IL COMANDANTE GENERALE

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  ed  in
particolare l'art. 70;
    Vista   la   legge   31 luglio  1954,  n. 599,  sullo  stato  dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa,
con  modificazioni, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957,
n. 260;
    Viste   le   leggi   23 aprile   1959,   n. 189,   e   successive
modificazioni,  e  18 febbraio  1963,  n. 87,  sull'ordinamento della
Guardia di finanza;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   contenente   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente
norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia di proporzione negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642,  concernente  la disciplina dell'imposta di bollo e l'art. 19
della   legge   18 febbraio   1999,   n. 28,  riguardante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
    Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986, n. 958, contenente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma prolungata;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574,  che  detta norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
      Ritenuto  di non dover riservare posti ai candidati in possesso
dell'attestato  di  cui  all'art. 4  del decreto del Presidente della
Repubblica  26 luglio  1976, n. 752, non sussistendo le condizioni di
cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574;
    Vista   la   legge   23 agosto  1988,  n. 370,  contenente  norme
sull'esenzione  dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  concernente  il nuovo inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni,   concernente   misure   urgenti   per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230 «Nuove norme in materia di
obiezione  di coscienza», e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche'  la  legge  6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
indetti  dal  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  adottato  ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
il  regolamento  recante  norme  per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio   nella   Guardia  di  finanza,  con  annesso  elenco  delle
imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non idoneita', che
prevede,  tra  l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di
concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente  il  «testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa (testo A)»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni»;
    Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che   alle  prove
concorsuali  successive  a quella preliminare venga ammesso un numero
di concorrenti idoneo sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;
    Vista  la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002, datata
24 ottobre  2002,  con  la  quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti  di  «celibato»,  «nubilato»  e  «vedovanza»,  previsti per
l'arruolamento nel Corpo;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto  del  comandante  generale  n. 416631,  datato
15 dicembre  2003,  riguardante  le direttive tecniche da adottare ai
sensi  dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155,  concernente il «Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare»;
    Visto  il  decreto  ministeriale 18 dicembre 2003, che fissa, tra
l'altro,  nel  20%  l'aliquota  massima  di  personale  femminile  da
arruolare nel ruolo ispettori per l'anno 2004;
    Vista    la   legge   24 dicembre   2003,   n. 350,   concernente
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»;

                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'   indetto,   per  l'anno  accademico  2004/2005,  un  pubblico
concorso,  per  titoli ed esami, per l'ammissione di duecentosettanta
allievi marescialli del contingente ordinario al 76° corso, presso la
Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.
    Il  reclutamento  di  personale femminile, effettuato mediante il
presente  concorso,  non  potra'  superare  il  20% dei posti messi a
concorso,  cioe'  cinquantaquattro  unita'. Pertanto, in nessun caso,
concorrenti  di sesso femminile potranno essere ammessi al primo anno
del  76°  corso in un numero superiore a quello sopra indicato, anche
se   collocati  in  posizione  utile  nella  graduatoria  di  cui  al
successivo art. 21.
    Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n. 199,  i  posti  non  coperti  saranno devoluti in aumento a
quelli  previsti  per  il concorso di cui al comma 1, lettera b), del
succitato   articolo  secondo  le  percentuali  e  l'ordine  in  esso
stabilito.
    Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) una prova preliminare, consistente nella somministrazione di
test culturali di livello;
      b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
      c) una prova scritta di composizione italiana;
      d) gli accertamenti dell'idoneita' attitudinale;
      e) una prova orale di cultura generale;
      f) un   esame   facoltativo   di  una  o  piu'  lingue  estere,
consistente  in  una  prova  scritta  ed una prova orale per ciascuna
lingua prescelta;
      g) una prova facoltativa di conoscenza dell'informatica.
    Il corso di formazione avra' inizio alla data che sara' stabilita
dal  Comando  generale della Guardia di finanza ed avra' la durata di
due  anni  accademici,  al  termine  dei quali gli allievi dichiarati
idonei conseguiranno la nomina a maresciallo.