IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto dirigenziale 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 1 del 2 gennaio 2004, con il quale e' stato indetto un concorso, per esami, per il reclutamento di centoventisei allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari della D.F.U./Accademia aeronautica - anno accademico 2004/2005; Visto il decreto 16 settembre 2003, concernente: «L'elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita»; Ravvisata la necessita' di rettificare l'allegato B del predetto decreto 22 dicembre 2003 nella parte in cui vengono elencate le cause che piu' frequentemente danno luogo a giudizio di non idoneita' in sede di visita medica; Visto il decreto dirigenziale 7 gennaio 2004 concernente, tra l'altro, attribuzione all'ammiraglio di divisione in s.p.e. Giuseppe Lertora quale vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare la competenza all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento, di bilancio e di trattamento economico del personale militare; Decreta: Art. 1. All'allegato B del decreto dirigenziale 22 dicembre 2003, citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto un concorso, per esami, per il reclutamento di centoventisei allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari della D.F.U./Accademia aeronautica - anno accademico 2004/2005, nella parte relativa all'elenco delle cause che piu' frequentemente danno luogo a giudizio di non idoneita' in sede di visita medica, e' apportata la seguente modifica: le diciture: «visus naturale inferiore a 10/10i per occhio, in assenza di vizi di rifrazione, (per i concorrenti per il ruolo naviganti normale specialita' "pilota"); visus naturale inferiore a 8/10i per occhio, in assenza di vizi di rifrazione, (per i concorrenti per il ruolo naviganti normale specialita' "navigatore"); esiti di intervento per la correzione mono o bilaterale dei vizi di rifrazione; visus corretto inferiore a 8/10i per occhio, con un minimo di 1/10 di visus naturale per occhio e con vizi di rifrazione superiori a 5 diottrie, 4 diottrie, 3 diottrie, 2 diottrie (quale differenza tra i due assi principali), rispettivamente per miopia, ipermetropia, anisometropia e astigmatismo, (per i concorrenti per i ruoli non naviganti)»; sono sostituite dalle seguenti : «deficit di acutezza visiva; esiti di intervento per la correzione mono o bilaterale dei vizi di rifrazione». Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente. Roma, 26 gennaio 2004 Amm. div.: Lertora