n. 212, concernente «Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  della  Guardia di
finanza», e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto  legislativo  del  12 maggio  1995,  n. 196,
concernente   «Attuazione  dell'art. 3  della  legge  n. 216/1992  in
materia  di  riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate»;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
«disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento  stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate»;
    Vista  la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente «Norme per il
reclutamento  degli  ufficiali  e sottufficiali piloti di complemento
delle   Forze   armate   e   modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza»;
    Visto  il  decreto ministeriale del 5 novembre 1997, con il quale
sono state stabilite le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per
il reclutamento degli allievi marescialli dell'Esercito;
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382, concernente «Norme di
principio sulla disciplina militare»;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
    Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
«Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la  partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicante «Specifici limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante Modificazioni al decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, di cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi delle Forze armate;
    Visto   il   decreto   ministeriale   26 marzo  1999  concernente
«Approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare»;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  20 ottobre 1999,
n. 380  concernente  il  regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare;
    Visto   il   decreto   legislativo  del  26 maggio  2000,  n. 187
concernente  «Attuazione  della direttiva 97/43/Euratom in materia di
protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti connesse ad esposizioni mediche»;
    Viste   le  direttive  tecniche  in  data  19 aprile  2000  della
Direzione  generale della sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare  e  per  delineare  il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto  il  decreto  ministeriale  18 febbraio  1997,  concernente
«Approvazione   della   nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per  il
personale militare dell'Amministrazione della Difesa»;
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente «Nuove norme
sulla cittadinanza»;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n. 3  e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  le  disposizioni  relative  allo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  «Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa»;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di  decisione e di controllo e successive modificazioni
ed integrazioni»;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  ed  in  particolare
l'art. 39, e successive modificazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,  n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente   «Determinazione   dei   compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
    Visto  il decreto ministeriale in data 9 maggio 2003 con il quale
il  Ministro  della  difesa  ha  stabilito che l'aliquota percentuale
massima  di  personale  di  sesso  femminile  da  reclutare nel ruolo
marescialli delle Forze armate e' del 20%;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Considerato che, alla data del presente decreto nell'organico nel
ruolo marescialli dell'Esercito sono disponibili duecentotrenta posti
vacanti da ricoprire ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196,  e  successive  modificazioni  per  il  70 % corrispondente a
centosessantuno  posti  mediante  concorso  pubblico e superamento di
apposito  corso  della  durata  di  due  anni  e  per il restante 30%
corrispondente  a sessantanove posti mediante concorso interno aperto
agli  appartenenti  al  ruolo  dei sergenti, ai quali e' riservata un
terzo  di  detta  percentuale,  ed  agli  appartenenti  al  ruolo dei
volontari  in  servizio  permanente  per  la rimanente percentuale, e
superamento  di  apposito  corso  di  qualificazione  di  durata  non
inferiore ai sei mesi;
    Visto  il  foglio  n. 6175/082201  datato  26 novembre 2003 dello
Stato  Maggiore  dell'Esercito  -  Reparto  impiego  del  personale -
Ufficio  reclutamento  stato ed avanzamento, concernente le modalita'
esecutive per l'effettuazione del 7° concorso per allievi marescialli
dell'Esercito,   i  criteri  di  assegnazione  dei  punteggi  nonche'
l'entita' dei posti da mettere a concorso.

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto,  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami, per
l'ammissione al settimo corso biennale (2004-2006) di centosessantuno
allievi marescialli dell'Esercito. Ove non specificato il sesso, ogni
disposizione  del  presente  bando  dovra'  intendersi rivolta sia ai
cittadini di sesso maschile che femminile.
    In  considerazione dell'aliquota percentuale massima di personale
militare  femminile da immettere negli organici del ruolo marescialli
dell'Esercito,  stabilita  dal  Ministro  della  difesa  con  decreto
ministeriale  in  data  9 maggio  2003  citato  nelle premesse, nella
misura  del 20% al termine delle operazioni concorsuali potra' essere
ammesso al settimo corso di formazione e specializzazione per allievi
marescialli  dell'Esercito un numero massimo di trentadue concorrenti
di sesso femminile.
    Lo svolgimento del concorso prevede:
      1) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali;
      2) prova ginnica;
      3) visita medica;
      4) accertamento psico-attitudinale;
      5) valutazione dei titoli.
    Resta  impregiudicata  per la Direzione generale per il personale
militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere
o  rinviare  le  prove  concorsuali, di modificare, fino alla data di
approvazione  della  graduatoria  di  merito,  il numero di posti, di
sospendere l'ammissione al corso di formazione e specializzazione dei
vincitori,  in  ragione  di  esigenze  attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2004.