IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto lo statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 66, comma 2,
lettera  i), che demanda, tra l'altro, al direttore amministrativo le
procedure     finalizzate     al     reclutamento    del    personale
tecnico-amministrativo;
    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle universita';
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni  ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione,
approvato  con decreto rettorale 17 giugno 1998, n. 2386, concernente
le  norme  in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n.  125, concernente le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la   legge   5   febbraio  1992,  n.  104,  e  successive
modificazioni     ed    integrazioni,    concernente    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'U.E.  ai  posti  di  lavoro  presso  le pubbliche
amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, recante tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista  il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, modificato con la
legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236 e, in particolare, l'art.
4, commi 2 e 3;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione  e  di  controllo  e successive modifiche introdotte con la
legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il  decreto  ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 ed il
decreto  ministeriale del 4 agosto 2000 del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, gia' M.U.R.S.T.;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di  documentazione  amministrativa,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,   che   detta   norme   generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
    Vista  il  decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante
norme sul trattamento dei dati personali;
    Vista  la legge 24 dicembre 2003 - legge finanziaria 2004 - ed in
particolare l'art. 3, comma 65;
    Visto  il C.C.N.L. del comparto universita', sottoscritto in data
9 agosto 2000 relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al primo
biennio  economico,  nonche'  il C.C.N.L. relativo al secondo biennio
economico,  sottoscritto  in  data  13  maggio 2003 ed in particolare
l'art. 22 che detta una specifica normativa per i CEL;
    Visto  in  particolare  il  comma  1 del sopra citato art. 22 che
prevede  che  «il  rapporto  di  lavoro  dei  CEL  continua ad essere
disciplinato  dalle  norme  di cui all'art. 51 del C.C.N.L. 21 maggio
1996 del comparto universita»;
    Visto  l'art. 51 del C.C.N.L., comparto universita', sottoscritto
in data 21 maggio 1996;
    Visto  in  particolare  il  comma  2 del sopra citato art. 51 dal
quale  si  evince  che i collaboratori ed esperti linguistici possono
essere   assunti  secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  4  del
decreto-legge  n. 120/1995, modificato con la legge di conversione n.
236/1995,  tra  l'altro,  anche  a  tempo determinato e per la durata
massima  di  tre  anni  per  esigenze di apprendimento delle lingue a
carattere  sperimentale  ovvero correlate a programmi di attivita' di
durata temporanea;
    Vista la nota del 18 dicembre 2003, successivamente integrata con
nota  del  28  aprile  2004  con  la quale il responsabile del centro
linguistico   di   Ateneo   rappresenta   l'esigenza   di   procedere
all'assunzione   di  due  collaboratori  ed  esperti  linguistici  di
madrelingua    spagnola    e    francese   per   la   sperimentazione
glottodidattica attivata presso il centro linguistico di Ateneo;
    Vista  la  delibera  n.  34 del 19 dicembre 2003 del consiglio di
amministrazione;
Decreta:
                               Art. 1.

                              Indizione

    E'  indetta  la  selezione  pubblica, per titoli e colloquio, per
l'assunzione  di  una  unita'  di  personale, con contratto di lavoro
subordinato  di  diritto privato a tempo determinato, della durata di
anni  uno,  con  impegno  orario  non  inferiore  a 500 ore annue, da
inquadrare nella qualifica di collaboratore ed esperto linguistico di
madre lingua spagnola (cod. rif. 04/07).