IL COMANDANTE GENERALE

    Visto  l'art. 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
    Viste  le  leggi  21  dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n.
1172, 27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440 e 5 luglio 1986,
n.  342,  concernenti il trattamento economico spettante agli allievi
delle accademie militari;
    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti alla
Guardia  di  finanza  con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo
stato  dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola
lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  e  successive  aggiunte,  concernente  le  disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n.  686,  e  successive  modifiche, che detta norme di esecuzione del
T.U.  delle  disposizioni  sullo statuto degli impiegati civili dello
Stato;
    Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni,
e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
1964,   n.   237,   sulla   leva   e  sul  reclutamento  obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
    Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,  contenente il T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente
della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  contenente  norme  di
attuazione  dello  statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
in  materia  di proporzione negli uffici statali siti nella provincia
di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  642,  concernente  «Disciplina dell'imposta di bollo» e l'art. 19
della   legge   18  febbraio  1999,  n.  28,  riguardante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
    Visti  gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n.
151, sulla riforma del diritto di famiglia;
    Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva;
    Ritenuto  di  dover riservare quattro posti da mettere a concorso
ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Vista  la  legge  24  dicembre  1986, n. 958, che detta norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici», come modificato dal
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574,  che  detta norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
    Vista   la   legge   23   agosto  1988,  n.  370,  sull'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente nuove norme
in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza e successive modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni»;
    Visto   il   decreto   ministeriale   27  ottobre  1994,  recante
«Disposizioni  di  servizio  interno  dell'Accademia della Guardia di
finanza»;
    Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio 1995, n. 199, recante
«Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  nuovo  inquadramento  del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza»;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  «Misure  urgenti  per  lo snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
    Vista  la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente «Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15  marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.
127,  nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e  di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
    Vista  la  legge  8  luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza»  e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche'  la  legge  6  marzo  2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Vista  la  legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art.
4,  recante  «Delega  al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di finanza e della Polizia di Stato»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  del  17  maggio  2000,  n. 155,
concernente   il   «Regolamento   recante  norme  per  l'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  nella  Guardia di finanza», con annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli,
nei  bandi  di  concorso possono essere richiesti specifici requisiti
psico-fisici;
    Visto  il  decreto  del  comandante generale n. 416631, datato 15
dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n.  155, concernente il «Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445, concernente il «T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» (testo A);
    Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni»;
    Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che   alle  prove
concorsuali  successive  a quella preliminare venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;
    Visto  il  decreto  interministeriale  12  aprile  2001,  recante
«Determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle  lauree
specialistiche  universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e della
sicurezza»;
    Vista  la  convenzione  tra l'Universita' degli studi di Bergamo,
l'Universita'  degli  studi di Milano, e dell'Universita' degli studi
di  Roma  «Tor  Vergata»  con  l'Accademia  della Guardia di finanza,
datata 20 dicembre 2001;
    Vista  la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002, datata
24  ottobre  2002,  con  la quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti  di  «celibato»,  «nubilato»  e  «vedovanza»,  previsti per
l'arruolamento nel Corpo;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto ministeriale 18 dicembre 2003, che fissa - tra
l'altro  -  nel  20%  l'aliquota  massima  di  personale femminile da
arruolare nel ruolo normale degli ufficiali per l'anno 2004;
    Vista   la   legge   24   dicembre   2003,  n.  350,  concernente
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»,
Decreta:
                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto per l'anno accademico 2004-2005 un pubblico concorso,
per  esami, per l'ammissione di cinquantacinque allievi ufficiali del
«ruolo  normale»  al  primo  anno del 104° corso dell'Accademia della
Guardia di finanza.
    Il  reclutamento  di  personale femminile, effettuato mediante il
presente  concorso,  non  potra'  superare  il  20% dei posti messi a
concorso,  cioe' undici unita'. Pertanto, in nessun caso, concorrenti
di  sesso  femminile  potranno  essere ammessi al primo anno del 104°
corso in numero superiore a quello sopra indicato, anche se collocati
in posizione utile nella graduatoria di cui al successivo art. 24.
    Quattro   dei  suddetti  cinquantacinque  posti  sono  riservati,
subordinatamente  al  possesso  degli  altri requisiti prescritti dal
successivo  art.  2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di
cui  all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976,   n.  752,  riferito  al  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
    Lo svolgimento del concorso comprende:
      a) una prova preliminare (test logico matematici e culturali);
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
      c) una prova scritta di cultura generale;
      d) un  tirocinio,  della  durata  di  trenta giorni, durante il
quale saranno effettuati:
        1) la visita medica di controllo;
        2) una prova di efficienza fisica;
        3) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
        4) tre prove orali;
        5) una prova facoltativa di una lingua straniera;
        6) una prova facoltativa di informatica.
    Il corso di Accademia avra' inizio nella data che sara' stabilita
dal  Comando  generale  della  Guardia  di  finanza  e  avra'  durata
triennale  (da  frequentare,  per due anni, nella qualita' di allievo
ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente).
    Alla  fine  del triennio, i sottotenenti saranno ammessi al corso
di applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).