IL COMANDANTE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1955, n. 395, e successive modificazioni; Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39; Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 459; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53; Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge 28 febbraio 1992, n. 217; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega del governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi nelle Forze armate; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78; Viste le direttive tecniche datate 19 aprile 2000, della direzione generale della sanita' militare, emanate per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificate in data 10 aprile 2003, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Visto il decreto ministeriale datato 9 maggio 2003 che fissa le aliquote di percentuali massime di reclutamento del personale femminile nell'Arma dei carabinieri per l'anno 2004; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 83, concernente il regolamento per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale del gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri; Determina: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2004, di dieci carabinieri effettivi in ferma quadriennale, per l'accesso al centro sportivo dell'Arma dei carabinieri in qualita' di atleti di sesso femminile nelle discipline di seguito indicate: atletica leggera: un posto per la specialita' «Ostacoli»; un posto per la specialita' «Mezzofondo»; equitazione: un posto per la specialita' «Completo»; un posto per la specialita' «Dressage»; judo: un posto; nuoto: un posto per la specialita' «Tuffi»; scherma: un posto per la specialita' «Sciabola»; un posto per la specialita' «Fioretto»; sport invernali: un posto per la specialita' «Sci Alpino»; un posto per la specialita' «Sci Nordico». 2. Qualora non dovessero essere coperti i posti per le singole specialita' l'amministrazione si riserva la possibilita' di ammettere eventuali candidate in una delle discipline indicate nel precedente comma 1.