IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  concernente  lo  statuto  degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
    Vista   la   legge   9   maggio   1989,   n. 168,  recante  norme
sull'autonomia dell'Universita';
    Vista  la  legge  7  agosto  1990, n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  18  febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto   il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300,  che
istituisce  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della
ricerca;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante
norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati;
    Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Genova,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 3 del 4
gennaio 1995 e successive modificazioni;
    Visto  il Contratto collettivo nazionale del comparto Universita'
in  vigore dal 9 agosto 2000, ed in particolare l'art. 19, nonche' il
Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al personale del
comparto «Universita» per il biennio economico 2000 2001;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 625 del 18 dicembre 2001 con il
quale  e'  stato  emanato il «Regolamento di assunzione del personale
tecnico amministrativo» in seguito denominato «Regolamento»;
    Considerato l'interesse dell'Universita' degli studi di Genova ad
ampliare gli interventi nel settore internazionale con l'obiettivo di
formare risorse umane aperte al confronto culturale e al rapporto con
ambienti  diversi,  dotate  di  conoscenze  e competenze allineate ai
migliori standard internazionali;
    Visto il decreto direttoriale n. 283 del 30 settembre 2003 con il
quale  e'  stato  costituito,  in  via sperimentale, l'ufficio per le
relazioni   internazionali,  allocato  nello  staff  della  direzione
amministrativa;
    Considerata   la   necessita'   di  acquisire  le  risorse  umane
necessarie alla durata sperimentale del progetto;
    Verificata la disponibilita' finanziaria;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    1.  E'  indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per
la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno,
per  la  durata  di  due  anni,  ai  sensi dell'art. 19, comma 6, del
C.C.N.L.,  con  un'unita'  di personale da inquadrare nella categoria
EP,  posizione  economica EP1, area amministrativa gestionale, per le
esigenze  dell'ufficio  per  le  relazioni  internazionali  di questo
Ateneo;
    2.  L'amministrazione  garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.