IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione del
20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
    Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista   la   legge   n.   241/1990   e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  concernente  le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' tra donne e uomini per l'accesso al lavoro;
    Vista  la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed
integrazioni,  ed  in  particolare  gli  articoli 4 e 20, concernente
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  ed in particolare l'art. 3; recante norme
sull'accesso  dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi pubblici;
    Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;
    Vista  la legge n. 28/1999 ed in particolare l'art. 9 che prevede
l'esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti;
    Visto  il  CCNL  1998/2001  siglato il 9 agosto 2000 e pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   n. 59  del  22 settembre  2000  ed  in
particolare   il  nuovo  sistema  di  classificazione  del  personale
articolato in quattro categorie B, C, D ed EP;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
    Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
    Vista   la   legge  n.  289/2002  recante  «Disposizione  per  la
formazione del Bilancio annuale»;
    Vista   la   legge  n.  350/2003  recante  «Disposizione  per  la
formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
    Vista  la  legge  n.  3/2003  che modifica il decreto legislativo
n. 165/2001 introducendo art. 34-bis;
    Vista la nota prot. 14034 del 16 maggio 2003, in applicazione del
predetto  art. 34-bis  del  decreto  legislativo  n. 165/2001 con cui
l'Universita'  di Roma Tre ha comunicato le procedure concorsuali che
intende  attivare nell'anno 2003, tra cui anche il concorso pubblico,
per  esami,  per  la  copertura  di un posto a tempo indeterminato di
categoria  C posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo
(CLA);
    Vista  la  nota  prot.  302/9/SP  del  22 maggio  2003 con cui la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  ha  comunicato  di  non  avere,  allo  stato,  personale da
assegnare  ai  sensi del predetto art. 34-bis del decreto legislativo
n.  165/2001,  per le esigenze segnalate dall'Universita' degli studi
Roma Tre;
    Visto  il  d.D.A.  n. 19  del 10 febbraio 2003 di ricognizione di
pianta organica di ateneo;
    Visto  il  regolamento  per  il reclutamento, la progressione, la
formazione  e  la  mobilita'  del  personale tecnico-amministrativo e
bibliotecario  dell'ateneo approvato dal consiglio di amministrazione
del 25 settembre 2001;
    Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede una riserva dei
posti  messi  a  concorso a favore dei beneficiari della legge, nella
misura del 50%;
    Visti  gli  articoli n. 18,  comma  6  e  n. 26,  comma 5-bis del
decreto   legislativo   n.   215/2001   e   successive  modifiche  ed
integrazioni  e  che  prevedono  una  riserva obbligatoria del 3% dei
posti  messi  a  concorso  a favore degli ufficiali di complemento in
ferma  biennale  e  degli  ufficiali  in  ferma  prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta;
    Visto  l'art. 40,  comma 2, della legge 20 novembre 1980, n. 574,
che  prevede  una  riserva  obbligatoria  del  2%  dei  posti messi a
concorso a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma
biennale   di   cui   all'art. 37,  comma  1,  della  suddetta  legge
n. 574/1980;
    Accertato che non trovano applicazione le riserve di cui al comma
3,  punti  1,  2  e  3  dell'art. 5  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  487/1994  e  successive  modificazioni  e dalle leggi
n. 574/1980  e  n. 68/1999;  mentre la riserva prevista dall'art. 18,
comma 7 del decreto legislativo n. 215/2001 e successive modifiche ed
integrazioni  e' operante parzialmente e da' luogo ad una frazione di
posto  che  si  cumulera'  con  la riserva relativa ad altri concorsi
banditi da questa amministrazione;
    Accertata  la  vacanza  del  posto da coprire e la disponibilita'
finanziaria;
    Verificato altresi' che non esiste alcuna graduatoria di concorso
a  tempo indeterminato per la categoria di cui trattasi e che occorre
pertanto  procedere  all'emanazione di apposito bando di concorso per
il posto in oggetto;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    Ai  sensi  dell'art. 3  del  regolamento  per il reclutamento, la
progressione,   la   formazione   e   la   mobilita'   del  personale
tecnico-amministrativo  e  bibliotecario  dell'ateneo,  e' indetto il
seguente concorso presso l'Universita' degli studi Roma Tre: concorso
pubblico,  per  esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria
C,  posizione  economica  1  -  area  tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati per le esigenze del Centro linguistico di ateneo.