La giunta regionale, con D.G.R. n. 66/11104 del 24 novembre 2003,
ha  deliberato,  come  previsto dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio
2000, d'indire un avviso pubblico per integrare l'elenco degli idonei
alla  nomina  a direttore generale di azienda sanitaria regionale, da
utilizzare per la copertura delle sedi che si rendessero vacanti.
    Possono  presentare  istanza  coloro  che,  ai  sensi del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502,  e  successive  modifiche ed
integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
      diploma di laurea;
      specifici   e  documentati  requisiti  coerenti  rispetto  alle
funzioni   da   svolgere  ed  attestanti  qualificata  formazione  ed
attivita'   professionale   con  esperienza  almeno  quinquennale  di
direzione  tecnica  o  amministrativa  in  enti,  aziende,  strutture
pubbliche   o   private,  in  posizione  dirigenziale  con  autonomia
gestionale  e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o
finanziarie,  svolta  nei  dieci  anni  precedenti  la  pubblicazione
dell'avviso.
    La   carica   di  direttore  generale  e'  incompatibile  con  la
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
    Il  rapporto  di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e'
regolato da contratto di diritto privato stipulato, in conformita' al
disciplinare   contratto   approvato   dalla   giunta  regionale,  in
osservanza  delle  norme del titolo terzo del libro quinto del codice
civile.
    Non  possono  essere  nominati  direttori  generali coloro che si
trovino  nelle  condizioni previste dall'art. 3, comma 11 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502  e successive modificazioni e
integrazioni.   La   carica   di   direttore  generale  e',  inoltre,
incompatibile   con   la   sussistenza   delle   condizioni  previste
dall'art. 3, comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e  successive  modificazioni e integrazioni, dall'art. 66 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 13 della l. r. 23 marzo
1995, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni (1).
    La  domanda,  redatta  in  carta  legale  secondo  il  fac-simile
allegato  al  presente  avviso  (scaricabile  dal sito Internet della
regione   Piemonte:  www.regione.piemonte.it),  dovra'  contenere  le
seguenti  dichiarazioni,  sostitutive  di certificazioni e di atti di
notorieta', rese dall'interessato sotto la propria responsabilita' ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
      1) cognome e nome;
      2) data e luogo di nascita;
      3) residenza;
      4) codice fiscale;
      5) cittadinanza  italiana,  salvo  le  equiparazioni  stabilite
dalle  leggi  vigenti  o  cittadinanza  di  uno dei Paesi dell'Unione
europea;
      6) di  iscrizione  nelle liste elettorali ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
      7) di  non  avere  riportato  condanne  penali  e  di non avere
procedimenti  penali in corso (ovvero le eventuali condanne riportate
o gli eventuali carichi pendenti);
      8) di   non   trovarsi   in   nessuna   delle   condizioni   di
incompatibilita'   o  comportanti  decadenza  dalla  carica  previste
dall'art. 3  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  dall'art. 66 del decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n. 267,  e  dall'art. 13  della  legge
regionale  23 marzo  1995,  n. 39  (ovvero indicazione delle cause di
incompatibilita'   ed  impegno  a  rimuoverle  prima  dell'assunzione
dell'incarico) (1) ;
      9) il  diploma  di  laurea  conseguito, con l'indicazione della
data  del  conseguimento, dell'autorita' che lo ha rilasciato e della
votazione riportata;
      10) il  possesso  degli  specifici  requisiti di cui al decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502,  e  successive  modifiche ed
integrazioni;
      11) di   accettare,   in   caso   di  nomina,  l'incondizionata
assunzione  delle  funzioni di direttore generale dell'azienda per la
quale  la  nomina  e'  fatta,  nonche' le condizioni del disciplinare
contratto approvato dalla giunta regionale;
      12) l'autorizzazione  alla  regione Piemonte al trattamento dei
dati  personali  ai  sensi  della  legge  31 dicembre  1996,  n. 675,
finalizzato agli adempimenti connessi ai procedimenti di integrazione
dell'elenco  degli idonei e di nomina a direttore generale di azienda
sanitaria;
      13) l'indirizzo   e   recapito   telefonico   ai   fini   delle
comunicazioni relative al presente avviso.
