IL RAGIONIERE DELLO STATO

    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  concernente  le  norme  generali sull'ordinamento del
lavoro   alle   dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  ed  in
particolare l'art. 35 relativo al reclutamento di personale;
    Visto,  in  particolare l'art. 70, comma 13, del suddetto decreto
n. 165  del 2001 che dispone l'applicazione della disciplina prevista
dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive  modificazioni,  per  le  parti  incompatibili  con quanto
previsto dall'art. 35;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  «Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro con
riferimento  anche  al  contenuto  degli  articoli 35 e 57 deI citato
decreto legislativo n. 165/2001 alfine di garantire pari opportunita'
tra  uomini  e  donne  per  l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  con  cui e' stato adottato il regolamento
recante   norme   sull'accesso   dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
    Vista  la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  la  determinazione  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   1° dicembre   1997,  n. 468,
concernente  la  revisione  della  disciplina  sui lavori socialmente
utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che,
all'art. 3,  prevede  che  i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
del 7% dei lavoratori occupati;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18;
    Vista  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445   concernente   il   testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Vista  la  legge  15 marzo  1997, n. 59, concernente la delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche alle
leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista  la circolare del Ministero delle finanze n. 83104/1999 del
17 maggio  1999,  concernente  il versamento dell'imposta di bollo da
parte dei vincitori dei concorsi pubblici;
    Visto  il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 293 del 17 dicembre
1997,  concernente  l'unificazione  dei  Ministeri  del  tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze
del CIPE, a norma dell'art. 7 dclla legge 3 aprile 1997, n. 94;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 febbraio
1998,  n. 38,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 58  dell'11 marzo  1998,  concernente  il  regolamento  recante le
attribuzioni  dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio
e  della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di
organizzazione  e di personale, a norma dell'art. 7 - comma 3 - della
legge 3 aprile 1997, n. 94;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116
del  21 maggio  1998,  concernente  l'articolazione organizzativa dei
dipartimenti   del   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  e  disposizioni  sugli  uffici di diretta
collaborazione con l'organo di direzione politica;
    Visto   il  decreto  ministeriale  8 giugno  1999,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 124 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 1° luglio
1999,  concernente  il  riassetto  organizzativo dei dipartimenti del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni  recanti  la riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma  dell'art. 11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, con il quale
«fra gli altri» e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle
finanze;
    Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in
data  12 giugno  2003  per  il  quadriennio  normativo  2002 - 2005 e
biennio economico 2002 - 2003;
    Visto  l'art. 3,  comma  3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
contenente  misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che
consente  Iassunzione,  nelle  singole  amministrazioni,  nel  numero
deliberato trimestralmente dal Consiglio dei Ministri;
    Vista  la  circolare  n. 7/1998  in  data  23 giugno  1998  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  con  la  quale  vengono
impartite  direttive  in  ordine  all'applicazione dell'art. 39 della
suddetta legge n. 449 del 1998;
    Visto  il  decreto-legge  6 settembre 2002, n. 194, convertito in
legge  31 ottobre  2002,  n. 246  concernente  misure  urgenti per il
controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003);
    Vista  la  legge  16 gennaio  2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
    Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 concernente la
riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
agenzie  fiscali,  a  norma  dell'art. 1  della  legge 6 luglio 2002,
n. 137;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003
che ha autorizzato, tra l'altro, il Ministero dell'economia e finanze
ad  avviare  le  procedure  di  reclutamento  per  trecento unita' di
personale  da inquadrare nell'area funzionale C - posizione economica
C2   da   destinare   ai   profili   professionali   di   funzionario
amministrativo, funzionario amministrativo - contabile, statistico;
    Vista  la nota 21 luglio 2003 n. 13072/T con la quale il Ministro
dell'economia  e delle finanze ha disposto l'avvio delle procedure di
reclutamento   per   duecento  unita'  di  personale  delle  trecento
autorizzate  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2003 ed attribuito al dipartimento ragioneria generale dello Stato un
contingente  di  personale dell'area C, fissato nel numero massimo di
cento  unita',  da  inquadrare,  in  prova,  nell'area funzionale C -
posizione  economica  C2  da  destinare  ai  profili professionali di
funzionario  amministrativo,  funzionario amministrativo - contabile,
statistico;
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere all'indizione, tra gli
altri,  di  un  concorso  pubblico, per esami, per il reclutamento di
sedici  unita', da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di
funzionario  amministrativo - area funzionale C - posizione economica
C2  -  per far fronte alle esigenze del dipartimento della ragioneria
generale  dello  Stato  per  gli  uffici  centrali  ubicati  in  Roma
(Ispettorati generali ed uffici centrali del bilancio);
    Considerato  che  le  assunzioni  in  servizio  dei vincitori del
concorso   saranno  subordinate  alle  autorizzazioni  concesse,  con
appositi  decreti  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
Ministero  della  funzione  pubblica  e del Ministero dell'economia e
delle  finanze  e  che  tali  autorizzazioni  saranno condizionate da
criteri di scaglionamento degli ingressi;
    Considerato,  infine,  che  i  vincitori  del  concorso  dovranno
frequentare apposito corso teorico-pratico finalizzato alle attivita'
da svolgere, sulla base di programmi definiti dall'amministrazione.

                              Decreta:

                               Art. 1.
        Numero dei posti messi a concorso e relative riserve

    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di  sedici  unita'  di personale da inquadrare, in prova, nel profilo
professionale  di  funzionario  amministrativo  - area funzionale C -
posizione   economica   C2   -  per  le  esigenze  degli  uffici  del
dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ubicati in Roma.
    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate  alle  autorizzazioni  concesse, con appositi decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della funzione
pubblica  e  del  Ministero  dell'economia e delle finanze e potranno
essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi.
    Si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 40, comma 2, della
legge  n. 574/1980, alla legge n. 68/1999 e all'art. 18, comma 6, del
decreto legislativo n. 215/2001 in materia di riserve di posti.
    Coloro  che  intendano  avvalersi  di  una delle suddette riserve
ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso;