IL COMANDANTE GENERALE

    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1955,
n. 395, e successive modificazioni;
    Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
    Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151;
    Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
    Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 459;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53;
    Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge
28 febbraio 1992, n. 217;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo 1995, e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega del
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112,  recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi nelle Forze armate;
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
    Viste   le   direttive  tecniche  datate  19 aprile  2000,  della
direzione generale della sanita' militare, emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare  e  per  delineare  il profilo
sanitario   dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare,
modificate  in  data  10 aprile  2003,  in  applicazione  del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
    Visto  il  decreto ministeriale datato 9 maggio 2003 che fissa le
aliquote   di  percentuali  massime  di  reclutamento  del  personale
femminile nell'Arma dei carabinieri per l'anno 2004;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004,
n. 83,   concernente   il   regolamento  per  il  reclutamento  e  il
trasferimento  ad  altri  ruoli  del  personale  del  gruppo sportivo
dell'Arma dei carabinieri;

                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. E'  indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2004,
di  dieci  carabinieri effettivi in ferma quadriennale, per l'accesso
al centro sportivo dell'Arma dei carabinieri in qualita' di atleti di
sesso femminile nelle discipline di seguito indicate:
      atletica leggera:
        un posto per la specialita' «Ostacoli»;
        un posto per la specialita' «Mezzofondo»;
      equitazione:
        un posto per la specialita' «Completo»;
        un posto per la specialita' «Dressage»;
      judo: un posto;
      nuoto: un posto per la specialita' «Tuffi»;
      scherma:
        un posto per la specialita' «Sciabola»;
        un posto per la specialita' «Fioretto»;
      sport invernali:
        un posto per la specialita' «Sci Alpino»;
        un posto per la specialita' «Sci Nordico».
    2.  Qualora  non  dovessero essere coperti i posti per le singole
specialita' l'amministrazione si riserva la possibilita' di ammettere
eventuali  candidate  in una delle discipline indicate nel precedente
comma 1.