    Alla  domanda dovra' essere allegata, a pena di inammissibilita',
la seguente documentazione:
      curriculum del candidato contenente anche le cariche elettive e
non ricoperte, datato e firmato;
      scheda   analitica,  redatta  secondo  lo  schema  allegato  al
fac-simile  di  domanda,  attinente  i requisiti per l'idoneita' alla
nomina  a  direttore  generale  di  ASR  (titolo di studio, requisiti
formativi e professionali), datata e firmata;
      copia   fotostatica   di   un   documento   di   identita'  del
sottoscrittore  ai  sensi  dell'art. 38,  comma  3,  del  decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    Le  domande,  indirizzate  al  presidente della giunta regionale,
dovranno  essere  presentate  alla  regione  Piemonte  -  Assessorato
programmazione  sanitaria,  psichiatria  ed emergenza 118, assistenza
sanitaria  -  Direzione  programmazione  sanitaria  - Settore assetto
istituzionale  e  organi collegiali - corso Regina Margherita n. 153-
bis  -  10122  Torino,  entro  il termine perentorio di trenta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Qualora  il  termine  dovesse cadere in giornata festiva, esso si
intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
    Le  domande  possono  essere  consegnate  direttamente al Settore
assetto  istituzionale  ed organi collegiali, corso Regina Margherita
n. 153-bis, Torino, Pal. A, Piano rialzato, da lunedi' a giovedi' (h.
9  -12; 14 -16) e al venerdi' (h. 9 -12) ovvero spedite a mezzo posta
raccomandata  (in  tal caso, ai fini del termine per la presentazione
delle domande, fa fede la data del timbro postale).
    Sulla  busta  dovra'  essere  indicato  il  riferimento  «Domanda
direttore generale azienda sanitaria - 2003».
    Non  sono  considerate  valide  le domande comunque presentate in
data anteriore alla pubblicazione del presente avviso.
    Non verranno prese in considerazione:
      a) le  domande  presentate  oltre  il  termine  perentorio  del
trentesimo  giorno  dalla  data  di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale;
      b) le domande non corredate dagli allegati sopra indicati.
    I  candidati  hanno  l'onere  di  comunicare  ogni cambiamento di
indirizzo  o  recapito  telefonico.  La  regione  non  assume nessuna
responsabilita'  nel  caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da  inesatte  indicazioni  o  di  mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  di  recapito, ne' per gli eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell'amministrazione regionale stessa.
    Ai  dati  forniti  dai  candidati si applicano le disposizione in
materia  di  dati  personali  previste  dalla legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni. Tali dati non
rivestono  carattere  di  segretezza  e potranno essere resi pubblici
secondo le modalita' stabilite dalla legge.
    Ai  sensi  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241  e  della  legge
regionale  25 luglio  1994,  n. 27,  la  struttura  responsabile  del
procedimento  per  l'integrazione dell'elenco di idonei alla nomina a
direttore  generale  di  azienda  sanitaria  e'  il  Settore  assetto
istituzionale  ed  organi  collegiali  della Direzione programmazione
sanitaria  dell'Assessorato programmazione sanitaria - psichiatria ed
emergenza   118  -  assistenza  sanitaria,  corso  Regina  Margherita
n. 153-bis  -  10122  Torino; responsabile del procedimento e' l'ing.
Piero Angelo Pais, responsabile del settore stesso.
    La  verifica  del possesso dei requisiti ai fini dell"inserimento
nell'elenco degli idonei alla nomina e' effettuata, in conformita' ai
criteri di valutazione previsti dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio
2000 (2)  e  secondo  le  modalita'  applicative  di  cui alla D.G.R.
n. 39-1874  del  28 dicembre  2000 (3),  da  un'apposita  commissione
composta   dalla  dott.ssa  Margherita  Colombano,  responsabile  del
Settore programmazione sanitaria, esperta in materia sanitaria, dalla
dott.ssa    Laura   Faina,   responsabile   del   Settore   attivita'
giuridico-amministrativa  a  supporto  della giunta regionale e delle
direzioni regionali, esperta in materia giuridico-amministrativa, dal
dott.   Sergio   Di  Giacomo,  responsabile  del  settore  promozione
attivita'  altri  soggetti pubblici e del privato sociale, esperto in
materia di assistenza sociale.
    A  conclusione del procedimento l'elenco degli idonei alla nomina
a  direttore generale di azienda sanitaria regionale sara' pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione Piemonte.
    La   struttura   responsabile  procedera'  ad  effettuare  idonei
controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive presentate dai candidati
inseriti  nell'elenco,  in attuazione di quanto previsto dall'art. 71
del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, ed in
conformita' alle disposizioni regionali in materia.
    In caso di nomina, all'interessato verra' richiesto di presentare
le  certificazioni  comprovanti  il  possesso dei requisiti di cui al
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n. 502,   e  successive
modificazioni  e  integrazioni, e comunque di quanto dichiarato nella
scheda analitica allegata alla domanda.
    Ogni  altra  informazione  potra'  essere  richiesta  al  settore
assetto  istituzionale  ed  organi collegiali: sig.ra Maria Massimino
tel. 011/4322241;   sig.ra   Fiorella   Cascella   011/4322203;   fax
011/4324641.
