IL CAPO DIPARTIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 35 relativo al reclutamento di personale; Visto, in particolare, l'art. 70, comma 13, del suddetto decreto n. 165 del 2001 che dispone l'applicazione della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dal citato art. 35; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge l0 aprile 1991, n. 125, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro» con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato decreto legislativo n. 165/2001 al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, concernente la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili che, all'art. 3, entrato in vigore dal 18 gennaio 2000, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 concernente «il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7., concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni recanti la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2000 con il quale e' stato istituito il ruolo unico del personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001, con il quale sono state rimodulate le dotazioni organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 1998, n. 154; Visto il decreto ministeriale dell'8 giugno 1999; Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147; Visto il decreto ministeriale del 25 luglio 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 202, concernente il «regolamento recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2002, di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 202, recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto in data 12 giugno 2003, relativo al personale del comparto ministeri, per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 nonche' l'insieme dei CC.CC.NN.L. precedenti in relazione al processo di privatizzazione del citato personale; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la circolare n. 7/98 in data 23 giugno 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono impartite direttive in ordine all'applicazione dell'art. 39 della suddetta legge n. 449 de1 1997; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003); Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie generale n. 84 del 10 aprile 2003, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale da inquadrare in vari profili professionali nell'area funzionale C, posizione economica C2; Vista la nota n. 25121 del 1° aprile 2003 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio P.P.A., la richiesta di autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali qualora non vi sia personale da trasferire secondo procedure di mobilita' ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Vista la nota 2081/9/SP del 9 maggio 2003, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ufficio P.P.A., servizio mobilita', ha comunicato di non avere allo stato personale da assegnare ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001; Vista la nota 21 luglio 2003 n. 13072/T con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto l'avvio delle procedure di reclutamento; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione, tra gli altri, di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di due unita', da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di funzionario statistico - area funzionale C - posizione economica C2, per far fronte alle esigenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, ubicato in Roma; Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate a successive autorizzazioni concesse con appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, e che tali autorizzazioni potrebbero essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi; Decreta: Art. 1. Numero dei posti messi a concorso e relative riserve E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente di personale dell'area statistica, fissato nel numero di due unita', da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di funzionario statistico - area funzionale C - posizione economica C2, per le esigenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, ubicato in Roma. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse con appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi. Tale procedura verra' espletata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e nei limiti stabiliti per le rispettive complessive quote d'obbligo. Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso in questione, l'Amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra' adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame. Gli aspiranti di cui al precedente comma 3 devono essere comunque in possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2, lettera c), del presente bando. Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto a una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine della graduatoria. Coloro che intendano avvalersi di una delle riserve di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.