IL COMANDANTE GENERALE Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Viste le leggi 6 dicembre 1971, n. 1076, 8 gennaio 1979, n. 10, 15 ottobre 1982, n. 757 e 14 febbraio 1990, n. 28, recanti norme relative all'equipollenza di talune lauree a quella di economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 concernente «Disciplina dell'imposta di bollo» e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina e successive modificazioni; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, che detta norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Visti i decreti interministeriali 20 maggio 1991, 14 ottobre 1996, 21 dicembre 1998, 23 luglio 1999, 5 agosto 1999, 19 ottobre 2000 e 6 aprile 2001, recanti norme relative all'equipollenza di talune lauree a quelle di economia e commercio, giurisprudenza e scienze politiche, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, recante «Disposizioni per lo svolgimento del corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza»; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1997, n. 221, registrato alla Corte dei conti in data 11 luglio 1997, registro n. 2 Finanze al foglio n. 176, recante «Regolamento concernente l'individuazione dei diplomi di laurea il cui possesso costituisce titolo per la partecipazione al concorso per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina»; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed integrazioni nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scien-tifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente «l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, concernente il «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza», con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la determinazione del Comandante Generale n. 167483 datata 1° giugno 2000, e successive modificazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente il «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente «la determinazione delle lauree specialistiche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» (testo A); Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002, datata 24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i requisiti di «celibato», «nubilato» e «vedovanza», previsti per l'arruolamento nel Corpo; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005, Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di settantacinque sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina. Lo svolgimento del concorso comprende: a) una prova d'esame (test culturali e intellettivi); b) visita medica comprensiva degli esami specialistici; c) prova di efficienza fisica; d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; e) visita medica di controllo.