IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  concernente  le  norme  generali sull'ordinamento del
lavoro   alle   dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  ed  in
particolare l'art. 35 relativo al reclutamento del personale;
    Visto  l'art. 70,  comma 13, del suddetto decreto n. 165/2001 che
dispone  l'applicazione  della  disciplina  prevista  dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
integrazioni  e  modificazioni,  per  le  parti non incompatibili con
quanto previsto dal citato art. 35;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  «Azioni
positive  per  la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro»,
con  riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato
decreto    legislativo    n. 165/2001    al    fine    di   garantire
pari-opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  con  cui e' stato adottato il regolamento
recante   norme   sull'accesso   dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e
modificazioni,  concernente  nuove  norme  in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il  Codice  in  materia di
protezione dei dati personali.
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  la  determinazione  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei  disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che
all'art. 3,  prevede  che  i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
del 7% dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18;
    Visto   il   decreto   legislativo   1° dicembre   1997,  n. 468,
concernente  la  revisione  della  disciplina  sui lavori socialmente
utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
    Vista  la  legge  15 marzo  1997, n. 59, concernente la delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle Regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 293  del
17 dicembre 1997, concernente l'unificazione dei Ministeri del tesoro
e  del  bilancio  e  della  programmazione economica e riordino delle
competenze  del  C.I.P.E.,  a  norma dell'art. 7 della legge 3 aprile
1997, n. 94;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 febbraio
1998,  n. 38,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 58 dell'11 marzo 1998, concernente il regolamento recante
le  attribuzioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica, nonche' disposizioni in
materia  di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma
3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 116  del 21 maggio 1998, concernente l'articolazione organizzativa
dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica,  e  disposizioni  sugli  uffici di diretta
collaborazione con l'organo di direzione politica;
    Visto  il  decreto  ministeriale  8 giugno  1999,  pubblicato nel
supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana   n. 152   del   1° luglio  1999,  e  successive  modifiche,
concernente il riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
    Visto   il  decreto  ministeriale  8 settembre  1999  concernente
l'organizzazione  dei  Dipartimenti  provinciali  del  Ministero  del
tesoro,   del   bilancio   e   della   programmazione   economica   e
l'individuazione  degli uffici e funzioni di livello dirigenziale non
generale  nell'ambito  dei  suddetti  dipartimenti,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  serie  generale  -  n. 237
dell'8 ottobre 1999;
    Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la  riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  e,  in  particolare,
l'art. 55  che  prevede  l'istituzione  del Ministero dell'economia e
delle finanze e la contestuale soppressione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,
n. 147,     riguardante     il    regolamento    recante    modifiche
all'organizzazione  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001;
    Visto   il   decreto   ministeriale  25 luglio  2001  concernente
modificazioni  ed integrazioni della struttura e delle competenze dei
Dipartimenti  centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001;
    Visto  il  decreto  ministeriale  4 gennaio  2000 con il quale e'
stato  istituito  il  ruolo unico del personale dell'ex Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  10 aprile  2001 con il quale sono state rimodulate le dotazioni
organiche  delle  aree  funzionali  e  delle posizioni economiche del
personale   del   Ministero   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione economica;
    Vista  la  circolare  n. 69  del 6 agosto 1998, del Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della  Ragioneria  generale dello Stato, concernente l'individuazione
degli  atti soggetti alla verifica di legalita' degli Uffici centrali
del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 con «il regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;
    Vista  la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento    della   funzione   pubblica   -   27 dicembre   2000,
n. 6350/4.7., concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico
impiego  dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento
in  materia di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto
del   Ministro   dell'Universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999;
    Visto  il  contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 giugno
2003 relativo al personale del comparto ministeri, per il quadriennio
normativo  2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nonche' l'insieme
dei  C.C.N.L.  relativo  al  processo  di  privatizzazione del citato
personale;
    Vista  la  legge  16 gennaio  2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di Pubblica amministrazione;
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, contenente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
    Vista  la  legge  23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la
stabilizzazione e lo sviluppo;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000);
    Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001);
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003);
    Vista  la  nota  n. 95554  del  18 dicembre 2002, con la quale il
Ministero  dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -
la  richiesta  di  autorizzazione  ad  avviare  alcune  procedure  di
reclutamento;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84
del  10 aprile  2003, con il quale il Ministero dell'economia e delle
finanze  e' stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per
il  reclutamento  di personale da inquadrare in vari profili nella ex
ottava qualifica funzionale;
    Vista  la  nota  n. 25121  del  1° aprile  2003,  con la quale il
Ministero  dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Presidenza
del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento   della  funzione
pubblica/Ufficio  P.P.A.  - la richiesta di autorizzazione ad avviare
le  procedure  concorsuali qualora non vi sia personale da trasferire
secondo  procedure di mobilita' ai sensi della legge 16 gennaio 2003,
n. 3;
    Vista  la  nota  n. 2081/9/SP  del 9 maggio 2003, con la quale la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  -  Ufficio P.P.A. Servizio mobilita' - ha comunicato di non
avere  allo  stato  personale da assegnare, ai sensi dell'art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001;
    Vista  la  nota  n. 13072  del  21 luglio  2003,  con la quale il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ha disposto l'avvio delle
procedure  di  reclutamento  per 200 unita' delle 300 autorizzate dal
suddetto  decreto  del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003 ed
ha  attribuito al Dipartimento del tesoro un contingente di personale
dell'area C pari a 40 unita'.
