IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995, col quale veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto legislativo n. 88 del 1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998 n. 99 con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile, nonche' le successive modificazioni; Visto il parere della commissione centrale per i revisori contabili in data 18 settembre 2003 con il quale viene affermato che la cancellazione a domanda dal registro dei revisori contabili non fa perdere l'acquisito diritto ad essere iscritto nel registro stesso; Ritenuto di doversi accogliere il detto parere e quindi revocare il provvedimento di cancellazione dal registro per quei revisori contabili che hanno fatto domanda in tal senso e che risultano nella comunicazione 5 febbraio 2004 della commissione stessa; Decreta: Nel registro dei revisori contabili formato con decreto del Ministro dello giustizia del 12 aprile 1995, viene revocata la gia' disposta cancellazione e confermata la precedente iscrizione - con decorrenza e numero di iscrizione gia' attribuiti - per i soggetti indicati nell'elenco allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 aprile 2004 Il diretore generale: Mele