IL VICE DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la  legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente norme per
l'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della  Marina  e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento  degli  ufficiali  e sottufficiali piloti di complemento
delle   Forze   armate   e   modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2   e   4  della  succitata  legge  7 agosto  1990,  n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
    Visto   il   decreto   ministeriale   2 novembre   1993,  n. 571,
concernente  modalita'  e  criteri  applicativi delle norme contenute
negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
    Visti  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali  e  successive  modificazioni ed integrazioni ed il decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n. 196  che a decorrere dal 1° gennaio
2004 abroghera' le disposizioni della legge precitata;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale e sue successive modificazioni, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Ravvisata  la necessita' di indire concorsi «interni», per titoli
ed   esami,   per  l'ammissione  di  ottantaquattro  sottotenenti  di
complemento  di  prima  nomina  dell'Esercito alla ferma biennale non
rinnovabile, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero in
funzione   delle  disposizioni  che  saranno  contenute  nella  legge
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2004 di imminente emanazione;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  1998, quale risulta
modificato  dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, recante struttura
ordinativa  e  competenze  della  Direzione generale per il personale
militare  ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, il quale prevede che
il  vice  direttore  militare  piu'  anziano sostituisce il direttore
generale in caso di assenza o di impedimento e ne assolve le funzioni
in caso di vacanza della carica;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della difesa in data 10 ottobre
2002,  concernente  la  nomina dell'ammiraglio di Divisione in s.p.e.
Giuseppe  Lertora  a vice direttore generale della Direzione generale
per il personale militare;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.   Sono  indetti  per  l'anno  2004  i  sottoindicati  concorsi
«interni», per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di anni
due   non   rinnovabile   nell'Arma   o   Corpo  di  appartenenza  di
ottantaquattro   sottotenenti   di   complemento   di   prima  nomina
dell'Esercito:
      a) concorso  per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di   cinquantasette  sottotenenti  di  complemento  di  prima  nomina
provenienti   dal   centonovantesimo   corso   allievi  ufficiali  di
complemento (A.U.C.) delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio,  trasmissioni,  dell'Arma  dei  trasporti e dei materiali, del
Corpo di amministrazione e di commissariato, dal centoquattordicesimo
corso  A.U.C.  del  Corpo  degli ingegneri e dal centoquarantaduesimo
corso    A.U.C.    del    Corpo   sanitario   (medici,   odontoiatri,
chimici-farmacisti e veterinari), cosi' ripartiti:
        ventotto  delle  Armi  di  fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
        sette dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
        dieci del Corpo di amministrazione e di commissariato;
        sei del Corpo degli ingegneri;
        tre del Corpo sanitario (medici);
        uno del Corpo sanitario (odontoiatri);
        uno del Corpo sanitario (chimici-farmacisti);
        uno del Corpo sanitario (veterinari);
      b) concorso  per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di  dieci sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti dal
centoquindicesimo  corso  A.U.C.  del  Corpo  degli  ingegneri  e dal
centoquarantatreesimo  corso  A.U.C.  del  Corpo  sanitario  (medici,
odontoiatri e veterinari), cosi' ripartiti:
        quattro del Corpo degli ingegneri;
        tre del Corpo sanitario (medici);
        due del Corpo sanitario (odontoiatri);
        uno del Corpo sanitario (veterinari);
      c) concorso  per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di  quattro  sottotenenti  di complemento di prima nomina provenienti
dal centosedicesimo corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri;
      d) concorso  per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di  tredici  sottotenenti  di complemento di prima nomina provenienti
dal centodiciassettesimo corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e dal
centoquarantaquattresimo  corso  A.U.C.  del Corpo sanitario (medici,
odontoiatri, chimici - farmacisti e veterinari), cosi' ripartiti:
        quattro del Corpo degli ingegneri;
        sei del Corpo sanitario (medici);
        uno del Corpo sanitario (odontoiatri);
        uno del Corpo sanitario (chimici-farmacisti);
        uno del Corpo sanitario (veterinari).
    2.  In  ciascuno  dei  concorsi  di  cui al precedente comma 1 il
numero  dei  posti  potra'  subire  modificazioni,  fino alla data di
approvazione  della  relativa  graduatoria  di merito, per soddisfare
sopravvenute  esigenze  dello  Stato  Maggiore dell'Esercito connesse
alla  consistenza delle categorie dei rispettivi ufficiali ausiliari,
nonche'  per  insufficienza  di  concorrenti  nelle Armi (solo per il
concorso  di  cui al comma 1, lettera a) del presente articolo) o nei
Corpi dell'Esercito.
    3.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare, in tutto o in parte, il
bando  nella  parte  relativa  ad  uno  o piu' dei concorsi di cui al
precedente  comma 1,  di  modificare,  fino alla data di approvazione
della  graduatoria  di  merito  di ciascuno dei concorsi medesimi, il
numero  dei posti in relazione a quanto sara' determinato dalla legge
di  bilancio  per l'anno 2004, nonche' di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla ferma biennale non rinnovabile, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.