IL RETTORE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 11 luglio1980, n. 312;
    Vista la legge. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125 che detta norme in materia
di parita' uomo-donna nel lavoro; Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che  viene
applicato  laddove  non  in  contrasto  con  lo specifico regolamento
concorsuale  per  l'accesso  ai  profili  professionali del personale
tecnico-amministrativo  e  socio-sanitario delle universita' e con il
CCNL del personale universitario stipulato in data 9 agosto 2000;
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo nazionale di lavoro del
Comparto Universita';
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista    la    delibera    del   Consiglio   di   amministrazione
dell'Universita' degli studi di Udine di data 28 novembre 1996 con la
quale   vengono  stabiliti  i  criteri  relativi  alle  procedure  di
reclutamento,     nel     ruolo    universitario,    del    personale
tecnico-amministrativo   e   socio-sanitario   destinato  all'azienda
Policlinico  Universitario;  Visto  il  decreto  del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto   il   regolamento   per   il  reclutamento  del  personale
tecnico-amministrativo dell'Universita' degli studi di Udine, emanato
con decreto rettorale 24 marzo 2003, n. 291;
    Visto  l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215,  che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi
a  concorso  a  favore dei militari delle tre Forze armate, congedati
senza demerito dalla ferma breve o quinquennale;
    Visto  l'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574,
che  prevede  una  riserva  obbligatoria  del  2%  dei  posti messi a
concorso a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma
biennale   di   cui   all'art. 37,  comma  1,  della  suddetta  legge
n. 574/1980;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
12 settembre 2003;
    Tenuto  conto  delle  vigenti  norme  in  materia  di  assunzione
obbligatoria e riserva di posti nel pubblico impiego;
    Visto  che  con  nota  decreto direttoriale 9 dicembre 2003 prot.
n. 19412/SAP  e'  stata  inoltrata, alla provincia di Udine - sezione
del  lavoro  -  la  comunicazione  prevista  all'art. 34-bis  decreto
legislativo n. 165/2001;
    Viste  le  linee per la gestione del Servizio sanitario regionale
nel  2003  approvate  con  decreto della giunta regionale n. 4502 del
30 dicembre  2002  con  le quali vengono determinati le risorse e gli
obiettivi  da assegnare alle aziende del Servizio sanitario regionale
compreso il Policlinico Universitario di Udine.;
    Visto il decreto Presidenziale n. 265 del 31 dicembre 2002 con il
quale,e'  stato  approvato  il  programma  aziendale  del Policlinico
Universitario per l'anno 2003.
    Vista  la  delibera  della giunta regionale n. 1763 del 30 maggio
2003 con la quale viene approvata in via definitiva la programmazione
annuale  delle  aziende  e  vengono  altresi' approvate le manovre di
acquisizione di personale anche del Policlinico Universitario;
    Considerato  che  con  nota del 6 marzo 2003 la Regione F.V.G. ha
precisato  che,  stante lo statuto di autonomia e l'autofinanziamento
del  settore  sanitario,  non  e' applicabile alle aziende Sanitarie,
regionali  e  al  Policlinico  il  limite  sulle  assunzioni  di  cui
all'art. 34 della legge 27 dicembre 2002 n. 289;
    Visto  il  Decreto Presidenziale n. 19 del 29 gennaio 2003 con il
quale  si  definiscono  le  necessita' di personale assistenziale per
l'attuazione del programma aziendale.

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Bando di concorso

    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di
una  due unita' di personale, nella categoria C - posizione economica
iniziale,    area   socio-sanitaria,   da   adibire   alle   mansioni
corrispondenti  a quelle previste per il profilo di tecnico sanitario
di  laboratorio biomedico del S.S.N., per le esigenze della direzione
sanitaria   -  Centro  preparazione  antiblastici,  presso  l'Azienda
Policlinico Universitario a gestione diretta di Udine.
    L'Azienda  Policlinico Universitario garantisce pari opportunita'
tra  uomini  e  donne  per  l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.