IL RETTORE

    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la  legge  2 dicembre  1991,  n. 390,  recante  «Norme sul
diritto agli studi universitari»;
    Visto  l'art. 17 della predetta legge che prevede l'erogazione di
borse    di    studio    finalizzate    all'incentivazione   e   alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile  1977  e  successivo  del  9 aprile  2001,  in  particolare
l'art. 2, comma 5;
    Visto   il  decreto  ministeriale  n. 189  del  6 giugno  1997  e
successivo n. 136 del 20 settembre 2001;
    Vista la delibera del senato accademico del 28 giugno 2004 con la
quale  e'  stata  approvata  l'attribuzione  di  settantadue borse di
studio  e  la  relativa ripartizione tra le facolta' istituite presso
questo Ateneo;
    Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione del 2 luglio
2004  che,  tra l'altro, determina lo stanziamento di Euro 223.109,39
per il finanziamento di dette borse;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Per  l'anno  accademico 2004-2005, in attuazione dell'art. 17
della  legge  n. 390/91, e' indetto un concorso per l'attribuzione di
settantadue  borse  di studio finalizzate alla incentivazione ed alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
    2.  L'importo annuale massimo della borsa di studio e' fissato in
Euro 3.098,74  per  gli studenti fuori sede, in Euro 2.261,04 per gli
studenti pendolari e in Euro 1.549,37 per gli studenti in sede e tale
rimarra',  in  caso  di  conferme  delle  borse,  per  tutti gli anni
successivi;
    3.  Per  «fuori  sede» si intendono gli studenti che all'evidenza
anagrafica  risultino  residenti,  da  almeno  tre mesi dalla data di
pubblicazione  del  bando, in comune diverso dalla sede universitaria
(Catania  o  eventuali  sedi  decentrate) e che per raggiungere detta
sede  debbano impiegare oltre un'ora avvalendosi di mezzi pubblici di
trasporto;  per  studenti  «pendolari»  si intendono gli studenti che
all'evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla
data  di  pubblicazione  del  bando,  in  comune  diverso  dalla sede
universitaria  (Catania  o  eventuali  sedi  decentrate)  e  che  per
raggiungere  detta  sede  debbano  impiegare piu' di trenta e meno di
sessanta  minuti  avvalendosi  di  mezzi  pubblici  di trasporto; per
studenti «in sede» tutti gli altri.
    4. Per la determinazione della posizione di studente «fuori sede»
«pendolare»  e  «in  sede»  sara'  adottata  la  tabella  predisposta
dall'Opera  universitaria,  per  gli anni 2004-2005, per l'erogazione
delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge n. 390/1991.
    5. Dette borse rinnovabili per un numero di anni pari alla durata
legale  del  corso  di  studio  piu'  uno  (piu' due per gli studenti
portatori di handicap con invalidita' pari o superiore a 66%), con il
medesimo  importo  fissato  per l'a.a. 2004-2005, sono ripartite alle
facolta' dell'Universita' di Catania come segue:
FACOLTA' DI                                  |               N. BORSE
Agraria                                      |                      5
Architettura                                 |                      5
Economia                                     |                      9
Farmacia                                     |                      5
Giurisprudenza                               |                      5
Ingegneria                                   |                      9
Lettere e Filisofia                          |                      5
Lingue e Letterature Straniere               |                      7
Medicina e Chirurgia                         |                      5
Scienze Mat. Fis. Nat.                       |                      5
Scienze della Formazione                     |                      5
Scienze Politiche                            |                      7