IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, fra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorsi e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, l'art. 58; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la definizione delle corrispondenze tra Arma, Corpo, ruolo, categorie e specialita' occorrenti per la partecipazione degli ufficiali di complemento e del personale appartenente al ruolo dei marescialli ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 4, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, fra l'altro, i titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Gardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze d'impiego, nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con direttiva in data 10 aprile 2003; Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2000, recante modificazioni al decreto ministeriale 26 maggio 1997, concernente le categorie e le specialita' in cui e' ripartito il personale dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni; Vista la direttiva CGS n. 74, edizione giugno 2002, del Comando generale delle scuole dell'Aeronautica militare, concernente, tra l'altro, la selezione attitudinale dei partecipanti ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, con esclusione dei ruoli normali dell'Accademia aeronautica; Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, la percentuale massima di concorrenti di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, del succitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 possono conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Aeronautica militare; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Ravvisata la necessita' di indire tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico e del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico per l'anno 2004; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti per l'anno 2004 i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Aeronautica militare: a) concorso per la nomina di cinquanta sottotenenti nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, di cui quindici riservati agli ufficiali di complemento vincolati, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, alla ferma volontaria di anni due non rinnovabile (ferma biennale) di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 e venticinque riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli; b) concorso per la nomina di trentasei sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, di cui undici riservati agli ufficiali di complemento vincolati, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, alla ferma volontaria di anni due non rinnovabile (ferma biennale) di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 e diciotto riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli, cosi' ripartiti tra le sottoindicate categorie: sei posti per la categoria «costruzioni aeronautiche» di cui due riservati agli ufficiali di complemento in ferma biennale e tre riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli; quattro posti per la categoria «armamento» di cui uno riservato agli ufficiali di complemento in ferma biennale e due riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli; sette posti per la categoria «elettronica» di cui due riservati agli ufficiali di complemento in ferma biennale e quattro riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli; sei posti per la categoria «infrastrutture ed impianti» di cui due riservati agli ufficiali di complemento in ferma biennale e tre riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli; sei posti per la categoria «fisica» di cui due riservati agli ufficiali di complemento in ferma biennale e tre riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli; quattro posti per la categoria «motorizzazione» di cui uno riservato agli ufficiali di complemento in ferma biennale e due riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli; tre posti per la categoria «chimica» di cui uno riservato agli ufficiali di complemento in ferma biennale e uno riservato ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli; c) concorso per la nomina di dieci sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico di cui tre riservati agli ufficiali di complemento vincolati, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, alla ferma volontaria di anni due non rinnovabile (ferma biennale) di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 e cinque riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti riservati agli ufficiali di complemento in ferma biennale e ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei potranno essere devoluti ai concorrenti idonei appartenenti alle altre categorie di cui al successivo art. 2 secondo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2004.