In  esecuzione  della deliberazione n. 340 del 5 febbraio 2004 e'
indetta  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  un  incarico
quinquennale,   con  rapporto  esclusivo,  per  dirigente  medico  di
struttura  complessa  per  la  direzione  del  servizio  anestesia  e
rianimazione del presidio ospedaliero di San Gavino Monreale.
                               Art. 1.

            Requisiti generali richiesti per l'ammissione

    1.  Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea.
    2.  Idoneita'  fisica  all'impiego. L'accertamento dell'idoneita'
fisica  all'impiego,  con  la  osservanza  delle  norme  in  tema  di
categorie protette, viene effettuata a cura dell'azienda U.S.L. prima
dell'immissione  in servizio. Il personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni  e  dagli  istituti,  ospedali  ed  enti  di cui agli
articoli 25  e  26,  primo  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  20 dicembre  1979,  n. 761,  e'  dispensato  dalla visita
medica.
    3.  Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli  impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico
attivo.
    4.  Non  essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una  pubblica  amministrazione  per  aver conseguito l'impiego stesso
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile.
    5.   Posizione   regolare   nei   riguardi   degli  obblighi  sul
reclutamento militare.
    6.  A  norma  dell'art. 2  e dell'art. 61 del decreto legislativo
n. 29/1993  e  successive modificazioni ed integrazioni e della legge
n. 125/1991  e'  garantita e pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
    7.   Eta':  come  previsto  dall'art. 3,  comma  6,  della  legge
15 maggio   1997,  n. 127,  la  partecipazione  ai  concorsi  e  alle
selezioni  indetti  da  pubbliche  amministrazioni  non e' soggetta a
limiti di eta'. Tenuto conto dei limiti di eta' per il collocamento a
riposo  dei  dirigenti  medici  del Servizio sanitario nazionale, ivi
compresi  i  responsabili di struttura complessa, che e' stabilito al
compimento del 65° anno di eta', fatta salva la possibilita' prevista
dall'art. 16  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503, di
permanere in servizio fino al compimento del 67° anno di eta' e della
durata  del  contratto,  non inferiore a cinque anni, al conferimento
del  primo  incarico si procedera' solo qualora il termine finale dei
cinque anni coincida o non superi comunque il 67° anno di eta'.