IL VICE DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la  legge  31 luglio  1954, n. 599, concernente «Stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;
    Vista  la  legge  10 maggio  1983, n. 212, concernente «Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
finanza»;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958  recante  «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
    Visto   il   decreto  legislativo  del  12 maggio  1995,  n. 196,
concernente  «Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/92 in materia
di  riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate»;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
«Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate»;
    Visto  il  decreto  ministeriale del 5 novembre 1997, concernente
«Norme  per il reclutamento e la formazione degli allievi marescialli
dell'Aeronautica militare»;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382, concernente «Norme di
principio sulla disciplina militare»;
    Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
«Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la  partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n. 3  e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  «Disposizioni  relative  allo  statuto  degli  impiegati
civili  dello  Stato  e  le  norme d'esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato»;
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente «Nuove norme
sulla cittadinanza»;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  concernente  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  «Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'amministrazione della Difesa»;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di decisione e di controllo» e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
n. 23 marzo   1995,   concernente  «Determinazioni  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  ed  in  particolare
l'art. 39 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  18 febbraio  1997,  concernente
«Approvazione   della   nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per  il
personale militare dell'amministrazione della Difesa»;
    Visto   il   decreto   ministeriale  26 marzo  1999,  concernente
«Approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare»;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  20 ottobre 1999,
n. 380, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento per
l'idoneita' al servizio militare»;
    Viste   le  direttive  tecniche  in  data  19 aprile  2000  della
Direzione  generale della Sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  del  servizio  militare  e  per  delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicante «Specifici limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, concernente «Regolamento recante modificazioni
al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987,
n. 411,  relativo  ai  limiti  di  altezza  per  la partecipazione ai
concorsi pubblici»;
    Visto  il  decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 concernente
«Attuazione  della  direttiva  97/43/Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche»;
    Vista la determinazione n. 11 in data 10 aprile 2003 con la quale
la   Direzione  generale  della  Sanita'  militare  ha  approvato  la
revisione  della  direttiva  tecnica  del  19 aprile  2000 per quanto
concerne  le  caratteristiche  somatofunzionali relative alla psiche,
all'apparato   locomotore   ed   agli   apparati  vari  limitatamente
all'apparato otorinolaringoiatrico;
    Visto  il foglio prot. IML-CASP/1725/CPS in data 18 dicembre 2003
dell'Istituto  Medico Legale dell'Aeronautica militare concernente le
integrazioni/modifiche   da   apportare   al  protocollo  diagnostico
previsto nell'iter concorsuale;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa 16 settembre 2003
concernente  «Elenco  delle imperfezioni ed infermita' che sono causa
di  non  idoneita'  ai  servizi  di  navigazione  aerea  e criteri da
adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita»;
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
del  ruolo marescialli dell'Aeronautica militare sono disponibili 150
posti di cui 90 da ricoprire mediante concorso pubblico e superamento
di  apposito  corso della durata di due anni accademici e n. 60 posti
mediante  concorso  interno  aperto  agli  appartenenti  al ruolo dei
sergenti,  ai  quali  sono riservati un terzo di detti posti, ed agli
appartenenti  al  ruolo  dei  volontari  in servizio permanente per i
quali  sono  riservati  i  rimanenti posti, e superamento di apposito
corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi;
    Visto  il  foglio prot. M D.AAVSMA.22 dicembre 2003.0210962 dello
Stato  maggiore dell'Aeronautica - I Reparto concernente gli elementi
occorrenti  per  la predisposizione del bando di concorso relativo al
concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per l'ammissione al settimo
corso   biennale  di  novanta  allievi  marescialli  dell'Aeronautica
militare;
    Visto  il decreto ministeriale in data 9 maggio 2003 con il quale
il  Ministro  della  difesa  ha  stabilito che l'aliquota percentuale
massima  di  personale  militare  di sesso femminile da reclutare nel
ruolo marescialli delle Forze armate e' del 20%;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  1998, quale risulta
modificato  dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, recante struttura
ordinativa  e  competenze  della  Direzione generale per il personale
militare  ed,  in particolare l'art. 2, comma 3, il quale prevede che
il  vice  direttore  militare  piu'  anziano sostituisce il direttore
generale in caso di assenza o di impedimento e ne assolve le funzioni
in caso di vacanza della carica;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della difesa in data 10 ottobre
2002,  concernente  la  nomina dell'Ammiraglio di Divisione in s.p.e.
Giuseppe  Lertora  a vice direttore generale della Direzione generale
per il personale militare;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione  al  settimo  corso  biennale  (2004  - 2006) di novanta
allievi marescialli dell'Aeronautica militare. Ove non specificato il
sesso, ogni disposizione del presente bando dovra' intendersi rivolta
sia ai cittadini di sesso maschile che femminile.
    2.   In   considerazione  dell'aliquota  percentuale  massima  di
personale  militare  femminile  da immettere negli organici del ruolo
marescialli  dell'Aeronautica  militare, stabilita dal Ministro della
difesa  con  decreto ministeriale in data 9 maggio 2003, citato nelle
premesse   nella   misura   del  20%,  al  termine  delle  operazioni
concorsuali  potra'  essere  ammesso al settimo corso di formazione e
specializzazione per allievi marescialli dell'Aeronautica militare un
numero massimo di 18 concorrenti di sesso femminile.
    3.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
Personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti,   di   sospendere   l'ammissione  al  corso  di  formazione  e
specializzazione  dei  vincitori,  in ragione di esigenze attualmente
non   valutabili   ne'   prevedibili,   nonche'  in  applicazione  di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2004.
    4. Lo svolgimento del concorso prevede:
      prova scritta di preselezione;
      accertamenti psico-fisiologici;
      accertamenti attitudinali;
      prova  scritta  per  l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive;
      valutazione dei titoli.
    5.  L'ammissione  al  corso,  nonche'  la  relativa frequenza, e'
subordinata  alla verifica, anche postuma, del possesso dei requisiti
indicati al successivo art. 2.