IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro, l'autonomia delle universita'; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli articoli 4 e 20 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 7, il quale prevede che tra candidati a parita' di merito e di titoli di preferenza e' preferito il candidato di piu' giovane eta'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004 ed in particolare l'art. 3, comma 53 ; Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati in data 5 aprile 2001 concernenti il personale dirigente dell'area 1; Visto il regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003 ed in particolare l'art. 3, comma 4, che detta disposizioni per l'attivazione delle procedure di reclutamento del personale dirigente, ed il capo III, che disciplina i concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di dirigente; Visto altresi' l'art. 9, comma 4, del suddetto regolamento secondo cui il bando di concorso pubblico potra' prevedere che i candidati, in sede di redazione della domanda di partecipazione, manifestino la disponibilita' alla costituzione di rapporto di lavoro a termine, lasciando impregiudicata comunque la possibilita' di optare per il rapporto a tempo indeterminato in qualunque momento se ne presenti la possibilita'; Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo Ateneo n. 15 del 13 maggio 2003 con la quale, al seguito del verificarsi della vacanza del posto relativo alla titolarita' della ripartizione dei servizi economici e finanziari di questa Universita' ed in considerazione dell'importanza strategica connessa alle competenze relative alla ripartizione in discorso, e' stata autorizzata la copertura di un posto di dirigente vacante e disponibile, finalizzata alla attribuzione dell'incarico dirigenziale connesso alla titolarita' della predetta ripartizione dei servizi economici e finanziari; Viste le note dirigenziali prot. n. 262/C del 12 giugno 2003 e prot. n. 293/C del 25 giugno 2003 con le quali questo Ateneo ha attivato, ai sensi dell'art. 7, legge 16 gennaio 2003, n. 3, la procedura di mobilita' e che tale procedura ha avuto esito negativo anche in considerazione della specificita' della professionalita' in questione; Visto il proprio decreto n. 222 del 13 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale - n. 84 del 28 ottobre 2003, con cui e' stato emanato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente presso questa Universita', con specifiche competenze connesse alla titolarita' della ripartizione dei servizi economici e finanziari; Visto il decreto dirigenziale n. 506 del 16 giugno 2004 con cui il predetto concorso pubblico e' stato dichiarato chiuso in quanto nessun candidato ammesso alla partecipazione al concorso medesimo ha conseguito l'ammissione alla prova orale; Ritenuto che, a seguito dell'esito negativo sia della procedura di mobilita' gia' attivata da questo Ateneo per la specifica professionalita' in questione, sia della successiva procedura concorsuale sopracitata, permane l'impellente esigenza di ricoprire la vacanza del posto connesso alla titolarita' della ripartizione dei servizi economici e finanziari ed e', pertanto, necessario emanare nuovamente il medesimo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, al fine di reclutare un dirigente a cui attribuire la titolarita' della suddetta ripartizione; Considerato che il modello organizzativo dell'amministrazione centrale di quest'Ateneo, sulla base delle ordinanze con le quali sono state istituite e/o attivate le ripartizioni - tra le quali la ripartizione dei servizi economici e finananziari - quali in uffici di livello dirigenziale, prevede che le relative competenze siano affidate ad un dirigente responsabile con specifica professionalita'; Visto pertanto che la figura professionale in questione risulta non fungibile, in relazione alla suddetta struttura organizzativa dell'Ateneo, e pertanto, la relativa assunzione e' fatta salva dal comma 53 dell'art. 3 della legge finanziaria 2004 in deroga al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato, come, peraltro, chiarito dalla circolare del Ministero degli interni n. 1/2002 del 4 marzo 2002; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone a favore di tali soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 10 ottobre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni con cui e' stato emanato il regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 18, comma 6, che prevede l'elevazione al 30% dell'aliquota relativa alla riserva di posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora tale riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi nella stessa amministrazione ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l'art. 11 che ricomprende tra i beneficiari della sopraccitata riserva del 30% anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; Considerato che ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, tra l'altro, le riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso e che, non sono operanti, quindi, le riserve nei confronti dei soggetti beneficiari di cui ai citati decreto legislativo n. 215/2001 e legge n. 68/1999, essendo unico il posto messo a concorso; Ritenuto, comunque, di riportare per i futuri concorsi nei confronti dei soggetti beneficiari di cui ai citati decreto legislativo n. 215/2001 un residuo di 0,71, pari al totale di 0,19 quale frazione di posto determinata dalla riduzione proporzionale operata, cumulata alla precedente frazione di posto relativa ad altri concorsi banditi presso questa Universita' pari a 0,52; Decreta: Art. 1. Indizione E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente, presso la Seconda Universita' degli studi di Napoli, con specifiche competenze connesse alla titolarita' della ripartizione dei servizi economici e finanziari. L'amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o non procedere all'assunzione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le universita'.