IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

    Vista  la  legge  31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali
dell'Esercito,   della   Marina   e  dell'Aeronautica)  e  successive
modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3  (testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
    Vista  la  legge  18  ottobre  1961,  n.  1168 (Norme sullo stato
giuridico  dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della regione
Trentino-Alto  Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego) e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento,
gli  organici  e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza);
    Visto  la  legge  23  agosto 1988, 370 (Esenzione dall'imposta di
bollo   per  le  domande  di  concorso  e  di  assunzione  presso  le
amministrazioni pubbliche);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574  (Norme  di  attuazione  dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia di uso della lingua tedesca e della
lingua   ladina   nei   rapporti   dei   cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
    Vista  la  legge  1°  febbraio  1989, n. 53 (Modifiche alle norme
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  guardia  di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato,  al  Corpo  degli  agenti di custodia e al Corpo forestale
dello Stato);
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento   amministrativo  e  di  diritto  accesso  ai  documenti
amministrativi e successive integrazioni);
    Visto  il  regolamento  interno  per  la Scuola Sottufficiali dei
carabinieri,  approvato  con  decreto  ministeriale  8 giugno 1993, e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487  (Regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi) e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo  1995  (Determinazioni  dei  compensi  da  corrispondere  ai
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  ed al personale addetto
alla   sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
amministrazioni pubbliche);
    Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del   personale   non   direttivo   e  non  dirigente  dell'Arma  dei
carabinieri)  modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
83;
    Visto  la  legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);
    Vista  la  legge  15  maggio  1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione  e  di  controllo)  modificata  ed integrata dalla legge 16
giugno 1998, n. 191;
    Visto  l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per
la    stabilizzazione   della   finanza   pubblica),   e   successive
modificazioni;
    Viste le direttive tecniche datate 19 aprile 2000 della direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanate  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita' al servizio militare, nonche' per delineare il profilo
sanitario  dei soggetti giudicati idonei al servizio militare nonche'
per  delineare  il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio  militare, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, modificate con direttiva in data 10 aprile 2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n.   445   (testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
    Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165 (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche);
    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
del  ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri sono disponibili
trecento posti vacanti da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo
12  maggio  1995,  n. 198, come modificato dal decreto legislativo 28
febbraio  2001, n. 83, per il 60% corrispondente a 180 posti mediante
pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di due
anni  accademici  e  per il restante 40%, corrispondente a 120 posti,
mediante  concorso  interno  aperto  agli  appartenenti  al ruolo dei
sovrintendenti,  ai quali e' riservata due terzi di detta percentuale
ed  a  quello degli appuntati e carabinieri per il restante terzo con
superamento  di  apposito  corso  di  qualificazione  di  durata  non
inferiore a sei mesi;
Decreta:
                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un concorso interno, per esami e per titoli, per
l'ammissione al secondo corso annuale (settembre 2005-giugno 2006) di
centoventi  allievi  marescialli  del  ruolo  ispettori dell'Arma dei
carabinieri, cosi' ripartiti:
    un terzo ai brigadieri capi;
    un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri;
    un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.
    La   ripartizione  verra'  effettuata  tenendo  conto  del  grado
rivestito  dai  candidati  alla  data  di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande di partecipazione al concorso di cui al
successivo art. 3.
    I  posti  eventualmente rimasti scoperti in una categoria saranno
proporzionalmente  devoluti  in favore dei concorrenti delle restanti
categorie, risultati idonei ma non vincitori.
    2.   Dieci   posti   sono  riservati  ai  candidati  in  possesso
dell'attestato  di  bilinguismo - riferito a livello non inferiore al
diploma   di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  -  previsto
dall'art.  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976,  n.  752, e successive modificazioni, che ne facciano esplicita
richiesta   nella  domanda,  precisando  in  quale  lingua  intendano
sostenere le prove concorsuali.
    Tale  livello  non  e'  richiesto  per  gli appartenenti al ruolo
sovrintendenti.
    3. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) prova  preliminare  di  cultura  a  carattere  generale, che
l'amministrazione  si  riserva  di  effettuare  qualora il numero dei
partecipanti al concorso superi le settecento unita';
      b) prova scritta attinente ai servizi d'istituto;
      c) accertamenti sanitari;
      d) accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma
quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri;
      e) prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e
la cultura generale;
      f) esame facoltativo di lingua estera.
    Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti
comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
    4.  I posti eventualmente non coperti saranno devoluti in aumento
ai  posti  assegnati  al  10°  corso biennale allievi marescialli del
ruolo ispettori 2005-2007, indetto in pari data con distinto decreto.