IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
                           di concerto con
                  IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
                     DELLE CAPITANERIE DI PORTO
    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  13 giugno 1957,
concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive
modificazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  ed  il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della difesa 16 settembre 1993,
n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione
degli  articoli 2  e  4  della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,   n. 511,  concernente  il  regolamento  recante  le  norme  di
organizzazione dell'Accademia navale;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato  in  applicazione dell'articolo 1, comma 5, della sopracitata
legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  concernente il regolamento recante
norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al servizio militare, con
annesso  elenco  delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita';
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti  giudicati  idonei al servizio militare, modificata con
direttiva in data 10 aprile 2003;
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302,
concernente  il  regolamento  della scuola navale militare «Francesco
Morosini»;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1,  della  legge  14 novembre  2000,  n. 331,  modificato con decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della difesa 26 settembre 2002,
emanato  in  applicazione  dell'articolo 23, comma 5, del sopracitato
decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215,  recante  disposizioni
concernenti  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'arruolamento  degli
ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;
    Visto il decreto del Ministro della difesa 9 maggio 2003, emanato
in  applicazione  dell'articolo  1,  comma 6, della sopracitata legge
20 ottobre  1999,  n. 380,  che,  nel  definire, tra l'altro, i ruoli
della  Marina  nei  quali avverra' nell'anno 2004 il reclutamento del
personale femminile, ha fissato l'aliquota massima di detto personale
che  potra'  essere  ammesso  ai  corsi  allievi  ufficiali  in ferma
prefissata della Marina stessa;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 351, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2004-2006;
    Ravvisata  la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami,
per  il  reclutamento  nel  corso del 2004 di complessivi 240 allievi
ufficiali  in  ferma  prefissata,  ausiliari  dei ruoli normali e dei
ruoli speciali della Marina militare;
    Ritenuto,  al fine di soddisfare prioritarie esigenze della Forza
armata,  di  prevedere  che  il  reclutamento  di giovani laureati in
medicina  e  chirurgia,  disciplina  di  particolare interesse per la
medesima,  da ammettere alla frequenza del corso allievi ufficiali in
ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo normale del Corpo sanitario
militare marittimo avvenga per aree geografiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Posti a disposizione
    1.  Sono  indetti  i  seguenti concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione  di  complessivi duecentoquaranta giovani ai sottonotati
corsi  allievi  ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) della Marina
per  il  conseguimento  della  nomina  a  sottotenente  di  vascello/
guardiamarina  ausiliario  in  ferma  prefissata  dei ruoli normali e
speciali  dei vari Corpi della Marina con il numero e la ripartizione
di  posti  e  con il periodo di presumibile svolgimento del corso cli
seguito indicato:
      a) Concorso  per  l'ammissione  di centouno allievi al 5° corso
A.U.F.P.,  ausiliari  dei  ruoli  normali  della  Marina (svolgimento
corso,  comprensivo  di una prima fase non valutativa della durata di
tre settimane, dal 6 settembre al 19 dicembre 2004):
        Corpo di stato maggiore, 6 posti;
        Corpo del genio navale, 14 posti;
        Corpo delle armi navali, 10 posti;
        Corpo  sanitario,  20  posti  (di  cui  18 per medici e 2 per
odontoiatri);
        Corpo di commissariato, 21 posti;
        Corpo delle capitanerie di porto, 30 posti.
    Il  numero  dei  posti  a concorso, per il solo Corpo sanitario -
medici,   e'   ripartito  in  base  alle  aree  geografiche  indicate
nell'allegato  «D»  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto.
      b) Concorso  per  l'ammissione di centotrentanove allievi al 5°
corso   A.U.F.P.,   ausiliari   dei   ruoli   speciali  della  Marina
(svolgimento  corso,  comprensivo  di  una  prima fase non valutativa
della durata di tre settimane, dal 6 settembre al 19 dicembre 2004):
        Corpo di stato maggiore, 55 posti;
        Corpo del genio navale, 16 posti;
        Corpo delle armi navali, 4 posti;
        Corpo di commissariato, 14 posti;
        Corpo delle capitanerie di porto, 50 posti.
    2.   Ai  concorsi  per  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
(A.U.F.P.)   di   cui  al  precedente  comma  1  possono  partecipare
concorrenti  sia  di sesso maschile che di sesso femminile. Pertanto,
le  disposizioni  del  presente  decreto,  in  mancanza  di  espressa
indicazione,  devono  intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.
    3.  Il  personale femminile che potra' conseguire l'ammissione ai
corsi  A.U.F.P., comunque, non potra' superare l'aliquota percentuale
massima  del  20%  dei  posti  messi  a concorso per i Corpi di stato
maggiore,  del  genio navale e delle armi navali, del 30% per i Corpi
di  commissariato  militare  marittimo e delle capitanerie di porto e
del  50%  per  il  Corpo  sanitario  militare marittimo, indicata nel
decreto  ministeriale 9 maggio 2003, citato nelle premesse. Pertanto,
i posti disponibili per detto personale sono i seguenti:
      nel  5°  corso  A.U.F.P.  per  ufficiali  ausiliari  dei  ruoli
normali:
        Corpo di stato maggiore, 1 posto;
        Corpo del genio navale, 3 posti;
        Corpo delle armi navali, 2 posti;
        Corpo sanitario, 10 posti;
        Corpo di commissariato, 6 posti;
        Corpo delle capitanerie di porto, 9 posti;
      nel   5°  corso  A.U.F.P  per  ufficiali  ausiliari  dei  ruoli
speciali:
        Corpo di stato maggiore, 11 posti;
        Corpo del genio navale, 3 posti;
        Corpo delle armi navali, 1 posto;
        Corpo di commissariato, 4 posti;
        Corpo delle capitanerie di porto, 15 posti.
    Pertanto,  in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno
essere ammessi ai corsi A.U.F.P. di cui al presente decreto in numero
superiore  a  quello  sopraindicato,  anche se collocati in posizione
utile nelle graduatorie di merito di cui al successivo art. 10.
    4.  Il  numero  dei  posti  disponibili  per  ciascun  corso e la
ripartizione  per Corpi potranno subire modificazioni, fino alla data
di  approvazione  della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario  soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse alla
consistenza   dei  ruoli  degli  ufficiali  di  complemento  e  degli
ufficiali in ferma prefissata.
    5.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere   o   rinviare   le   prove   concorsuali,  di  sospendere
l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza  dei  corsi, nonche' di
modificarne le date di svolgimento in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.