IL VICE DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,   i   titoli   di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per
l'ammissione  ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad
ufficiale  in  servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame,
emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione generale della
sanita'  militare  per  delineare  il  profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare in professionale, in particolare l'art. 20, comma
3,  che  prevede  che ciascuna Forza armata possa indire concorsi per
l'ammissione  alle  Accademie  riservati  al  proprio personale nella
misura massima del 30% dei posti disponibili;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica    e   tecnologica   12 aprile   2001,   concernente   la
determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche  universitarie  nelle  Scienze  della  difesa  e della
sicurezza;
    Visto   il  decreto  ministeriale  18 ottobre  2001,  concernente
approvazione  del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di
Applicazione;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Ravvisata   l'opportunita'   di   indire,   in  applicazione  del
sopracitato  art. 20, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215,  due  distinti  concorsi  per l'ammissione di complessivi 211
allievi  al  primo  anno  del  186°  corso dell'Accademia militare di
Modena,  uno per 42 posti, d'ora in avanti identificato come concorso
interno,  riservato  ai sergenti in servizio permanente, ai volontari
in  servizio permanente ed a quelli in ferma breve, questi ultimi con
almeno  dodici mesi di servizio in tale posizione, uno per 169 posti,
d'ora in avanti identificato come concorso pubblico", per concorrenti
diversi  da  quelli appartenenti alle precitate categorie, sempreche'
in possesso dei requisiti prescritti dal relativo bando di concorso;
    Ravvisata  comunque  l'opportunita'  di  prevedere  che  i  posti
eventualmente  non  ricoperti  nel  concorso  interno" indetto con il
presente   decreto,  possano  essere  portati  in  aumento  a  quelli
disponibili nel concorso pubblico;
    Visto   il   decreto   ministeriale  9 maggio  2003,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che  ha  definito, tra l'altro, le Armi e i Corpi dei
ruoli  normali  dell'Esercito  nei  quali  avverra' nell'anno 2004 il
reclutamento  del personale femminile ed ha fissato, per ciascun Arma
e Corpo, l'aliquota massima di detto personale che potra' accedere ai
corsi   regolari   dell'Accademia   militare   nell'anno   accademico
2004/2005;
    Ritenuto opportuno prevedere che nel concorso interno" alle prove
concorsuali  successive  a  quella  di  selezione  culturale  vengano
ammessi   concorrenti   idonei   in  numero  via  via  decrescente  -
sufficiente,  comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
e la copertura dei posti messi a concorso - dei quali quelli di sesso
femminile  rapportati  all'aliquota  percentuale  fissata per ciascun
Arma o Corpo dal suddetto decreto ministeriale 9 maggio 2003;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  1998, quale risulta
modificato  dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, recante struttura
ordinativa  e  competenze  della  Direzione generale per il personale
militare  ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, il quale prevede che
il  Vice  Direttore  militare  piu'  anziano sostituisce il Direttore
generale in caso di assenza o di impedimento e ne assolve le funzioni
in caso di vacanza della carica;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della difesa in data 10 ottobre
2002,  concernente la nomina dell'Ammiraglio di Divisione in servizio
permanente Giuseppe Lertora a Vice direttore generale della Direzione
generale per il personale militare;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. E' indetto un concorso interno, per esami, per l'ammissione di
quarantadue  allievi  al  primo  anno  del  186° corso dell'Accademia
militare di Modena. I posti sono cosi' ripartiti:
      ventisei  per  il  corso  delle  Armi  di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
      quattro per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
      tre per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
      sei per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
      tre   per   il   corso   del  Corpo  di  amministrazione  e  di
commissariato dell'Esercito.
