IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre  1966,  n. 1111,  recante  norme
concernenti    gli    ufficiali   medici   in   servizio   permanente
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
Guardia di Pubblica Sicurezza;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20   settembre  1980,  n.  574,  concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato
in   applicazione  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20  ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale  prevede  all'art. 1, comma 6, che con decreto ministeriale
venga  fissata  annualmente l'aliquota massima di personale femminile
da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei corpi dell'Esercito;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti  giudicati  idonei al servizio militare, modificata con
direttiva 10 aprile 2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della   legge  14 novembre  2000,  n.  331,  modificato  con  decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto   il   decreto   ministeriale  9 maggio  2003,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380  che, nel definire le armi ed i corpi dell'Esercito nei
quali  potra'  avvenire  nell'anno  2004 il reclutamento di personale
femminile,  ha  fissato al 100% l'aliquota massima di detto personale
che  potra'  essere immesso nei ruoli normali di ciascun Corpo con le
modalita'  previste  dall'art.  4,  comma  4, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge
finanziaria 2004), in particolare l'art. 3;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Ravvisata  la  necessita' di indire per l'anno 2004 tre concorsi,
per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  ufficiali  in  servizio
permanente  nei  ruoli normali, rispettivamente, del Corpo sanitario,
Corpo   degli   ingegneri   e  del  Corpo  di  amministrazione  e  di
commissariato dell'Esercito;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. Sono  indetti  per  l'anno  2004  i  sottonotati concorsi, per
titoli  ed  esami,  per  la  nomina di tenenti in servizio permanente
effettivo nei ruoli normali dell'Esercito:
      a) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventiquattro
tenenti del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di dieci posti
a  favore  degli  ufficiali  ausiliari di cui all'art. 26 del decreto
legislativo  8 maggio  2001,  n. 215,  che  abbiano prestato servizio
senza demerito nell'Esercito.
    Qualora  uno  o  piu' dei posti riservati non venissero ricoperti
per  insufficienza  di riservatari idonei i medesimi saranno devoluti
agli  altri  concorrenti  idonei,  secondo l'ordine della graduatoria
generale di merito.
      b) concorso,  per  titoli  ed  esami, per la nomina di quindici
tenenti del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, cosi' ripartiti:
        a) dieci per i giovani in possesso di laurea specialistica in
ingegneria  edile o in ingegneria civile, con riserva di cinque posti
a  favore  degli  ufficiali  ausiliari di cui all'art. 26 del decreto
legislativo  8 maggio  2001,  n. 215,  che  abbiano prestato servizio
senza demerito nell'Esercito,
        b) uno  per  i giovani in possesso di laurea specialistica in
chimica o in chimica industriale,
        c) uno  per  i giovani in possesso di laurea specialistica in
ingegneria chimica,
        d) uno  per  i giovani in possesso di laurea specialistica in
fisica,
        e) due  per  i giovani in possesso di laurea specialistica in
scienze biologiche, con riserva di uno posto a favore degli ufficiali
ausiliari  di  cui all'art. 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito.
    Qualora  taluno  dei  posti a concorso, nella ripartizione di cui
sopra,  risultasse  non  ricoperto  per  insufficienza di concorrenti
idonei, si procedera' come appresso indicato:
      i  posti  di  cui  alla  lettera b) eventualmente non ricoperti
saranno  portati  in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere e),
c), d), a);
      i  posti  di  cui  alla  lettera c) eventualmente non ricoperti
saranno  portati  in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere e),
b), d), a);
      i  posti  di  cui  alla  lettera d) eventualmente non ricoperti
saranno  portati  in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere e),
b), c), a);
      i  posti  di  cui  alla  lettera e) eventualmente non ricoperti
saranno  portati  in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere b),
c), d), a);
      c) concorso  per  titoli  ed  esami,  per  la nomina di 3 (tre)
tenenti   del   Corpo   di   amministrazione   e   di   commissariato
dell'Esercito,  con riserva di 1 (uno) posto a favore degli ufficiali
ausiliari  di  cui all'art. 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito.
    Qualora   il   posto   riservato   non   venisse   ricoperto  per
insufficienza  di  riservatari idonei il medesimo sara' devoluto agli
altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria generale
di merito.
    2. Resta   impregiudicata   per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare in ciascun
concorso,  fino  alla data di approvazione della relativa graduatoria
di  merito,  il  numero  dei  posti,  di  sospendere l'ammissione dei
vincitori   alla   frequenza   del  corso,  in  ragione  di  esigenze
attualmente  non  valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
delle disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350, citata nelle
premesse, in materia di assunzioni di personale per l'anno 2004.