IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Visti gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che apporta modifiche all'art. 4, comma 1, della citata legge n. 407/1998, ampliando l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, n. 318 «Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita', nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo»; Visto l'art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003 (convertito nella legge 2 aprile 2003, n. 56) che ha modificato l'art. 4 della legge n. 407/1998, estendendo l'ambito dei benefici delle borse di studio agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' alle vittime del dovere e loro superstiti che frequentino oltre che le scuole secondarie superiori e di corso universitario, anche le scuole elementari e secondarie inferiori; Considerato che gli articoli 3 e 4 del citato regolamento dispongono che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le relative graduatorie vengono approvate da un'apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere e dei superstiti, figli e orfani, delle vittime del dovere. 2. Per l'anno accademico 2002/2003 sono da assegnare: cento borse di studio, dell'importo di euro 2.582,28 ciascuna, riservate agli studenti universitari vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, vittime del dovere e superstiti, figli e orfani, delle vittime del dovere; 3. Per ognuno degli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003 sono da assegnare: quattrocento borse di studio, dell'importo di euro 206,58 ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, vittime del dovere e superstiti, figli e orfani delle vittime del dovere, che frequentino la scuola elementare e la scuola media inferiore; 4. Per l'anno scolastico 2002/2003 sono da assegnare: trecentoquaranta borse di studio, dell'importo di euro 516,46 ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, vittime del dovere e superstiti, figli e orfani delle vittime del dovere, che frequentino la scuola media superiore; 5. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio per ciascuna delle tipologie sopra indicate e' riservata ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 6. Le somme residue relative a borse di studio non attribuite nell'ambito di una categoria di beneficiari, per mancanza di aspiranti aventi diritto, saranno utilizzate per l'assegnazione di borse a concorrenti di altra tipologia, in base alla relativa graduatoria.