IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

    Vista  la  legge  31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali
dell'Esercito,   della   Marina   e  dell'Aeronautica)  e  successive
modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  (Testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
    Vista  la  legge  18 ottobre  1961,  n. 1168  (Norme  sullo stato
giuridico  dei  Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
Carabinieri);
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970,  n. 1077  (Riordinamento  delle carriere degli impiegati civili
dello Stato);
    Vista  la  legge 8 marzo 1975, n. 39 (Attribuzione della maggiore
eta'   ai  cittadini  che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  e
modificazione  di  altre  norme relative alla capacita' di agire e al
diritto di elettorato);
    Vista  la  legge  31 maggio  1975,  n. 191  (Nuove  norme  per il
servizio di leva);
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione  e  di  controllo)  modificata  ed  integrata  dalla  legge
16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della regione
Trentino-Alto  Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego) e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla
disciplina militare);
    Vista  la  legge  10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento,
gli  organici  e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574  (Norme  di  attuazione  dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia di uso della lingua tedesca e della
lingua   ladina   nei   rapporti   dei   cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo   per  le  domande  di  concorso  e  di  assunzione  presso  le
amministrazioni pubbliche);
    Vista  la  legge  1° febbraio  1989,  n. 53 (Modifiche alle norme
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei Vicebrigadieri, dei
graduati e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri ecc.);
    Vista  il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossocidipendenza);
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi) e successive integrazioni;
    Vista  la  legge  29 dicembre  1990,  n. 405 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato «legge
finanziaria 1991»);
    Visto  il  decreto-legge  18 gennaio  1992,  n. 9, convertito con
legge    28 febbraio   1992,   n. 217   (Disposizioni   urgenti   per
l'adeguamento  degli  organici  delle  Forze  di  Polizia e del Corpo
Nazionale  dei  Vigili  del Fuoco, nonche' per il potenziamento delle
infrastrutture,  degli  impianti  e delle attrezzature delle Forze di
Polizia);
    Visto  il  regolamento  interno  per  la scuola sottufficiali dei
Carabinieri,  approvato  con  decreto  ministeriale  8 giugno  1993 e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili
nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le modalita' di svolgimento dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzioni  nei pubblici
impieghi) e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo  1995,  (Determinazioni  dei  compensi  da  corrispondere ai
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  ed al personale addetto
alla   sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
amministrazioni pubbliche);
    Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
dell'art. 3  della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del   personale   non   direttivo   e  non  dirigente  dell'Arma  dei
Carabinieri) integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  ed  in particolare
l'art. 39  (Misure  per  la stabilizzazione della finanza pubblica) e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza);
    Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 18, comma 2 (Norme per
il diritto al lavoro dei disabili);
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380 (Delega al Governo per
l'istituzione del servizio militare volontario femminile);
    Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni
in  materia  di  reclutamento  su  base volontaria, stato giuridico e
avanzamento del personale militare femminile delle Forze Armate e del
Corpo  della  Guardia  di  Finanza a norma dell'art. 1, comma 2 della
legge 20 ottobre 1999, n. 380);
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112  (Modifiche  al  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di
altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici);
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  20 ottobre 1999,
n. 380  (Regolamento  recante norme per l'accertamento dell'idoneita'
al  servizio  militare, con particolare riferimento all'art. 2, comma
2);
    Viste le direttive tecniche datate 19 aprile 2000 della direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanate  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al servizio militare nonche' per delineare il profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al servizio militare, in
applicazione   del   decreto   ministeriale  4 aprile  2000,  n. 114,
modificate con direttiva in data 10 aprile 2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445   (testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
    Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche);
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
per   disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare  in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre  2000,  n. 331)  e  successive modificazioni/integrazioni
introdotte con decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 236;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
del  ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili
trecento  posti  da  ricoprire,  ai  sensi  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 198,  come  modificato  dal  decreto legislativo
28 febbraio  2001,  n. 83,  per  il  60% corrispondente a centottanta
posti  mediante  pubblico  concorso  e  superamento di apposito corso
della   durata   di  due  anni  accademici  e  per  il  restante  40%
corrispondente  a  centoventi  posti mediante concorso interno aperto
agli  appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali e' riservata
due  terzi  di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli
appuntati  e carabinieri il restante terzo, e superamento di apposito
corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi;
    Considerato  che  alla data di pubblicazione del presente decreto
l'aliquota  di  personale  femminile  da  ammettere  al corso allievi
marescialli nell'anno 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge
20 ottobre 1999, n. 380, non e' stata ancora indicata;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.   E'  indetto  un  concorso,  per  esami  e  per  titoli,  per
l'ammissione  al  decimo  corso  biennale  2005-2007  di  centottanta
allievi  marescialli  del  ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
Ove  non  specificato  il sesso, ogni disposizione del presente bando
dovra' intendersi rivolta ai cittadini di sesso maschile e femminile.
    2. L'aliquota percentuale massima di personale militare femminile
da  immettere  negli  organici  del  ruolo  marescialli dell'Arma dei
Carabinieri, sara' definita con successivo decreto ministeriale.
    3. Fermo restando il numero complessivo di allievi marescialli da
immettere  al  corso  di  cui  al precedente comma, sono stabilite le
seguenti  riserve  cui  concorrono  gli  aspiranti  che  ne  facciano
esplicita richiesta nella domanda:
      a) trentacinque  posti  ai candidati in possesso dell'attestato
di  bilinguismo,  riferito  a  livello  non  inferiore  al diploma di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  previsto  dall'art. 4 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive   modificazioni.  Nella  domanda  i  concorrenti  dovranno
precisare in quale lingua intendano sostenere le prove concorsuali;
      b) due  posti ai candidati orfani ed ai coniugi di deceduti per
causa  di  lavoro, di guerra o di servizio, ovvero di invalidi di cui
all'art. 18, legge 12 marzo 1999, n. 68.
    I posti riservati di cui al presente comma, rimasti eventualmente
scoperti, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei in ordine di
graduatoria.
    4. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) prova preliminare di cultura generale, che l'amministrazione
si  riserva  di  effettuare  qualora  il  numero  dei partecipanti al
concorso superi le milleottocento unita';
      b) prova  scritta,  intesa  ad accertare il grado di conoscenza
della  lingua  italiana  (o  tedesca,  per  i concorrenti di cui alla
riserva del precedente comma 3, lettera a), che intenderanno svolgere
la prova in quest'ultima lingua);
      c) prova di efficienza fisica;
      d) accertamenti sanitari;
      e) accertamento attitudinale;
      f) prova orale di cultura generale;
      g) esame facoltativo di lingue estere.
    Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti
comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
    5.   Resta  impregiudicata  per  la  direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti,  di  sospendere  l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
corso,   in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2005.