IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni; Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei periti agrari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1); Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni recante l'individuazione degli atti di competenza, rispettivamente, del Ministro e dei direttori generali; Ordina: Art. 1. 1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario.