IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

    Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione
delle  persone  incaricate  del  controllo  di  legge  dei  documenti
contabili;
    Visto  il  decreto  ministeriale 12 aprile 1995, col quale veniva
formato  il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e
12 del predetto decreto legislativo n. 88 del 1992;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 marzo 1998
n. 99  con  il  quale  e'  stato emanato il regolamento recante norme
concernenti  le  modalita'  di  esercizio  della funzione di revisore
contabile, nonche' le successive modificazioni;
    Visto  il  parere  della  commissione  centrale  per  i  revisori
contabili  in data 18 settembre 2003 con il quale viene affermato che
la cancellazione a domanda dal registro dei revisori contabili non fa
perdere l'acquisito diritto ad essere iscritto nel registro stesso;
      Ritenuto  di  doversi  accogliere  il  detto  parere  e  quindi
revocare  il  provvedimento  di  cancellazione  dal registro per quei
revisori  contabili  che  hanno  fatto  domanda  in  tal  senso e che
risultano  nella  comunicazione  5 febbraio  2004  della  commissione
stessa;

                              Decreta:

    Nel  registro  dei  revisori  contabili  formato  con decreto del
Ministro  dello  giustizia del 12 aprile 1995, viene revocata la gia'
disposta  cancellazione  e  confermata la precedente iscrizione - con
decorrenza  e  numero  di iscrizione gia' attribuiti - per i soggetti
indicati nell'elenco allegato al presente decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 21 aprile 2004
                                     Il diretore generale: Mele