IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
    Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  e successive
modificazioni,  nonche' le relative norme di esecuzione approvate con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  20 settembre  1980,  n. 574, e, in particolare,
l'art. 40;
    Vista  la  legge  1° febbraio  1989,  n. 53,  ed  in  particolare
l'art. 26   sulle  qualita'  morali  e  di  condotta  prescritte  per
l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata
illegittima  dalla  Corte  costituzionale  con  sentenza 13-28 luglio
2000, n. 391;
    Vista   la   legge   10 aprile   1991,   n. 125,   e   successive
modificazioni,  recante  azioni  positive  per la realizzazione della
parita' uomo-donna nel lavoro;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,   e  successive  modificazioni,  concernente  il  regolamento
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 febbraio
1991,  n. 132,  concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici
ed  attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli  del  Corpo  forestale  dello  Stato  che espletano funzioni di
polizia  ed  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
4 marzo  1991,  n. 138, che stabilisce i minimi limiti di statura per
l'ammissione  ai  concorsi,  tra  gli altri, dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato;
    Vista  la  legge 28 marzo 1991, n. 120 ed in particolare l'art. 1
ai sensi del quale la condizione di privo di vista non implica di per
se'  mancanza  del requisito dell'idoneita' fisica per l'accesso agli
impieghi  pubblici,  salvo  che  il bando di concorso non disponga in
modo  esplicito  e  motivato che tale condizione comporta inidoneita'
fisica  specifica alle mansioni proprie della qualifica o del profilo
professionale per il quale il concorso e' bandito;
    Considerato  in  proposito che la condizione di privo di vista e'
causa  di  inidoneita' per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo
forestale  dello  Stato  che  espleta  funzioni di polizia, stante il
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 febbraio 1991,
n. 132;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174, e successive modificazioni, concernente il
regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, concernente
il  riordino  delle  carriere  del  personale  non  dirigente  e  non
direttivo del Corpo forestale dello Stato;
    Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, integrato e
corretto   dal   decreto   legislativo   28 dicembre   2001,  n. 472,
concernente  il  riordino  delle  carriere  del personale direttivo e
dirigente del Corpo forestale dello Stato;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per  le  politiche  agricole e
forestali  2 giugno  1999,  n. 295, recante il regolamento sul limite
massimo  di  eta'  per  la partecipazione ai concorsi pubblici per il
Corpo forestale dello Stato;
    Vista  la  legge  8 luglio  1998,  n. 230, recante nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e la legge 6 marzo 2001, n. 64
concernente l'istituzione del servizio civile nazionale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  recante  il  nuovo  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  6 febbraio  2004,  n. 36,  concernente il nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
    Vista  la legge 27 marzo 2004, n. 77, ed in particolare l'art. 1,
comma  2,  in  base  al quale il Corpo forestale dello Stato e' stato
autorizzato  ad assumere, in deroga all'art. 3, comma 53, della legge
24 dicembre  2003,  n. 350,  tra  l'altro, centodiciannove commissari
forestali  mediante  l'espletamento  di  concorsi pubblici da bandire
nell'anno 2004;
    Visto  il decreto interministeriale in data 24 giugno 2004 con il
quale   i   profili   professionali  riferibili  alle  qualifiche  di
commissario  forestale,  commissario  capo  forestale e vice questore
aggiunto  forestale  del  ruolo  direttivo  dei  funzionari del Corpo
forestale  dello Stato sono stati individuati negli allegati A, B, C,
D,  E,  F,  G, H, e quantificati nella tabella 1 allegata al medesimo
decreto interministeriale;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  di  concerto  con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in corso
di  perfezionamento,  con  il quale, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 3,  comma  1,  lettera  b) del decreto legislativo 3 aprile
2001,  n. 155,  si individuano le classi di laurea specialistiche per
l'accesso al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello
Stato;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia
di protezione dei dati personali;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   del   5 settembre   1997,   n. 392,   recante  norme  per
l'individuazione  di  categorie  di  documenti  formati dal Ministero
delle  politiche  agricole  o  da  questo  detenuti  definitivamente,
sottratti  all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto
di accesso;
    Considerato   che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero  dei
candidati   e   che   pertanto   si  rende  indispensabile  stabilire
successivamente il diario e la sede in cui si svolgeranno l'eventuale
prova preselettiva e le prove scritte d'esame;
    Considerate,  altresi',  le  preminenti esigenze di servizio che,
all'attualita',  richiedono  il reclutamento di personale nell'ambito
dei  profili professionali di agrario-forestale, giuridico-economico,
ingegnere ed informatico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1.  E'  indetto un concorso pubblico, per esami, per la nomina di
centodiciannove   commissari   forestali   del  ruolo  direttivo  dei
funzionari  del  Corpo  forestale dello Stato, suddivisi nei seguenti
profili professionali:
      a) agrario - forestale  posti trentatre;
      b) giuridico - economico    posti  sessantacinque
      c) Ingegnere    posti        diciotto;
      d) Informatico    posti            tre.
    2.  Dei  suddetti posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti  prescritti, ai sensi dell'art. 40 della legge 20 settembre
1980, n. 574, sono riservati un posto del profilo agrario-forestale e
un   posto   del   profilo  giuridico-economico,  agli  ufficiali  di
complemento   dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  che
abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista dal primo
comma dell'art. 37 della legge medesima.
    3.  I  posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono
conferiti,  secondo  l'ordine  di graduatoria, ai candidati che hanno
superato il concorso.