IL PRESIDENTE

    Visto  l'art.  12  del  Testo  Unico  delle  norme  regolamentari
dell'Amministrazione   riguardanti  il  personale  del  Senato  della
Repubblica, d'ora in poi denominato T.U.;
    Visto  il  Regolamento  dei concorsi del Senato della Repubblica,
d'ora in poi denominato Reg. conc.;
    Viste le determinazioni assunte dal Consiglio di Presidenza;
    Su proposta del Segretario Generale;

                               Decreta

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    1.  E'  indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti di
Consigliere  parlamentare  di prima fascia, con lo stato giuridico ed
il trattamento economico stabiliti dal T.U. e dalle deliberazioni del
Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
    2.  E'  stabilita  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, del T.U., la
riserva di due posti per i dipendenti delle carriere degli Stenografi
e  Segretari  parlamentari  di  seconda fascia che risultino idonei e
riportino  un  punteggio  finale  almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei, fermi i requisiti per l'ammissione di
cui  all'art. 2.  Ai  fini  della  riserva  i requisiti devono essere
posseduti  alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle
domande.
    3.  Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2,
comma 7, del Reg. conc. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza,
a  presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso
la valutazione, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e
tecniche.
    4.   E'   sempre  in  facolta'  dell'Amministrazione  adibire  il
personale cosi' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.