IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle universita';
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   concernente   le   nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  la pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista  la  legge  5 febbraio  1992, n. 104, ed in particolare gli
articoli 4   e   20   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
concernente  l'assistenza,  l'integrazione  sociale e i diritti delle
persone handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, recante, tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  ed  in  particolare  l'art. 3,  comma  7, il quale
prevede  che  tra  candidati  a  parita'  di  merito  e  di titoli di
preferenza e' preferito il candidato di piu' giovane eta';
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante disposizioni per il
riordino  della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
    Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
    Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004
ed in particolare l'art. 3, comma 53 ;
    Visti  i  Contratti  collettivi  nazionali di lavoro stipulati in
data 5 aprile 2001 concernenti il personale dirigente dell'area 1;
    Visto  il  regolamento  che disciplina le modalita' di accesso ai
ruoli  a  tempo  indeterminato  del personale tecnico-amministrativo,
compresi  i  dirigenti,  presso  questo  Ateneo,  emanato con decreto
rettorale  n. 3119  del  18 agosto  2003  ed in particolare l'art. 3,
comma  4, che detta disposizioni per l'attivazione delle procedure di
reclutamento  del personale dirigente, ed il capo III, che disciplina
i concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di dirigente;
    Visto  altresi'  l'art. 9,  comma  4,  del  suddetto  regolamento
secondo  cui  il  bando  di  concorso pubblico potra' prevedere che i
candidati,  in  sede  di  redazione  della domanda di partecipazione,
manifestino la disponibilita' alla costituzione di rapporto di lavoro
a  termine,  lasciando  impregiudicata  comunque  la  possibilita' di
optare  per il rapporto a tempo indeterminato in qualunque momento se
ne presenti la possibilita';
    Vista  la  delibera  del  consiglio  di amministrazione di questo
Ateneo  n. 15  del  13 maggio  2003  con  la  quale,  al  seguito del
verificarsi  della  vacanza del posto relativo alla titolarita' della
ripartizione dei servizi economici e finanziari di questa Universita'
ed   in   considerazione  dell'importanza  strategica  connessa  alle
competenze   relative   alla   ripartizione  in  discorso,  e'  stata
autorizzata   la  copertura  di  un  posto  di  dirigente  vacante  e
disponibile, finalizzata alla attribuzione dell'incarico dirigenziale
connesso  alla  titolarita'  della  predetta ripartizione dei servizi
economici e finanziari;
    Viste  le  note  dirigenziali prot. n. 262/C del 12 giugno 2003 e
prot.  n. 293/C  del  25 giugno  2003  con  le quali questo Ateneo ha
attivato,  ai  sensi  dell'art. 7,  legge  16 gennaio  2003, n. 3, la
procedura  di  mobilita' e che tale procedura ha avuto esito negativo
anche  in considerazione della specificita' della professionalita' in
questione;
    Visto  il  proprio decreto n. 222 del 13 ottobre 2003, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ยช  serie
speciale  -  n. 84  del  28 ottobre 2003, con cui e' stato emanato il
bando  di  concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo   indeterminato   di   un  posto  di  dirigente  presso  questa
Universita',  con  specifiche  competenze  connesse  alla titolarita'
della ripartizione dei servizi economici e finanziari;
    Visto  il  decreto dirigenziale n. 506 del 16 giugno 2004 con cui
il  predetto  concorso  pubblico e' stato dichiarato chiuso in quanto
nessun  candidato ammesso alla partecipazione al concorso medesimo ha
conseguito l'ammissione alla prova orale;
    Ritenuto  che,  a seguito dell'esito negativo sia della procedura
di  mobilita'  gia'  attivata  da  questo  Ateneo  per  la  specifica
professionalita'   in   questione,  sia  della  successiva  procedura
concorsuale  sopracitata,  permane l'impellente esigenza di ricoprire
la vacanza del posto connesso alla titolarita' della ripartizione dei
servizi  economici  e  finanziari ed e', pertanto, necessario emanare
nuovamente  il  medesimo  bando  di  concorso pubblico, per titoli ed
esami,  al  fine  di  reclutare  un  dirigente  a  cui  attribuire la
titolarita' della suddetta ripartizione;
    Considerato  che  il  modello  organizzativo dell'amministrazione
centrale  di  quest'Ateneo,  sulla  base delle ordinanze con le quali
sono  state  istituite e/o attivate le ripartizioni - tra le quali la
ripartizione  dei  servizi economici e finananziari - quali in uffici
di  livello  dirigenziale,  prevede  che le relative competenze siano
affidate ad un dirigente responsabile con specifica professionalita';
    Visto  pertanto  che la figura professionale in questione risulta
non  fungibile,  in  relazione  alla suddetta struttura organizzativa
dell'Ateneo,  e  pertanto,  la relativa assunzione e' fatta salva dal
comma 53  dell'art. 3  della  legge  finanziaria  2004  in  deroga al
divieto  di  assunzione  di  personale  a  tempo indeterminato, come,
peraltro,  chiarito  dalla  circolare  del  Ministero  degli  interni
n. 1/2002 del 4 marzo 2002;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni  recante  norme per il diritto al lavoro dei disabili ed
in  particolare  l'art. 7,  comma  2,  che  dispone  a favore di tali
soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici
nei  limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti
messi a concorso;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 333 del
10 ottobre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni con cui e'
stato emanato il regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni  ed  integrazioni ed in particolare l'art. 18, comma 6,
che  prevede  l'elevazione al 30% dell'aliquota relativa alla riserva
di  posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve
o  in  ferma  prefissata  di  durata  di  cinque anni delle tre Forze
armate,  congedati  senza  demerito,  anche  al  termine o durante le
eventuali  ferme contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora
tale  riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perche'
da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva
relativa  ad  altri  concorsi  banditi  nella  stessa amministrazione
ovvero   ne   e'   prevista   l'utilizzazione   nell'ipotesi  in  cui
l'amministrazione  proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria
degli idonei;
    Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del  suddetto  decreto  legislativo  n. 215/2001,  ed  in particolare
l'art. 11  che  ricomprende  tra  i  beneficiari  della  sopraccitata
riserva  del 30% anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale
e  gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
    Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 5,  commi  1 e 2, del gia'
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994, tra
l'altro, le riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di
particolari  categorie  di  cittadini,  non  possono complessivamente
superare  la  meta'  dei  posti  messi  a  concorso  e  che, non sono
operanti,  quindi,  le riserve nei confronti dei soggetti beneficiari
di  cui ai citati decreto legislativo n. 215/2001 e legge n. 68/1999,
essendo unico il posto messo a concorso;
    Ritenuto,  comunque,  di  riportare  per  i  futuri  concorsi nei
confronti   dei   soggetti  beneficiari  di  cui  ai  citati  decreto
legislativo  n. 215/2001  un  residuo di 0,71, pari al totale di 0,19
quale  frazione  di  posto  determinata dalla riduzione proporzionale
operata, cumulata alla precedente frazione di posto relativa ad altri
concorsi banditi presso questa Universita' pari a 0,52;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Indizione
    E'  indetto  il  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per la
copertura  a  tempo indeterminato di un posto di dirigente, presso la
Seconda  Universita' degli studi di Napoli, con specifiche competenze
connesse  alla titolarita' della ripartizione dei servizi economici e
finanziari.
    L'amministrazione  si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere  o  non procedere all'assunzione dei vincitori, in ragione
di  esigenze  attualmente  non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le
universita'.