    2.  Il concorso di cui al precedente comma 1 e' riservato - per i
motivi  indicati  nelle premesse - al personale militare di sesso sia
maschile  che  femminile  in  servizio  in  qualita'  di sergente, di
volontario  in  servizio  permanente  o di volontario in ferma breve,
quest'ultimo con servizio in detta ferma di durata pari o superiore a
dodici  mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande   indicato  al  successivo  art. 4,  comma  1.  Pertanto,  le
disposizioni   del   presente   decreto,   in  mancanza  di  espressa
indicazione,  devono  intendersi  riferite  al  predetto personale di
entrambi i sessi.
    3.  Il  reclutamento di personale femminile, comunque, non potra'
superare  l'aliquota  percentuale indicata, per ciascun Arma o Corpo,
nel  decreto  ministeriale  9 maggio  2003,  citato  nelle  premesse.
Pertanto,  i  posti  disponibili  per  detto personale, calcolati per
ciascun  corso  in  base  alla  suddetta aliquota percentuale, sono i
seguenti:
      cinque  per  il  corso  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
      uno  per  il  corso  dell'Arma  dei  trasporti  e dei materiali
dell'Esercito;
      tutti   e   tre   per   il  corso  del  Corpo  degli  ingegneri
dell'Esercito;
      tutti e sei per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
      tutti  e  tre  per  il  corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
    Pertanto,  in  nessun  caso personale militare di sesso femminile
potra'  essere  ammesso  al  primo  anno  del  186°  corso  in numero
superiore  a  quello  sopra indicato, anche se collocato in posizione
utile nella graduatoria di merito di cui al successivo art. 11.
    4.  I  militari  cui  e'  riservato il concorso potranno indicare
nella   domanda   di   partecipazione   solo  l'ordine  di  preferita
assegnazione ai citati corsi. In mancanza di indicazione, l'ordine di
preferenza  verra'  d'ufficio  ritenuto  coincidente  con l'ordine di
indicazione  dei  cinque  corsi  di  cui  al  precedente  comma 1 del
presente articolo. Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli indirizzi
di  studio,  laddove  previsti,  sara'  stabilita,  come indicato nel
successivo   art. 11,  comma  6,  all'atto  del  completamento  delle
attivita' di ammissione alla frequenza del primo anno del 186° corso.
    5. I corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui saranno rese
pubbliche  le  graduatorie di ammissione. Al termine del secondo anno
accademico  gli  allievi  giudicati  idonei conseguiranno la nomina a
sottotenente in servizio permanente.
    6.  Per  quanto  riguarda  lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno  tenuti  a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
      gli  ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali   e   del  Corpo  di  amministrazione  e  di  commissariato
dell'Esercito   seguiranno  un  corso  di  laurea  triennale  ed  uno
successivo,  biennale, di laurea specialistica in Scienze strategiche
- negli indirizzi:
        politico-organizzativo;
        dei sistemi infrastrutturali;
        delle comunicazioni;
        logistiche;
        economico-amministrativo;
      gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un
corso  di laurea triennale in ingegneria ed uno successivo, biennale,
di  laurea  specialistica  in  ingegneria,  negli indirizzi stabiliti
dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
      gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo sanitario dell'Esercito
frequenteranno  un  corso  di studi universitari di durata sessennale
finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in Medicina e
chirurgia.
    L'Amministrazione   della   difesa   si   riserva  di  modificare
denominazione,  durata  e  struttura  dei  corsi  universitari  sopra
indicati,  qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti
a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati
di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
    7. Per quanto indicato nel precedente comma 6:
      i  concorrenti  gia' laureati in ingegneria non potranno essere
ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
      i  concorrenti  gia'  laureati  in  medicina  e  chirurgia  non
potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito.
    Inoltre:  i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
avessero  gia'  sostenuto  esami  universitari  del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
    8.  Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra'  subire  modificazioni,  fino  alla data di approvazione della
graduatoria  di  merito,  in  ragione  di  esigenze  attualmente  non
valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  di  quelle della Forza armata
connesse  alla  consistenza del ruolo normale della rispettiva Arma o
Corpo.