La giunta regionale, con D.G.R. n. 66/11104 del 24 novembre 2003, ha deliberato, come previsto dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000, d'indire un avviso pubblico per integrare l'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, da utilizzare per la copertura delle sedi che si rendessero vacanti. Possono presentare istanza coloro che, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea; specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attivita' professionale con esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso. La carica di direttore generale e' incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato stipulato, in conformita' al disciplinare contratto approvato dalla giunta regionale, in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Non possono essere nominati direttori generali coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. La carica di direttore generale e', inoltre, incompatibile con la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 3, comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, dall'art. 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 13 della l. r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni (1). La domanda, redatta in carta legale secondo il fac-simile allegato al presente avviso (scaricabile dal sito Internet della regione Piemonte: www.regione.piemonte.it), dovra' contenere le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di notorieta', rese dall'interessato sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di nascita; 3) residenza; 4) codice fiscale; 5) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; 6) di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 7) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti); 8) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilita' o comportanti decadenza dalla carica previste dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dall'art. 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (ovvero indicazione delle cause di incompatibilita' ed impegno a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico) (1) ; 9) il diploma di laurea conseguito, con l'indicazione della data del conseguimento, dell'autorita' che lo ha rilasciato e della votazione riportata; 10) il possesso degli specifici requisiti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni; 11) di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata assunzione delle funzioni di direttore generale dell'azienda per la quale la nomina e' fatta, nonche' le condizioni del disciplinare contratto approvato dalla giunta regionale; 12) l'autorizzazione alla regione Piemonte al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, finalizzato agli adempimenti connessi ai procedimenti di integrazione dell'elenco degli idonei e di nomina a direttore generale di azienda sanitaria; 13) l'indirizzo e recapito telefonico ai fini delle comunicazioni relative al presente avviso. Alla domanda dovra' essere allegata, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione: curriculum del candidato contenente anche le cariche elettive e non ricoperte, datato e firmato; scheda analitica, redatta secondo lo schema allegato al fac-simile di domanda, attinente i requisiti per l'idoneita' alla nomina a direttore generale di ASR (titolo di studio, requisiti formativi e professionali), datata e firmata; copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le domande, indirizzate al presidente della giunta regionale, dovranno essere presentate alla regione Piemonte - Assessorato programmazione sanitaria, psichiatria ed emergenza 118, assistenza sanitaria - Direzione programmazione sanitaria - Settore assetto istituzionale e organi collegiali - corso Regina Margherita n. 153- bis - 10122 Torino, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine dovesse cadere in giornata festiva, esso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo. Le domande possono essere consegnate direttamente al Settore assetto istituzionale ed organi collegiali, corso Regina Margherita n. 153-bis, Torino, Pal. A, Piano rialzato, da lunedi' a giovedi' (h. 9 -12; 14 -16) e al venerdi' (h. 9 -12) ovvero spedite a mezzo posta raccomandata (in tal caso, ai fini del termine per la presentazione delle domande, fa fede la data del timbro postale). Sulla busta dovra' essere indicato il riferimento «Domanda direttore generale azienda sanitaria - 2003». Non sono considerate valide le domande comunque presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso. Non verranno prese in considerazione: a) le domande presentate oltre il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale; b) le domande non corredate dagli allegati sopra indicati. I candidati hanno l'onere di comunicare ogni cambiamento di indirizzo o recapito telefonico. La regione non assume nessuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, ne' per gli eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione regionale stessa. Ai dati forniti dai candidati si applicano le disposizione in materia di dati personali previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Tali dati non rivestono carattere di segretezza e potranno essere resi pubblici secondo le modalita' stabilite dalla legge. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27, la struttura responsabile del procedimento per l'integrazione dell'elenco di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria e' il Settore assetto istituzionale ed organi collegiali della Direzione programmazione sanitaria dell'Assessorato programmazione sanitaria - psichiatria ed emergenza 118 - assistenza sanitaria, corso Regina Margherita n. 153-bis - 10122 Torino; responsabile del procedimento e' l'ing. Piero Angelo Pais, responsabile del settore stesso. La verifica del possesso dei requisiti ai fini dell"inserimento nell'elenco degli idonei alla nomina e' effettuata, in conformita' ai criteri di valutazione previsti dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000 (2) e secondo le modalita' applicative di cui alla D.G.R. n. 39-1874 del 28 dicembre 2000 (3), da un'apposita commissione composta dalla dott.ssa Margherita Colombano, responsabile del Settore programmazione sanitaria, esperta in materia sanitaria, dalla dott.ssa Laura Faina, responsabile del Settore attivita' giuridico-amministrativa a supporto della giunta regionale e delle direzioni regionali, esperta in materia giuridico-amministrativa, dal dott. Sergio Di Giacomo, responsabile del settore promozione attivita' altri soggetti pubblici e del privato sociale, esperto in materia di assistenza sociale. A conclusione del procedimento l'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale sara' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte. La struttura responsabile procedera' ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati inseriti nell'elenco, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, ed in conformita' alle disposizioni regionali in materia. In caso di nomina, all'interessato verra' richiesto di presentare le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, e comunque di quanto dichiarato nella scheda analitica allegata alla domanda. Ogni altra informazione potra' essere richiesta al settore assetto istituzionale ed organi collegiali: sig.ra Maria Massimino tel. 011/4322241; sig.ra Fiorella Cascella 011/4322203; fax 011/4324641. (1) Art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni: «Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non e' eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unita' sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unita' sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale e' incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di membro di parlamento, nonche' con l'esistenza di rapporti in regime convenzionale con la unita' sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attivita' concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale e' altresi' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza assegni, con l'unita' sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.». Art. 3, comma 11, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni: «Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale; b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata.». Art. 66, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: «La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e' incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunita' montana.». Art. 13, legge regionale 23 marzo 1995, n. 39: «1. Le nomine di competenza della giunta ... omissis ... sono incompatibili con le seguenti funzioni: a) consiglieri regionali; b) dipendenti della regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: «Disciplina delle situazioni di incompatibilita' con lo stato di dipendente regionale» e degli enti, istituti, societa' di cui la regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del consiglio di amministrazione e delle aziende della regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di cio' sia fatta menzione nel provvedimento di nomina; c) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla regione ed agli enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa; d) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti od organismi di cui all'art. 2; e) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze Armate. 2. Non e' consentita la contemporanea presenza della stessa persona in piu' di un ente, societa' o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei sindaci e dei revisori dei conti.» (2) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, le nomine di competenza della giunta regionale sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla giunta sentita la commissione consultiva per le nomine; con riferimento ai requisiti previsti dalla normativa nazionale per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria la D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000 ha definito i criteri di valutazione del possesso del requisito dell'esperienza quinquennale come segue: «Tenuto conto che il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, di riforma sanitaria configura le aziende sanitarie quali enti dotati di autonomia imprenditoriale, la cui attivita' deve essere informata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' e si svolge mediante atti di diritto privato, e considerato il rilevante ruolo attribuito al direttore generale, preposto all'azienda quale responsabile della gestione complessiva, cui compete, tra l'altro, l'adozione dell'atto aziendale di diritto privato che disciplina organizzazione e funzionamento dell'azienda stessa, si ritiene di non considerare attivita' professionale ai fini dell'avviso le esperienze relative ad attivita' libero-professionale, ne' quelle relative all'esercizio di mandato politico, ne' quelle di mera consulenza, ne', nel caso di societa' pubbliche o private, quali componenti di organi di amministrazione, eccezion fatta per l'amministratore delegato, o il socio accomandatario, e per il consigliere delegato con incarichi operativi.». L'attivita' professionale di cui sopra deve essere stata svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso per un periodo, anche non continuativo di almeno cinque anni. Detta attivita' deve, inoltre, riferirsi a funzioni effettivamente svolte in seguito al conferimento di incarico formale. L'attivita' di amministratore di enti o aziende sanitarie viene considerata rilevante esclusivamente qualora svolta in qualita' di organo monocratico (amministratore straordinario, direttore generale, commissario) successivamente all'attuazione della legge 4 aprile 1991, n. 111. Per «attivita' di direzione tecnica o amministrativa» verra' considerata l'attivita' di direzione di strutture organizzative svolta sotto il profilo tecnico o amministrativo in tutte le diverse specializzazioni professionali, escludendo le funzioni di mero studio, ricerca, ispezione nonche' le attivita' finanziarie di mera partecipazione. L'attivita' di direzione sara', inoltre, ritenuta qualificata se esercitata con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, azienda, struttura od organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni organizzative degli stessi secondo i rispettivi ordinamenti, e dovra' essere comunque contraddistinta da autonomia decisionale, consistenza organizzativa e responsabilita' verso l'esterno.». (3) Come risulta dalla D.G.R. n. 39-1874 del 28 dicembre 2000, la commissione istituita con D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000 per la verifica del possesso dei requisiti ha applicato i criteri di valutazione stabiliti con la DGR stessa come segue: «viene considerata rilevante: l'attivita' di amministratore di enti o aziende sanitarie, qualora svolta in qualita' di organo monocratico, con esclusione degli incarichi di componente di organi collegiali (componenti di comitati di gestione, componenti di consigli di amministrazione, eccezion fatta per l'amministratore delegato, il socio accomandatario, il consigliere delegato con incarichi operativi); l'attivita' di partecipazione alla direzione strategica aziendale e l'attivita' di direzione di strutture caratterizzate da autonomia e complessita' in enti e aziende sanitarie; in mancanza del titolare della posizione funzionale apicale sono state prese in considerazione le funzioni svolte in tale posizione da personale di qualifica inferiore purche' le funzioni stesse fossero state conferite con atto formale; l'attivita' svolta in posizione dirigenziale con autonomia gestionale in enti/aziende private e in enti pubblici che abbiano recepito nei rispettivi ordinamenti quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in merito alla separazione tra competenze degli organi di direzione politica e responsabilita' gestionali dirigenziali, nonche' l'attivita' dirigenziale svolta a capo delle principali articolazioni organizzative di enti pubblici e privati, in posizione apicale, con responsabilita' verso l'esterno, indipendentemente dall'adozione di atti che impegnano l'ente (rilevanza esterna); non e' stata considerata rilevante: l'attivita' di magistrato qualora non connessa a responsabilita' di direzione di struttura come definita dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000; la presidenza di consigli di amministrazione, in conformita' a quanto previsto dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000; l'esperienza professionale il cui grado di qualificazione come previsto dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000 non risultasse adeguatamente comprovato; il periodo di esperienza almeno quinquennale svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso si considera utilmente maturato entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande».