IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione del
20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988 n. 534;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
    Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista   la   legge   n. 241/1990   e   successive   modifiche  ed
integrazioni,  concernente  le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' tra donne e uomini per l'accesso al lavoro;
    Vista  la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed
integrazioni,  ed  in  particolare  gli  articoli 4 e 20, concernente
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. :174  ed in particolare l'art. 3, recante norme
sull'accesso  dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi pubblici;
    Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;
    Vista  la legge n. 28/1999 ed in particolare l'art. 9 che prevede
l'esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti;
    Visto  il  Contratto  collettivo  nazionale  del lavoro 1998/2001
siglato  il 9 agosto 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
del   22 settembre  2000  ed  in  particolare  il  nuovo  sistema  di
classificazione del personale articolato in quattro categorie B, C, D
ed EP;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
    Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
    Vista   la   legge   n. 289/2002  recante  «Disposizione  per  la
formazione del Bilancio annuale»;
    Vista   la   legge   n. 350/2003  recante  «Disposizione  per  la
formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
    Vista  la  legge  n. 3/2003  che  modifica il decreto-legislativo
n. 165/2001 introducendo art. 34-bis;
    Vista la nota prot. n. 3166 del 3 marzo 2003, in applicazione del
predetto  art. 34-bis  del  decreto  legislativo  n. 165/2001 con cui
l'Universita'  di Roma Tre ha comunicato le procedure concorsuali che
intende  attivare  nell'anno 2003, tra cui anche il concorso pubblico
per  esami  per  la  copertura  di  un posto a tempo indeterminato di
categoria  D posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati per le esigenze del Centro linguistico di ateneo
(CLA);
    Preso   atto   che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
Dipartimento   della   funzione  pubblica  non  ha  trasmesso  alcuna
comunicazione  al  riguardo  entro  i  due  mesi  previsti dal citato
art. 34-bis  comma  4  del  decreto  legislativo  n. 165/2001  e  che
pertanto e' possibile procedere all'avvio della procedura concorsuale
in oggetto;
    Visto  il  d.D.A.  n. 19  del 10 febbraio 2003 di ricognizione di
pianta organica di ateneo;
    Visto  il  regolamento  per  il reclutamento, la progressione, la
formazione  e  la  mobilita'  del  personale tecnico amministrativo e
bibliotecario  dell'ateneo approvato dal Consiglio di amministrazione
del 25 settembre 2001;
    Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede una riserva dei
posti  messi  a  concorso a favore dei beneficiari della legge, nella
misura del 50%;
    Visti gli articoli n. 18, comma 6 e n. 26 comma 5-bis del decreto
legislativo  n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni e che
prevedono una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso
a  favore  degli  ufficiali  di complemento in ferma biennale e degli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
    Visto  l'art. 40,  comma  2, della legge 20 novembre 1980, n. 574
che  prevede  una  riserva  obbligatoria  del  20%  dei posti messi a
concorso a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma
biennale   ci   cui   all'art. 37,  comma  1,  della  suddetta  legge
n. 574/1980;
    Accertato che non trovano applicazione le riserve di cui al comma
3,  punti  1),  2)  e 3) dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 487/1994  e  successive  modificazioni  e  dalle leggi
n. 574/  1980  e  n. 68/1999; mentre la riserva prevista dall'art. 18
comma  7 del decreto legislativo n. 215/2001 e successve modifiche ed
integrazioni  e' operante parzialmente e da' luogo ad una frazione di
posto  che  si  cumulera'  con  la riserva relativa ad altri concorsi
banditi da questa amministrazione;
    Accertata  la  vacanza  del  posto da coprire e la disponibilita'
finanziaria;
    Verificato altresi' che non esiste alcuna graduatoria di concorso
a  tempo indeterminato per la categoria di cui trattasi e che occorre
pertanto  procedere  all'emanazione di apposito bando di concorso per
il posto in oggetto;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                          Numero dei posti

    Ai  sensi  dell'art. 3  del  Regolamento  per il reclutamento, la
progressione,  la  formazione  e  la  mobilita' del personale tecnico
amministrativo  e  bibliotecario  dell'ateneo, e' indetto il seguente
concorso   presso   l'Universita'  degli  studi  Roma  Tre:  concorso
pubblico,  per  esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria
D,  posizione  economica  1  -  Area  tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati per le esigenze del Centro linguistico di ateneo.