IL DIRETTORE GENERALE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente la definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con direttiva 10 aprile 2003; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, in particolare l'art. 22, recante modifiche e integrazioni all'art. 58 del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, delle legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, la percentuale massima di concorrenti di sesso femminile che nel corso del 2005 potranno conseguire la nomina a guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali nei vari Corpi della Marina; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro, disposizioni sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata; Vista la legge 2 dicembre 2004, n. 299, concernente modifiche alla normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e il bilancio pluriennale per il triennio 2005 2007; Ravvisata la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 94 guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti per l'anno 2005 i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina: a) concorso a 36 (trentasei posti) nel Corpo di stato maggiore, di cui diciotto riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli; b) concorso a 20 (venti posti) nel Corpo del genio navale, di cui dieci riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli; c) concorso a 12 (dodici posti) nel Corpo delle armi navali, di cui sei riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli; d) concorso a 2 (due posti) nel Corpo sanitario militare marittimo, di cui uno riservato ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli; e) concorso a 12 (dodici posti) nel Corpo di commissariato militare marittimo, di cui sei riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli; f) concorso a 12 (dodici posti) nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui sei riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2005.