IL COMANDANTE GENERALE
    Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
    Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
    Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53;
    Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162;
    Visto  il  decreto-legge  18 gennaio  1992,  n. 9, convertito con
legge 28 febbraio 1992, n. 217;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo 1995 e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive
modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega del
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112,  recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi nelle Forze armate;
    Viste   le   direttive  tecniche  datate  19 aprile  2000,  della
Direzione generale della sanita' Militare, emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare  e  per  delineare  il profilo
sanitario   dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare,
modificate  in  data  10 aprile  2003,  in  applicazione  del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297;
    Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    Visto il decreto ministeriale datato 2 agosto 2002;
    Vista la legge 28 dicembre 2002, n. 289;
    Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
    Visto  il  decreto ministeriale datato 9 maggio 2003 che fissa le
aliquote   di  percentuali  massime  di  reclutamento  del  personale
femminile nell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2004;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
                             Determina:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1.  E'  indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2004
di    millecentottantacinque    carabinieri    effettivi   in   ferma
quadriennale,  riservato  ai  volontari  di truppa delle Forze armate
che:
      congedati,  abbiano  concluso la ferma breve o prefissata senza
demerito;
      alla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione delle
domande,  abbiano  svolto almeno due anni di servizio senza demerito,
in qualita' di volontario in ferma breve, ovvero in ferma prefissata;
    2.  L'aliquota  di  percentuale  massima  di  personale  militare
femminile  da  immettere  nel ruolo carabinieri in ferma quadriennale
dell'Arma  dei  Carabinieri  per  l'anno  2004 e' fissata nel 15%, ai
sensi del decreto ministeriale datato 9 maggio 2003.
    3. I posti a concorso sono cosi' ripartiti:
      ottocentosessantacinque    per    il    personale   proveniente
dall'Esercito;
      centosettantotto  per  il  personale  proveniente  dalla Marina
militare;
      centoquarantadue  per il personale proveniente dall'Aeronautica
militare.
    I  posti eventualmente non coperti verranno portati ad incremento
di  quelli  previsti  per  l'anno successivo e destinati al succitato
personale delle Forze armate, salvo quanto previsto dall'art. 11.
    4.  I  posti  a  concorso  di cui al precedente comma 1, potranno
subire   variazioni  in  relazione  alle  vacanze  organiche  che  si
dovessero  verificare  con l'incorporamento dell'aliquota programmata
con  il  bando  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale, n. 66 datata 20 agosto 2002, nonche' in
caso  di  applicazione  degli  articoli 34  e 37 della legge n. 3 del
16 gennaio  2003,  relativi  ai  benefici  spettanti al coniuge ed ai
figli  superstiti,  ovvero per i genitori e i fratelli, qualora unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto  o  reso permanentemente invalido al servizio per effetto di
lesioni  di natura violenta, riportate nello svolgimento di attivita'
operativa   a   causa   di   atti  delittuosi  commessi  da  terzi  o
nell'espletamento  di  servizio di polizia o di soccorso pubblico. In
proposito,  resta  a  carico  dei  candidati  l'onere  di  verificare
eventuali  variazioni  ovvero  ulteriori  indicazioni  concernenti il
numero   dei   posti  a  concorso,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale del 20 febbraio 2004.