Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3:  «Testo  unico degli impiegati civili dello Stato» e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686:  «Regolamento  al  testo  unico  degli impiegati civili dello
Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312: «Nuovo assetto retributivo
funzionale  del personale civile e militare dello Stato» e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista   la  legge  20 settembre  1980,  n. 574:  «Unificazione  e
riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo,  e  di  diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991, n. 125, che garantisce le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104:  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1993,  n. 537,  ed  in particolare
l'art. 3,  comma  65,  «in  materia  di riserva di posti a favore dei
militari  in  ferma  di  leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre forze armate congedati senza demerito al temine della ferma
o rafferma contrattuale»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994, n. 174: «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso  le  amministrazioni  pubbliche»  ed  in particolare l'art. 1,
lettera  d),  secondo  il  quale per l'accesso ai posti del Ministero
della  difesa  non  puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487:  «Regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  corsi  unici  e  delle  altre  forme  di assunzione nei pubblici
impieghi», e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675: «Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;
    Vista  la  legge  15 marzo  1997, n. 59 «Delega al governo per il
conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la  riforma  della  pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa»;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127 «Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la legge 16 giugno 1998, n. 191 «Modifiche ed integrazioni
alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a
distanza nelle pubbliche amministrazioni»;
    Vista  la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 19  sull'esenzione  dall'imposta  di  bollo  per le domande di
concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333: «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445.   «Testo   unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165:  «Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 «Disposizioni
per   disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare in professionale»;
    Vista  la legge 16 gennaio 2003, n. 3 «Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione»;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro - comparto
Ministeri - stipulato in data 12 giugno 2003;
    Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000 e
30 marzo  2001  di  programmazione  delle  assunzioni nelle pubbliche
amministrazioni  a  norma  dell'art. 39,  commi  3  e  20 della legge
27 dicembre  1997,  n. 449 e successive modificazioni, con i quali e'
stata  autorizzata  l'Amministrazione  della  difesa  a  bandire, tra
l'altro,   il  concorso  pubblico  a  ventinove  posti  di  ingegnere
direttore, area funzionale C, posizione economica C2;
    Visto  il  decreto  dirigenziale 22 giugno 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 53 - 4ª serie speciale - del
6 luglio  2001,  con  il quale e' stato indetto il concorso pubblico,
per  esami,  su  base circoscrizionale a ventinove posti di ingegnere
direttore,  area  funzionale C, posizione economica C2, ripartito per
regioni e specializzazioni;
    Visto  il  decreto  dirigenziale 2 ottobre 2002 con il quale sono
state   approvate   le   graduatorie,   secondo   la   regione  e  la
specializzazione  prescelta dai partecipanti del concorso pubblico di
cui trattasi;
    Verificato  che  al termine della procedura concorsuale di cui al
citato  decreto  direttoriale  3 dicembre  2002,  risultano  scoperti
tredici posti per mancanza di vincitori;
      Ritenuto  pertanto  di  dover  coprire  i  predetti  posti  con
l'emanazione di un ulteriore bando di concorso;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E'   indetto   un   concorso   pubblico,   per   esami,  su  base
circoscrizionale,   a  tredici  posti  di  ingegnere  direttore  area
funzionale C, posizione economica C2. I predetti posti sono ripartiti
tra  le  seguenti  regioni  e  con  le  specializzazioni  a fianco di
ciascuna indicate:

Regione      |Posti     |Specializzazione
Liguria      |5         |4 Informatica - 1 Meccanica
Puglia       |4         |4 Informatica
Sicilia      |1         |1 Informatica
Toscana      |3         |1 Chimica - 1 Informatica - 1 Meccanica

    Gli  aspiranti al concorso possono presentare una sola domanda di
ammissione  nella quale devono chiaramente specificare la regione per
la quale intendono concorrere ed una sola specializzazione tra quelle
indicate a fianco della regione prescelta.
    Qualora  un  aspirante  indicasse  nella domanda per l'ammissione
piu' di una regione fara' fede la prima indicazione.
    In applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997 e
successive modificazioni, una parte delle assunzioni non inferiore al
50%   avverra'   con  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale,  con
prestazione  lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno,
secondo  quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro
e  tenuto  conto di quanto previsto dalla legge finanziaria in vigore
all'atto   delle   assunzioni   stesse,   nonche'  del  numero  delle
autorizzazioni  ad  assumere stabilite dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
    I  candidati  assunti  con  rapporto  di  lavoro a tempo parziale
potranno  svolgere  attivita'  di lavoro autonomo o subordinato anche
laddove  sia obbligatoria l'iscrizione ad albi professionali, purche'
l'attivita'  svolta  non  comporti  un  conflitto di interessi con la
specifica attivita' di servizio.
    Il  personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale
e'   tenuto   a   comunicare,  prima  della  stipula  del  contratto,
l'esistenza di altra attivita' lavorativa.
    Qualora l'attivita' sia svolta con una amministrazione pubblica o
configuri, comunque, conflitto di interessi, il candidato e' invitato
a  cessare  dalla  situazione di incompatibilita'. In caso di diniego
non si da' luogo alla stipula del contratto.