IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente le norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici  limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa 11 febbraio 1988,
n. 62,  che  approva  il  regolamento  concernente  i  criteri  e  le
modalita'  per l'arruolamento degli ufficiali di complemento, nonche'
la  durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze
armate e successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza italiana;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2   e   4  della  succitata  legge  7 agosto  1990,  n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1987, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto  il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha
ridotto  a  quattordici  mesi  la  ferma di leva per gli ufficiali di
complemento;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento  degli  ufficiali,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  22 aprile 1999,
n. 188,  emanato  in  esecuzione  dell'art.  3,  comma 6, della legge
15 maggio  1993, n. 127, concernente il regolamento recante norme per
l'individuazione  dei  limiti  di  eta'  per  la  partecipazione, tra
l'altro,  all'arruolamento  degli  allievi  ufficiali  di complemento
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato  in  applicazione  dell'art.  1,  comma 5, della citata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  e delle infermita' che sono causa di non
idoneita';
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   Sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita' al servizio militare di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  Sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti  giudicati  idonei al servizio militare, modificata con
direttiva in data 10 aprile 2003;
    Visto  il  decreto ministeriale del 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto   il   decreto   ministeriale   3 ottobre   2000,   recante
modificazioni  al decreto ministeriale 26 maggio 1997, concernente le
categorie  e le specialita' in cui e' ripartito il personale militare
dell'Aeronautica;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della   legge   14 novembre  2000,  n. 331,  modificato  con  decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Vista  la  direttiva  n. 51,  edizione maggio  2001,  del Comando
generale  delle  scuole,  concernente  norme  per  la  selezione  dei
candidati  ai concorsi per il reclutamento degli allievi ufficiali di
complemento (esclusi i piloti) dell'Aeronautica militare;
    Visto   il   decreto   ministeriale  9 maggio  2003,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che  non  prevede  per  l'anno 2004 partecipazione di
personale  femminile  ai  concorsi  per l'ammissione ai corsi allievi
ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente il bilancio
di  previsione  dello Stato per l'anno finanziario 2004 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2004-2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1.  E'  indetto un concorso per l'ammissione di cinquanta giovani
al  125° corso allievi ufficiali di complemento (A.U.C.) «laureati» e
«diplomati»,  che  avra'  luogo, dal 20 settembre al 7 dicembre 2004,
presso  la  Divisione  formazione  superiore - Scuola di applicazione
dell'Aeronautica  militare  di  Firenze,  per  il conseguimento della
nomina  a  sottotenente  di  complemento  nei  ruoli,  Arma,  Corpi e
specialita'  dell'Aeronautica  militare,  con  il  numero di posti di
seguito indicati:
      laureati:
        ruolo  normale  del  Corpo  sanitario aeronautico (C.S.r.n.):
dieci posti;
      diplomati:
        ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.):
venticinque posti;
        ruolo   speciale   del  Corpo  di  commissariato  aeronautico
(C.C.r.s.): tre posti;
        ruolo  speciale  del  Corpo del genio aeronautico (G.A.r.s.):
dodici posti, cosi' suddivisi:
          specialita' «aeronautici»: due posti;
          specialita' «armamento»: un posto;
          specialita' «elettronici»: due posti;
          specialita' «infrastrutture ed impianti»: due posti;
          specialita' «chimici»: un posto;
          specialita' «geofisici»: due posti;
          specialita' «motorizzazione»: due posti.
    2.  Il  numero dei posti disponibili, nonche' la ripartizione per
ruolo,  Arma, Corpo e specialita' potranno subire modificazioni, fino
alla  data  di  approvazione  della  relativa  graduatoria di merito,
qualora  fosse  necessario  soddisfare  esigenze  della  Forza armata
connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari.
    3. La Direzione generale per il personale militare si riserva, su
indicazione  dello  Stato  maggiore  dell'Aeronautica, la facolta' di
modificare  le  date  di  svolgimento  del corso di cui al precedente
comma  1,  nonche'  di  sopprimere  il  corso indetto con il presente
decreto.