    Visto  il  decreto  legislativo 3 luglio 2003, n. 173, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 14 luglio 2003,
concernente  la  riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze  e  delle  Agenzie  fiscali,  a norma dell'art. 1 della legge
6 luglio   2002,   n. 137,  che  ha  previsto  che  le  procedure  di
reclutamento   possono  essere  effettuate  nell'ambito  dei  singoli
Dipartimenti;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze
16 luglio  2003,  recante  modifiche alla struttura organizzativa del
Dipartimento del tesoro;
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere all'indizione, tra gli
altri,  di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un
contingente  di  personale dell'area giuridica, fissato nel numero di
ventiquattro  unita',  da  inquadrare,  in  prova,  nella  ex  ottava
qualifica   funzionale,  nel  profilo  professionale  di  funzionario
amministrativo  area  funzionale  C  - posizione economica C2, per le
esigenze degli uffici del Dipartimento del tesoro ubicati in Roma.
    Considerato  che  le  assunzioni  in  servizio  dei vincitori del
concorso   saranno  subordinate  alle  autorizzazioni  concesse,  con
appositi  decreti  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
Ministero  della  funzione  pubblica  e del Ministero dell'economia e
delle   finanze   e   potranno  essere  condizionate  da  criteri  di
scaglionamento degli ingressi;
    Considerato,  infine,  che  i  vincitori  del  concorso  potranno
frequentare apposito corso teorico-pratico finalizzato alle attivita'
da svolgere, sulla base di programmi definiti dall'Amministrazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.
        Numero dei posti messi a concorso e relative riserve
    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di  un  contingente  di  personale  dell'area  giuridica, fissato nel
numero  di  ventiquattro  unita',  da  inquadrare, in prova, nella ex
ottava  qualifica  funzionale,  profilo  professionale di funzionario
amministrativo  - area funzionale C - posizione economica C2, per far
fronte alle esigenze degli uffici del Dipartimento del tesoro ubicati
in Roma.
    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate  alle  autorizzazioni  concesse, con appositi decreti del
Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Dipartimento della
funzione  pubblica  e  del  Ministero dell'economia e delle finanze e
potranno  essere  condizionate  da  criteri  di  scaglionamento degli
ingressi.
    La  procedura  sara' espletata nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e al decreto legislativo 8 maggio
2001,  n. 215,  nei  limiti  stabiliti  per le rispettive complessive
quote d'obbligo.
    Al  fine  di  consentire  ai  soggetti  disabili di concorrere in
effettive  condizioni  di  parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'Amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione  che  perverranno  da parte degli stessi, predisporra'
adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.
    Gli  aspiranti  di  cui  al  precedente  comma 3 devono essere in
possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2,
lettera c), del presente bando.
    Qualora  tra  i  candidati  che  supereranno le prove ve ne siano
alcuni   che  appartengono  a  piu'  categorie  che  danno  titolo  a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, terzo
comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
    I  posti  riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di  aventi  titolo  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
    Coloro  che  intendano  avvalersi  di  una delle suddette riserve
ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.