IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d), ed h) della legge 18 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, dalla legge 29 marzo 2001, n. 86 e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245, recante il regolamento che disciplina il corso superiore di stato maggiore interforze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2003, n. 64, recante il regolamento che disciplina la scuola di guerra dell'esercito; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2004); Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di sei capitani in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito alla frequenza della 2ª sessione del 131° corso di Stato Maggiore per l'anno 2004. I Capitani che superino il corso di stato maggiore sono iscritti nel corrispondente ruolo normale ai sensi e secondo le modalita' di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 490/1997.