IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con il IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento della Marina militare e successive modificazioni; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Visti la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni ed il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che a decorrere dal 1° gennaio 2004 abroghera' le disposizioni della legge precitata; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale, emanato in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione generale della sanita' militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopraccitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2003, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopraccitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che ha definito, tra l'altro, i Corpi dei ruoli normali della Marina militare nei quali avverra' nell'anno 2004 il reclutamento del personale femminile, indicando al 20% l'aliquota massima di detto personale che potra' accedere alla 1ª classe di corsi normali dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 2004/2005; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle «Scienze della difesa e della sicurezza»; Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'articolo 11 del sopracitato decreto interministeriale 30 marzo 1999, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto interministeriale 2 maggio 2002, nel concorso per l'ammissione alla 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia navale indetto con il presente decreto l'effettuazione di una prova di preselezione cui sottoporre tutti i concorrenti; Ritenuto che l'ammissione alla successiva prova scritta di concorrenti in misura non superiore a dieci volte quello dei posti a concorso offra adeguata garanzia di selezione; Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di concorrenti di sesso femminile da ammettere alla 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia navale definita per l'anno 2004 dal sopraccitato decreto ministeriale 9 maggio 2003, e' opportuno prevedere che tra i concorrenti da ammettere alle prove successive a quella di preselezione nel numero sopraindicato quelli di sesso femminile non superino detta aliquota massima; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, quale risulta modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, recante struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare ed, in particolare, l'articolo 2, comma 3, il quale prevede che il vice direttore militare piu' anziano sostituisce il direttore generale in caso di assenza o di impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 10 ottobre 2002, concernente la nomina dell'Ammiraglio di Divisione in s.p.e. Giuseppe Lertora a vice direttore generale della direzione generale per il personale militare; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di centosessantotto allievi alla 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 2004/2005. I posti disponibili sono cosi' ripartiti: a) centocinquantacinque per i sottonotati Corpi: settanta per il Corpo di stato maggiore; ventisei per il Corpo del genio navale; quattordici per il Corpo delle armi navali; quindici per il Corpo di commissariato militare marittimo; trenta per il Corpo delle capitanerie di porto. b) tredici per il Corpo sanitario militare marittimo. 2. Al concorso di cui al precedente comma 1, possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile, anche se gia' alle armi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi. 3. Il personale femminile che potra' conseguire l'ammissione alla 1ª classe dei corsi normali, tuttavia, non potra' superare l'aliquota percentuale del 20% dei posti messi a concorso indicata nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, citato nelle premesse. Pertanto, i posti disponibili per detto personale sono: trentuno per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) cosi' ripartiti: quattordici per il Corpo di stato maggiore; cinque per il Corpo del genio navale; tre per il Corpo delle armi navali; tre per il Corpo di commissariato militare marittimo; sei per il Corpo delle capitanerie di porto; tre per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b) per il Corpo sanitario militare marittimo. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi alla 1ª classe dei corsi normali in numero superiore a quello sopraindicato, anche se collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 4. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ovvero per quelli di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). Pertanto, non e' consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b). I concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) nella domanda di partecipazione al concorso potranno indicare solo l'ordine di preferita assegnazione ai Corpi per i quali e' indetto il concorso (stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato militare marittimo e capitanerie di porto), fermo restando che l'indicazione non sara' vincolante ai fini della assegnazione ai Corpi che avverra' con i criteri indicati nel successivo art. 14. 5. I corsi avranno inizio nella seconda decade del mese di settembre 2004. Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali ed imbarchi, saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia navale. 6. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita': gli ammessi al corso per il Corpo di stato maggiore completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in scienze marittime e navali; gli ammessi al corso per il Corpo del genio navale completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria navale; gli ammessi al corso per il Corpo delle armi navali completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria delle telecomunicazioni; gli ammessi ai corsi per i Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica secondo il piano di studi dell'Accademia navale; gli ammessi al corso per il Corpo sanitario militare marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in medicina e chirurgia. 7. Per quanto indicato al precedente comma 6: i concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria non potranno essere ammessi al corso per i Corpi del genio navale e delle armi navali; i concorrenti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia non potranno partecipare per i posti del Corpo sanitario militare marittimo; gli allievi non potranno far valere gli esami universitari che avessero sostenuto prima dell'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale ai fini del conseguimento dello stesso titolo di laurea che essi conseguiranno al termine del ciclo formativo. 8. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale del rispettivo Corpo. 9. Resta impregiudicata per la direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza della 1ª classe dei corsi normali, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2004.