IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Premesso che la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ed in particolare l'art. 3, comma 53, che prevede che anche per l'anno 2004, alle amministrazioni pubbliche e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; Visto in particolare l'art. 3, comma 54 della legge finanziaria di cui sopra che prevede la possibilita' di chiedere l'autorizzazione alla copertura dei posti in deroga; Vista la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 ed in particolare l'art. 7 che da' attuazione alle disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazione; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 3 febbraio 2004 che ha autorizzato l'Ateneo ad inoltrare la richiesta dei posti deliberati in deroga; Dato atto che la circolare del 25 febbraio 2004 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto istruzioni e modalita' attuative dell'art. 3, commi 53, 54 e 55 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), concernente autorizzazione di personale a tempo indeterminato per l'anno 2004; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bergamo; Visto il C.C.N.L. del comparto universita' 9 agosto 2000; Visto il regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare il titolo VI che disciplina le procedure per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che concerne le azioni positive per la realizzazione della parita' uomo - donna nel lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che disciplina l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ed in particolare l'art. 20; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali; Ritenuto di procedere all'indizione della procedura concorsuale, in ragione della carenza di personale, pur permanendo il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, onde poter disporre di una graduatoria utile all'atto della presentazione della richiesta di deroga ai limiti della legge finanziaria; Considerato che i posti messi a concorso godono della relativa copertura finanziaria, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e che si procedera' all'assunzione solo previa autorizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica; Decreta: Art. 1. Posti a concorso e profilo E' indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato ed a tempo pieno della categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui un posto riservato a favore dei militari volontari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215 dell'8 maggio 2001. Le persone idonee a ricoprire i posti saranno chiamati a svolgere attivita' di sistemista nella gestione delle reti e dei sistemi, nell'ambito dei Servizi informativi di Ateneo.