IL COMANDANTE GENERALE

    Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni
e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
1964,   n. 237,   sulla   leva   e   sul   reclutamento  obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
    Viste  le  leggi 6 dicembre 1971, n. 1076, 8 gennaio 1979, n. 10,
15 ottobre  1982,  n. 757  e  14 febbraio  1990, n. 28, recanti norme
relative  all'equipollenza  di  talune  lauree a quella di economia e
commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642  concernente  «Disciplina  dell'imposta  di bollo» e l'art. 19
della   legge   18 febbraio   1999,   n. 28,  riguardante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
    Vista  la  legge  26 febbraio  1974,  n. 45,  sul reclutamento di
ufficiali  di  complemento  della  Guardia  di finanza in servizio di
prima nomina e successive modificazioni;
    Vista  la legge 31 maggio 1975, n. 191 e successive modificazioni
ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958, che detta norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Visto  l'art. 4  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici»  come modificato dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
    Vista   la   legge   23 agosto   1988,   n. 370,   sull'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visti  i  decreti  interministeriali  20 maggio  1991, 14 ottobre
1996,  21 dicembre  1998,  23 luglio  1999, 5 agosto 1999, 19 ottobre
2000  e  6 aprile  2001,  recanti  norme relative all'equipollenza di
talune  lauree  a  quelle  di  economia e commercio, giurisprudenza e
scienze politiche, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  concernente  il  «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale   27 ottobre   1994,  recante
«Disposizioni  per  lo  svolgimento  del  corso  allievi ufficiali di
complemento della Guardia di finanza»;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la «Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;
    Visto  l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente «misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
    Visto  il decreto ministeriale 26 giugno 1997, n. 221, registrato
alla Corte dei conti in data 11 luglio 1997, registro n. 2 Finanze al
foglio  n. 176, recante «Regolamento concernente l'individuazione dei
diplomi   di  laurea  il  cui  possesso  costituisce  titolo  per  la
partecipazione  al  concorso  per  il reclutamento degli ufficiali di
complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina»;
    Vista  la  legge  8 luglio  1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza», e successive modificazioni ed
integrazioni  nonche'  la  legge  6 marzo  2001,  n. 64,  concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scien-tifica  e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509,  concernente
«l'autonomia didattica degli atenei»;
    Visto   il  decreto  ministeriale  del  17 maggio  2000,  n. 155,
concernente   il   «Regolamento   recante  norme  per  l'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  nella  Guardia di finanza», con annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli,
nei  bandi  di  concorso possono essere richiesti specifici requisiti
psico-fisici;
    Vista  la determinazione del Comandante Generale n. 167483 datata
1° giugno  2000, e successive modificazioni, riguardante le direttive
tecniche  da  adottare  ai  sensi  dell'art. 3,  comma  4, del citato
decreto   ministeriale   17 maggio   2000,   n. 155,  concernente  il
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio militare»;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,  concernente  «la
determinazione delle lauree specialistiche»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente  il  «testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa» (testo A);
    Visto  il  decreto  legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni»;
    Vista  la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002, datata
24 ottobre  2002,  con  la  quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti  di  «celibato»,  «nubilato»  e  «vedovanza»,  previsti per
l'arruolamento nel Corpo;
    Vista   la  legge  27 dicembre  2002,  n. 290,  sul  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2003  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2003-2005,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per il
reclutamento  di  settantacinque  sottotenenti  di  complemento della
Guardia di finanza in servizio di prima nomina.
    Lo svolgimento del concorso comprende:
      a) una prova d'esame (test culturali e intellettivi);
      b) visita medica comprensiva degli esami specialistici;
      c) prova di efficienza fisica;
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      e) visita medica di controllo.