IL VICE DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
                           di concerto con
                       IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  13 giugno  1957, concernente il
regolamento    interno    dell'Accademia    navale,    e   successive
modificazioni;
    Vista  la legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento
dell'aviazione antisommergibile;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
    Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente disposizioni
per la difesa del mare;
    Vista  la  legge  19 maggio  1986,  n. 224, recante, tra l'altro,
norme  per  il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina militare;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 7 giugno 1990, n. 144, concernente estensione agli
ufficiali  di  complemento del Corpo delle capitanerie di porto della
normativa  in  materia  di  reclutamento,  stato ed avanzamento degli
ufficiali  piloti  di  complemento  del Corpo di stato maggiore della
Marina militare:
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visti  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di  altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali  e  successive  modificazioni ed integrazioni ed il decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, che a decorrere dal 1° gennaio
2004 abroghera' le disposizioni della legge precitata;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,   n. 511,  concernente  il  regolamento  recante  le  norme  di
organizzazione dell'Accademia navale;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il  decreto  ministeriale  22 aprile 1999, n. 188, recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  per  il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per gli
ufficiali piloti della Marina;
    Vista  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni ed delle infermita' che sono causa di non
idoneita'  al  servizio  militare,  che prevede, tra l'altro, che, in
relazione alle esigenze di impiego, possono essere indicati specifici
requisiti psico-fisici nei bandi di concorso;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto   il   decreto   ministeriale  9 maggio  2003,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che fissa, tra l'altro, al 20% l'aliquota percentuale
massima  di personale femminile che potra' essere reclutato nell'anno
2004  quale  allievo  ufficiale  pilota  di  complemento della Marina
militare;
    Visto  il  decreto  ministeriale  16 settembre  2003, concernente
l'approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da   adottare   per   l'accertamento   e   la   valutazione  ai  fini
dell'idoneita',   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 242  del
17 ottobre 2003;
    Ravvisata  l'esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami,
per  l'ammissione  di  allievi  ufficiali piloti di complemento della
Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo;
    Ravvisata   l'opportunita'   che   venga   svolta  una  prova  di
preselezione  da parte di tutti i concorrenti e che l'ammissione alle
successive  prove  di abilita' natatoria e di conoscenza della lingua
inglese  di  un  numero  di  concorrenti non superiore a dodici volte
quello  dei  posti  messi  a  concorso  offra  adeguate  garanzie  di
selezione;
    Considerato  che,  nel  rispetto dell'aliquota massima del 20% di
cui  al  sopracitato decreto ministeriale 9 maggio 2003, e' opportuno
prevedere  che tra i concorrenti di sesso femminile da ammettere alle
successive  prove  nel numero sopraindicato quelli di sesso femminile
non superino detta aliquota massima;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  1998, quale risulta
modificato  dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, recante struttura
ordinativa  e  competenze  della  Direzione generale per il personale
militare  ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, il quale prevede che
il  vice  direttore  militare  piu'  anziano sostituisce il Direttore
generale in caso di assenza o di impedimento e ne assolve le funzioni
in caso di vacanza della carica;
    Visto  il  decreto  ministeriale  10 ottobre 2002, concernente la
nomina dell'Ammiraglio di Divisione in s.p.e. Giuseppe Lertora a vice
direttore   generale   della  Direzione  generale  per  il  personale
militare;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. E'  indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di  trentatre'  (di  cui venticinque per il Corpo di stato maggiore e
otto  per  il  Corpo  delle  capitanerie  di porto) allievi ufficiali
piloti di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio
aereo,  da  assegnare  al  Corpo  di stato maggiore ed al Corpo delle
capitanerie  di  porto con le modalita' di cui al successivo art. 13,
comma 5, con obbligo di ferma di anni dodici.
    2. Al  concorso  possono  partecipare  concorrenti  sia  di sesso
maschile  (anche  se gia' alle armi) che di sesso femminile. Tuttavia
il  numero  massimo  di  posti disponibili per i concorrenti di sesso
femminile,  calcolato  in  base  all'aliquota percentuale fissata dal
decreto  ministeriale 9 maggio 2003, citato nelle premesse, e' di sei
posti.
    Pertanto,  in  nessun  caso  i  concorrenti  di  sesso  femminile
potranno  essere  ammessi  al  corso  di  pilotaggio  aereo in numero
superiore a quello indicato.
    3. L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  sospendere o
rinviare  il  concorso,  in qualunque momento, nonche' di modificare,
fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito, il numero
dei posti a concorso, per sopravvenute esigenze della Forza armata.