In esecuzione della deliberazione n. 340 del 5 febbraio 2004 e' indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, con rapporto esclusivo, per dirigente medico di struttura complessa per la direzione del servizio anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero di San Gavino Monreale. Art. 1. Requisiti generali richiesti per l'ammissione 1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea. 2. Idoneita' fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, con la osservanza delle norme in tema di categorie protette, viene effettuata a cura dell'azienda U.S.L. prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica. 3. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo. 4. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. 5. Posizione regolare nei riguardi degli obblighi sul reclutamento militare. 6. A norma dell'art. 2 e dell'art. 61 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge n. 125/1991 e' garantita e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 7. Eta': come previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la partecipazione ai concorsi e alle selezioni indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta'. Tenuto conto dei limiti di eta' per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, che e' stabilito al compimento del 65° anno di eta', fatta salva la possibilita' prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, di permanere in servizio fino al compimento del 67° anno di eta' e della durata del contratto, non inferiore a cinque anni, al conferimento del primo incarico si procedera' solo qualora il termine finale dei cinque anni coincida o non superi comunque il 67° anno di eta'.