    (1)  Art.  3,  comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni e integrazioni:
    «Il  direttore generale non e' eleggibile a membro dei consigli e
assemblee  delle  regioni  e  del  Parlamento,  salvo che le funzioni
esercitate  non  siano  cessate almeno centottanta giorni prima della
data  di  scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso
di  scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita'
non  hanno  effetto  se  le funzioni esercitate siano cessate entro i
sette  giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.
In  ogni  caso  il  direttore  generale non e' eleggibile nei collegi
elettorali  nei  quali  sia  ricompreso,  in  tutto  o  in  parte, il
territorio   dell'unita'  sanitaria  locale  presso  la  quale  abbia
esercitato  le  sue  funzioni  in  un  periodo  compreso nei sei mesi
antecedenti  la  data di accettazione della candidatura. Il direttore
generale  che  sia  stato  candidato  e non sia stato eletto non puo'
esercitare  per  un  periodo di cinque anni le sue funzioni in unita'
sanitarie  locali  comprese,  in  tutto  o  in  parte,  nel  collegio
elettorale  nel  cui  ambito si sono svolte le elezioni. La carica di
direttore   generale  e'  incompatibile  con  quella  di  membro  del
consiglio  e delle assemblee delle regioni e delle province autonome,
di  membro  di  parlamento,  nonche'  con  l'esistenza di rapporti in
regime  convenzionale  con la unita' sanitaria locale presso cui sono
esercitate  le  funzioni  o di rapporti economici o di consulenza con
strutture  che  svolgono  attivita'  concorrenziali con la stessa. La
predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai
direttori  sanitari.  La  carica  di  direttore  generale e' altresi'
incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente,
ancorche'  in  regime  di  aspettativa  senza  assegni,  con l'unita'
sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.».
    Art. 3, comma 11, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni:
    «Non   possono  essere  nominati  direttori  generali,  direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali:
      a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena  detentiva  non  inferiore  ad  un  anno per delitto non colposo
ovvero  a  pena  detentiva  non  inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri  o  violazione  dei  doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo  quanto  disposto  dal  secondo  comma dell'art. 166 del codice
penale;
      b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
      c) coloro  che  sono  stati sottoposti, anche con provvedimento
non  definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione  prevista  dall'art.  15  della  legge  3 agosto 1988,
n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
      d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o
a liberta' vigilata.».
    Art. 66, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
    «La  carica  di direttore generale, di direttore amministrativo e
di  direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere
e'  incompatibile  con quella di consigliere provinciale, di sindaco,
di  assessore  comunale, di presidente o di assessore della comunita'
montana.».
    Art. 13, legge regionale 23 marzo 1995, n. 39:
    «1.  Le  nomine  di  competenza della giunta ... omissis ... sono
incompatibili con le seguenti funzioni:
      a) consiglieri regionali;
      b) dipendenti  della  regione  nei  limiti  di  cui  alla legge
regionale 23 gennaio 1989, n. 10:
      «Disciplina  delle  situazioni di incompatibilita' con lo stato
di  dipendente  regionale» e degli enti, istituti, societa' di cui la
regione  detenga  la  maggioranza del pacchetto azionario o nomini la
maggioranza  del  consiglio  di amministrazione e delle aziende della
regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione
possa  costituire  tramite  per  la presenza tecnico funzionale della
regione  nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di cio' sia
fatta menzione nel provvedimento di nomina;
      c) coloro  che  prestano  non  sporadicamente  consulenza  alla
regione  ed  agli  enti soggetti a controllo regionale o siano legati
agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
      d) membri  di organi consultivi cui compete di esprimere pareri
sui   provvedimenti   degli   enti,  istituti  od  organismi  di  cui
all'art. 2;
      e) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori
dello Stato, appartenenti alle Forze Armate.
    2.  Non  e'  consentita  la  contemporanea  presenza della stessa
persona  in piu' di un ente, societa' o organismo regionale di cui al
presente  articolo  ad  esclusione  dei  sindaci  e  dei revisori dei
conti.»
    (2) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge regionale 23 marzo 1995,
n. 39, le nomine di competenza della giunta regionale sono effettuate
sulla  base  di  criteri  di  carattere generale assunti dalla giunta
sentita  la  commissione consultiva per le nomine; con riferimento ai
requisiti   previsti  dalla  normativa  nazionale  per  la  nomina  a
direttore  generale  di  azienda  sanitaria  la D.G.R. n. 103-689 del
31 luglio  2000 ha definito i criteri di valutazione del possesso del
requisito dell'esperienza quinquennale come segue:
    «Tenuto  conto che il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
di riforma sanitaria configura le aziende sanitarie quali enti dotati
di  autonomia imprenditoriale, la cui attivita' deve essere informata
a  criteri  di  efficacia,  efficienza  ed  economicita'  e si svolge
mediante  atti  di  diritto privato, e considerato il rilevante ruolo
attribuito   al   direttore   generale,  preposto  all'azienda  quale
responsabile  della  gestione  complessiva, cui compete, tra l'altro,
l'adozione  dell'atto  aziendale  di  diritto  privato che disciplina
organizzazione e funzionamento dell'azienda stessa, si ritiene di non
considerare attivita' professionale ai fini dell'avviso le esperienze
relative  ad  attivita'  libero-professionale,  ne'  quelle  relative
all'esercizio  di  mandato  politico,  ne' quelle di mera consulenza,
ne',  nel  caso  di societa' pubbliche o private, quali componenti di
organi   di  amministrazione,  eccezion  fatta  per  l'amministratore
delegato,  o  il  socio accomandatario, e per il consigliere delegato
con incarichi operativi.».
