IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari»; Visto l'art. 17 della predetta legge che prevede l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1977 e successivo del 9 aprile 2001, in particolare l'art. 2, comma 5; Visto il decreto ministeriale n. 189 del 6 giugno 1997 e successivo n. 136 del 20 settembre 2001; Vista la delibera del senato accademico del 28 giugno 2004 con la quale e' stata approvata l'attribuzione di settantadue borse di studio e la relativa ripartizione tra le facolta' istituite presso questo Ateneo; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 2 luglio 2004 che, tra l'altro, determina lo stanziamento di Euro 223.109,39 per il finanziamento di dette borse; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno accademico 2004-2005, in attuazione dell'art. 17 della legge n. 390/91, e' indetto un concorso per l'attribuzione di settantadue borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria; 2. L'importo annuale massimo della borsa di studio e' fissato in Euro 3.098,74 per gli studenti fuori sede, in Euro 2.261,04 per gli studenti pendolari e in Euro 1.549,37 per gli studenti in sede e tale rimarra', in caso di conferme delle borse, per tutti gli anni successivi; 3. Per «fuori sede» si intendono gli studenti che all'evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede universitaria (Catania o eventuali sedi decentrate) e che per raggiungere detta sede debbano impiegare oltre un'ora avvalendosi di mezzi pubblici di trasporto; per studenti «pendolari» si intendono gli studenti che all'evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede universitaria (Catania o eventuali sedi decentrate) e che per raggiungere detta sede debbano impiegare piu' di trenta e meno di sessanta minuti avvalendosi di mezzi pubblici di trasporto; per studenti «in sede» tutti gli altri. 4. Per la determinazione della posizione di studente «fuori sede» «pendolare» e «in sede» sara' adottata la tabella predisposta dall'Opera universitaria, per gli anni 2004-2005, per l'erogazione delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge n. 390/1991. 5. Dette borse rinnovabili per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio piu' uno (piu' due per gli studenti portatori di handicap con invalidita' pari o superiore a 66%), con il medesimo importo fissato per l'a.a. 2004-2005, sono ripartite alle facolta' dell'Universita' di Catania come segue: FACOLTA' DI | N. BORSE Agraria | 5 Architettura | 5 Economia | 9 Farmacia | 5 Giurisprudenza | 5 Ingegneria | 9 Lettere e Filisofia | 5 Lingue e Letterature Straniere | 7 Medicina e Chirurgia | 5 Scienze Mat. Fis. Nat. | 5 Scienze della Formazione | 5 Scienze Politiche | 7