In  esecuzione  del  decreto  del  direttore  generale  n. 30 del
4 febbraio  2004,  esecutivo  ai  sensi di legge, e' indetto l'avviso
pubblico,  ai  sensi  dell'art. 15,  comma 3, del decreto legislativo
n. 502/1992  e  successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del
decreto  del  Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e
del  decreto  legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il conferimento
dell'incarico  quinquennale  di  direzione  della struttura complessa
U.O. di oculistica (disciplina: oftalmologia).
    Le   modalita'   di   attribuzione  del  presente  incarico  sono
disciplinate  dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
                               Art. 1.

                     Requisiti per l'ammissione

    Requisiti per l'ammissione:
      a) cittadinanza  italiana,  salve  le  equiparazioni  stabilite
dalle  leggi  vigenti,  o  cittadinanza  di uno dei Paesi dell'Unione
europea;
      b) idoneita'  fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita'
fisica  all'impiego,  con osservanza delle norme in tema di categorie
protette,  e'  effettuato  a cura dell'azienda sanitaria locale prima
dell'immissione  in  servizio.  Il  personale dipendente da pubbliche
amministrazioni  ed  il personale dipendente da istituti, ospedali ed
enti  di  cui  agli  articoli 25  e  26,  comma  1,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 761/1979 e' dispensato dalla visita
medica;
      c) iscrizione  all'albo  dell'Ordine  dei  medici, attestata da
certificato  rilasciato  in  data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza dell'avviso.
    L'iscrizione  al  corrispondente  albo  professionale  di uno dei
Paesi  dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo  restando  l'obbligo  dell'iscrizione  all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
      d) anzianita'  di  servizio  di sette anni, di cui cinque nella
disciplina   o  disciplina  equipollente,  e  specializzazione  nella
disciplina  o  in  una  disciplina  equipollente ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni nella disciplina.
    L'anzianita'  di  servizio  utile  deve  essere  maturata  presso
amministrazioni  pubbliche,  istituti  di ricovero e cura a carattere
scientifico,  istituti  o  cliniche  universitarie.  E'  valutato  il
servizio  non  di  ruolo  a  titolo  di  incarico,  di supplenza o in
qualita'  di  straordinario,  ad  esclusione  di  quello prestato con
qualifiche  di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il
servizio   di   cui   al   settimo   comma  dell'articolo  unico  del
decreto-legge    23 dicembre    1978,    n. 817,    convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 19 dicembre 1979, n. 54. Nei certificati
di  servizio  devono  essere  indicate  le  posizioni funzionali o le
qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati
prestati,  nonche'  le date iniziali e terminali dei relativi periodi
di  attivita'.  Ai  fini  dell'accesso  all'incarico e' valutabile ai
sensi  del  decreto  23 marzo 2000, n. 184, nell'ambito del requisito
dell'anzianita'  di  servizio  di  sette  anni richiesto ai medici in
possesso   di   specializzazione,  il  servizio  prestato  in  regime
convenzionale  a  rapporto  orario  presso  le  strutture  a  diretta
gestione  delle  aziende  sanitarie  e del Ministero della sanita' in
base ad accordi nazionali;
      e) curriculum  professionale,  ai sensi dell'art. 8 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata
una  specifica  attivita' ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, concernente
le  attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, in
cui sia documentata una specifica attivita' professionale;
      f) attestato  di  formazione manageriale. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale l'incarico sara' attribuito
senza  l'attestato,  fermo  restando l'obbligo di acquisirlo entro un
anno  dall'inizio  dell'incarico.  Il  mancato  superamento del primo
corso,   attivato   dalla  regione  successivamente  al  conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
    Non   possono  accedere  all'impiego  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato   attivo  e  coloro  che  siano  stati  destituiti  o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
    I  requisiti  prescritti  dovranno  essere posseduti alla data di
scadenza   del   termine   stabilito   dal   presente  bando  per  la
presentazione delle domande di ammissione.