Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: «Testo unico degli impiegati civili dello Stato» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: «Regolamento al testo unico degli impiegati civili dello Stato» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312: «Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574: «Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo, e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce le pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 3, comma 65, «in materia di riserva di posti a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre forze armate congedati senza demerito al temine della ferma o rafferma contrattuale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174: «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 1, lettera d), secondo il quale per l'accesso ai posti del Ministero della difesa non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei corsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Recante norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333: «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Ministeri - stipulato in data 12 giugno 2003; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000 e 30 marzo 2001 di programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 39, commi 3 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, con i quali e' stata autorizzata l'Amministrazione della difesa a bandire, tra l'altro, il concorso pubblico a ventinove posti di ingegnere direttore, area funzionale C, posizione economica C2; Visto il decreto dirigenziale 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 - 4ª serie speciale - del 6 luglio 2001, con il quale e' stato indetto il concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale a ventinove posti di ingegnere direttore, area funzionale C, posizione economica C2, ripartito per regioni e specializzazioni; Visto il decreto dirigenziale 2 ottobre 2002 con il quale sono state approvate le graduatorie, secondo la regione e la specializzazione prescelta dai partecipanti del concorso pubblico di cui trattasi; Verificato che al termine della procedura concorsuale di cui al citato decreto direttoriale 3 dicembre 2002, risultano scoperti tredici posti per mancanza di vincitori; Ritenuto pertanto di dover coprire i predetti posti con l'emanazione di un ulteriore bando di concorso; Decreta: Art. 1. Numero dei posti E' indetto un concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a tredici posti di ingegnere direttore area funzionale C, posizione economica C2. I predetti posti sono ripartiti tra le seguenti regioni e con le specializzazioni a fianco di ciascuna indicate: Regione |Posti |Specializzazione Liguria |5 |4 Informatica - 1 Meccanica Puglia |4 |4 Informatica Sicilia |1 |1 Informatica Toscana |3 |1 Chimica - 1 Informatica - 1 Meccanica Gli aspiranti al concorso possono presentare una sola domanda di ammissione nella quale devono chiaramente specificare la regione per la quale intendono concorrere ed una sola specializzazione tra quelle indicate a fianco della regione prescelta. Qualora un aspirante indicasse nella domanda per l'ammissione piu' di una regione fara' fede la prima indicazione. In applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, una parte delle assunzioni non inferiore al 50% avverra' con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e tenuto conto di quanto previsto dalla legge finanziaria in vigore all'atto delle assunzioni stesse, nonche' del numero delle autorizzazioni ad assumere stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I candidati assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale potranno svolgere attivita' di lavoro autonomo o subordinato anche laddove sia obbligatoria l'iscrizione ad albi professionali, purche' l'attivita' svolta non comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio. Il personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale e' tenuto a comunicare, prima della stipula del contratto, l'esistenza di altra attivita' lavorativa. Qualora l'attivita' sia svolta con una amministrazione pubblica o configuri, comunque, conflitto di interessi, il candidato e' invitato a cessare dalla situazione di incompatibilita'. In caso di diniego non si da' luogo alla stipula del contratto.