IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista   la   legge   12 novembre   1955,   n. 1137,   concernente
l'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della  Marina  e
dell'Aeronautica e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   Amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma
dell'articolo  1,  comma  1,  lettere  a),  d),  ed  h)  della  legge
18 dicembre 1995, n. 549;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento  degli  ufficiali cosi' come modificato ed integrato
dal  decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, dalla legge 29 marzo
2001, n. 86 e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
    Visto  il decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245, recante il
regolamento  che  disciplina  il  corso  superiore  di stato maggiore
interforze;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2003, n. 64, recante il
regolamento che disciplina la scuola di guerra dell'esercito;
    Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge
finanziaria 2004);

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di
sei  capitani  in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo
speciale  delle  Armi  di  fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni  dell'Esercito alla frequenza della 2ª sessione del 131°
corso di Stato Maggiore per l'anno 2004.
    I  Capitani che superino il corso di stato maggiore sono iscritti
nel  corrispondente  ruolo normale ai sensi e secondo le modalita' di
cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 490/1997.