    L'attivita'  professionale  di cui sopra deve essere stata svolta
nei  dieci  anni  precedenti  la  pubblicazione  dell'avviso  per  un
periodo, anche non continuativo di almeno cinque anni.
    Detta    attivita'    deve,   inoltre,   riferirsi   a   funzioni
effettivamente svolte in seguito al conferimento di incarico formale.
    L'attivita'  di  amministratore di enti o aziende sanitarie viene
considerata  rilevante  esclusivamente  qualora svolta in qualita' di
organo monocratico (amministratore straordinario, direttore generale,
commissario)  successivamente  all'attuazione  della  legge  4 aprile
1991, n. 111.
    Per  «attivita'  di  direzione  tecnica  o amministrativa» verra'
considerata  l'attivita'  di  direzione  di  strutture  organizzative
svolta  sotto il profilo tecnico o amministrativo in tutte le diverse
specializzazioni   professionali,  escludendo  le  funzioni  di  mero
studio,  ricerca,  ispezione nonche' le attivita' finanziarie di mera
partecipazione.
    L'attivita'  di direzione sara', inoltre, ritenuta qualificata se
esercitata con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, azienda,
struttura  od organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni
organizzative degli stessi secondo i rispettivi ordinamenti, e dovra'
essere comunque contraddistinta da autonomia decisionale, consistenza
organizzativa e responsabilita' verso l'esterno.».
    (3) Come risulta dalla D.G.R. n. 39-1874 del 28 dicembre 2000, la
commissione istituita con D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000 per la
verifica  del  possesso  dei  requisiti  ha  applicato  i  criteri di
valutazione stabiliti con la DGR stessa come segue:
    «viene considerata rilevante:
      l'attivita'  di  amministratore  di  enti  o aziende sanitarie,
qualora  svolta  in  qualita'  di  organo monocratico, con esclusione
degli  incarichi  di  componente  di organi collegiali (componenti di
comitati  di  gestione,  componenti  di  consigli di amministrazione,
eccezion    fatta    per    l'amministratore   delegato,   il   socio
accomandatario, il consigliere delegato con incarichi operativi);
      l'attivita'   di   partecipazione   alla  direzione  strategica
aziendale  e  l'attivita' di direzione di strutture caratterizzate da
autonomia e complessita' in enti e aziende sanitarie; in mancanza del
titolare  della  posizione  funzionale  apicale  sono  state prese in
considerazione  le  funzioni svolte in tale posizione da personale di
qualifica   inferiore   purche'  le  funzioni  stesse  fossero  state
conferite con atto formale;
      l'attivita'  svolta  in  posizione  dirigenziale  con autonomia
gestionale  in  enti/aziende  private  e in enti pubblici che abbiano
recepito  nei  rispettivi  ordinamenti  quanto  previsto  dal decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29,  e  successive modificazioni e
integrazioni,  in merito alla separazione tra competenze degli organi
di  direzione  politica  e  responsabilita'  gestionali dirigenziali,
nonche'  l'attivita'  dirigenziale  svolta  a  capo  delle principali
articolazioni  organizzative di enti pubblici e privati, in posizione
apicale,   con  responsabilita'  verso  l'esterno,  indipendentemente
dall'adozione di atti che impegnano l'ente (rilevanza esterna);
    non e' stata considerata rilevante:
      l'attivita'    di    magistrato    qualora   non   connessa   a
responsabilita'  di direzione di struttura come definita dalla D.G.R.
n. 103-689 del 31 luglio 2000;
      la  presidenza di consigli di amministrazione, in conformita' a
quanto previsto dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000;
      l'esperienza  professionale il cui grado di qualificazione come
previsto  dalla  D.G.R.  n. 103-689 del 31 luglio 2000 non risultasse
adeguatamente comprovato;
    il  periodo  di  esperienza  almeno quinquennale svolta nei dieci
anni  precedenti  la pubblicazione dell'avviso si considera utilmente
maturato  entro  il  termine  di  scadenza per la presentazione delle
domande».