IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 35 relativo al reclutamento di personale; Visto, in particolare l'art. 70, comma 13, del suddetto decreto n. 165 del 2001 che dispone l'applicazione della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, per le parti incompatibili con quanto previsto dal art. 35; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro», con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato decreto legislativo n. 165/2001 al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, concernente la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che, all'articolo 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18; Vista il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; Vista la circolare del Ministero delle finanze n. 83104/99 del 17 maggio 1999, concernente il versamento dell'imposta di bollo da parte dei vincitori dei concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 17 dicembre 1997, concernente l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 dell'11 marzo 1998, concernente il regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7 - terzo comma - della legge 3 aprile 1997, n, 94; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 21 maggio 1998, concernente l'articolazione organizzativa dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e disposizioni sugli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 1° luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recanti la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale «fra gli altri» e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 12 giugno 2003 per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003; Visto l'art. 3, terzo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, contenente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che consente l'assunzione, nelle singole amministrazioni, nel numero deliberato trimestralmente dal Consiglio dei Ministri; Vista la circolare n. 7/98 in data 23 giugno 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono impartite direttive in ordine all'applicazione dell'art. 39 della suddetta legge n. 449 del 1998; Visto il decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito in legge 31 ottobre 2002, n. 246 concernente misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003); Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato ad avviare procedure di reclutamento per complessivi trecento funzionari; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003 che ha autorizzato, tra l'altro, il Ministero dell'economia e finanze ad avviare le procedure di reclutamento per n. 300 unita' di personale da inquadrare nell'area funzionale C - posizione economica C2 da destinare ai profili professionali di funzionario amministrativo, funzionario amministrativo-contabile, statistico; Vista la nota 21 luglio 2003 n. 13072/T con la quale il Ministro dell'Economia e delle finanze ha disposto l'avvio delle procedure di reclutamento per 200 unita' di personale delle 300 autorizzate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003 ed attribuito al dipartimento ragioneria generale dello Stato un contingente di personale dell'area C, fissato nel numero massimo di unita' 100, da inquadrare, in prova, nella area funzionale C - posizione economica C2 da destinare ai profili professionali di funzionario amministrativo, funzionario amministrativo-contabile, statistico; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione, tra gli altri, di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 10 unita', da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di statistico - area funzionale C - posizione economica C2 - per le esigenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, per gli uffici centrali ubicati in Roma (Ispettorati generali ed Uffici centrali del bilancio); Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze e che tali autorizzazioni saranno condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi; Considerato, infine, che i vincitori del concorso dovranno frequentare apposito corso teorico-pratico finalizzato alle attivita' da svolgere, sulla base di programmi definiti dall'Amministrazione. Decreta: Art. 1. Numero dei posti messi a concorso e relative riserve E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 10 unita' di personale, da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di statistico - area funzionale C - posizione economica C2 - per le esigenze degli Uffici del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ubicati in Roma. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 2, della legge n. 574/80, art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001 ed alla legge n. 68/99, in materia di riserve di posti. Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.