IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa 13 giugno 1957, concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive modificazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con direttiva in data 10 aprile 2003; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302, concernente il regolamento della scuola navale militare «Francesco Morosini»; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, modificato con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Visto il decreto del Ministro della difesa 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'articolo 23, comma 5, del sopracitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi; Visto il decreto del Ministro della difesa 9 maggio 2003, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli della Marina nei quali avverra' nell'anno 2004 il reclutamento del personale femminile, ha fissato l'aliquota massima di detto personale che potra' essere ammesso ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina stessa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006; Ravvisata la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento nel corso del 2004 di complessivi 240 allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare; Ritenuto, al fine di soddisfare prioritarie esigenze della Forza armata, di prevedere che il reclutamento di giovani laureati in medicina e chirurgia, disciplina di particolare interesse per la medesima, da ammettere alla frequenza del corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo avvenga per aree geografiche; Decreta: Art. 1. Posti a disposizione 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi duecentoquaranta giovani ai sottonotati corsi allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) della Marina per il conseguimento della nomina a sottotenente di vascello/ guardiamarina ausiliario in ferma prefissata dei ruoli normali e speciali dei vari Corpi della Marina con il numero e la ripartizione di posti e con il periodo di presumibile svolgimento del corso cli seguito indicato: a) Concorso per l'ammissione di centouno allievi al 5° corso A.U.F.P., ausiliari dei ruoli normali della Marina (svolgimento corso, comprensivo di una prima fase non valutativa della durata di tre settimane, dal 6 settembre al 19 dicembre 2004): Corpo di stato maggiore, 6 posti; Corpo del genio navale, 14 posti; Corpo delle armi navali, 10 posti; Corpo sanitario, 20 posti (di cui 18 per medici e 2 per odontoiatri); Corpo di commissariato, 21 posti; Corpo delle capitanerie di porto, 30 posti. Il numero dei posti a concorso, per il solo Corpo sanitario - medici, e' ripartito in base alle aree geografiche indicate nell'allegato «D» che costituisce parte integrante del presente decreto. b) Concorso per l'ammissione di centotrentanove allievi al 5° corso A.U.F.P., ausiliari dei ruoli speciali della Marina (svolgimento corso, comprensivo di una prima fase non valutativa della durata di tre settimane, dal 6 settembre al 19 dicembre 2004): Corpo di stato maggiore, 55 posti; Corpo del genio navale, 16 posti; Corpo delle armi navali, 4 posti; Corpo di commissariato, 14 posti; Corpo delle capitanerie di porto, 50 posti. 2. Ai concorsi per allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi. 3. Il personale femminile che potra' conseguire l'ammissione ai corsi A.U.F.P., comunque, non potra' superare l'aliquota percentuale massima del 20% dei posti messi a concorso per i Corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali, del 30% per i Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e del 50% per il Corpo sanitario militare marittimo, indicata nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, citato nelle premesse. Pertanto, i posti disponibili per detto personale sono i seguenti: nel 5° corso A.U.F.P. per ufficiali ausiliari dei ruoli normali: Corpo di stato maggiore, 1 posto; Corpo del genio navale, 3 posti; Corpo delle armi navali, 2 posti; Corpo sanitario, 10 posti; Corpo di commissariato, 6 posti; Corpo delle capitanerie di porto, 9 posti; nel 5° corso A.U.F.P per ufficiali ausiliari dei ruoli speciali: Corpo di stato maggiore, 11 posti; Corpo del genio navale, 3 posti; Corpo delle armi navali, 1 posto; Corpo di commissariato, 4 posti; Corpo delle capitanerie di porto, 15 posti. Pertanto, in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi ai corsi A.U.F.P. di cui al presente decreto in numero superiore a quello sopraindicato, anche se collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito di cui al successivo art. 10. 4. Il numero dei posti disponibili per ciascun corso e la ripartizione per Corpi potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali di complemento e degli ufficiali in ferma prefissata. 5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, nonche' di modificarne le date di svolgimento in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.