IL COMANDANTE GENERALE Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed in particolare l'art. 70; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con modificazioni, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260; Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Ritenuto di non dover riservare posti ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, non sussistendo le condizioni di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, contenente norme sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»; Considerata l'opportunita' di prevedere che alle prove concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero di concorrenti idoneo sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002, datata 24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i requisiti di «celibato», «nubilato» e «vedovanza», previsti per l'arruolamento nel Corpo; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto del comandante generale n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente il «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare»; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003, che fissa, tra l'altro, nel 20% l'aliquota massima di personale femminile da arruolare nel ruolo ispettori per l'anno 2004; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Determina: Art. 1. Posti a concorso E' indetto, per l'anno accademico 2004/2005, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di duecentosettanta allievi marescialli del contingente ordinario al 76° corso, presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. Il reclutamento di personale femminile, effettuato mediante il presente concorso, non potra' superare il 20% dei posti messi a concorso, cioe' cinquantaquattro unita'. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi al primo anno del 76° corso in un numero superiore a quello sopra indicato, anche se collocati in posizione utile nella graduatoria di cui al successivo art. 21. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i posti non coperti saranno devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), del succitato articolo secondo le percentuali e l'ordine in esso stabilito. Lo svolgimento del concorso prevede: a) una prova preliminare, consistente nella somministrazione di test culturali di livello; b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; c) una prova scritta di composizione italiana; d) gli accertamenti dell'idoneita' attitudinale; e) una prova orale di cultura generale; f) un esame facoltativo di una o piu' lingue estere, consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna lingua prescelta; g) una prova facoltativa di conoscenza dell'informatica. Il corso di formazione avra' inizio alla data che sara' stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza ed avra' la durata di due anni accademici, al termine dei quali gli allievi dichiarati idonei conseguiranno la nomina a maresciallo.