IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre  1966,  n. 1111,  recante  norme
concernenti    gli    ufficiali   medici   in   servizio   permanente
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
guardia di pubblica sicurezza;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento    degli   ufficiali   dell'Esercito   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici  limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento  dei ruoli normali dell'Aeronautica militare, emanato in
applicazione all'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al precitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1,  comma 5 della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale   della   Sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  direzione
generale  della  Sanita'  militare  emanata  per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Vista  la  direttiva  CGS n. 74 edizione giugno 2002 e successive
modificazioni  del  comando  generale  delle  scuole dell'Aeronautica
militare,  concernente,  tra  l'altro,  la selezione attitudinale dei
partecipanti  ai  concorsi  per  la  nomina  ad ufficiale in servizio
permanente, ad eccezione di quelli per i ruoli normali dell'Accademia
aeronautica;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto   il   decreto   ministeriale  9 maggio  2003,  emanato  in
applicazione  dell'art.  1,  comma 6 della succitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che, nel definire le Armi ed i Corpi dell'Aeronautica
militare  nei  quali  avverra'  nell'anno  2004  il  reclutamento  di
personale  femminile,  ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto
personale  che  potra'  essere  immesso  nei ruoli normali di ciascun
Corpo  con  le  modalita'  previste dall'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004), in particolare l'art. 3;
    Ravvisata  la  necessita' di indire per il 2004 due concorsi, per
titoli  ed  esami,  per la nomina di ufficiali in servizio permanente
nei ruoli normali, rispettivamente, del Corpo del genio aeronautico e
del Corpo sanitario aeronautico;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. Sono  indetti  per  l'anno  2004  i  sottonotati concorsi, per
titoli  ed  esami, per la nomina a tenente in servizio permanente nei
ruoli normali dell'Aeronautica militare:
      a) concorso  per  la  nomina di sette tenenti nel ruolo normale
del  corpo  del  genio  aeronautico, con riserva di un posto a favore
degli  ufficiali ausiliari di cui all'art. 26 del decreto legislativo
8 maggio  2001,  n. 215  che abbiano prestato servizio senza demerito
nell'Aeronautica militare, cosi' ripartiti:
        categoria «elettronica»: n. 2;
        categoria «chimica»: n. 2;
        categoria «fisica»: n. 3.
      Qualora  i  posti  messi  a  concorso  per  una o piu' di dette
categorie  non  dovessero,  in tutto o in parte, essere ricoperti per
insufficienza  di  concorrenti  idonei,  gli  stessi  potranno essere
devoluti  ai  concorrenti idonei in altre categorie, secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito;
      b) concorso  per la nomina di sei tenenti nel ruolo normale del
Corpo  sanitario  aeronautico, con riserva di un posto a favore degli
ufficiali  ausiliari  di  cui  all'art.  26  del  decreto legislativo
8 maggio  2001,  n. 215  che abbiano prestato servizio senza demerito
nell'Aeronautica militare.
    2.   Resta  impregiudicata  per  la  direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare in ciascun
concorso,  fino  alla data di approvazione della relativa graduatoria
di  merito,  il  numero  dei  posti,  di  sospendere l'ammissione dei
vincitori   alla   frequenza   del  corso,  in  ragione  di  esigenze
attualmente  non  valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
delle disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350, citata nelle
premesse, in materia di assunzioni di personale per l'anno 2004.