IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 35 relativo al reclutamento del personale; Visto l'art. 70, comma 13, del suddetto decreto n. 165/2001 che dispone l'applicazione della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive integrazioni e modificazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dal citato art. 35; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro», con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato decreto legislativo n. 165/2001 al fine di garantire pari-opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che all'art. 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, concernente la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 1997, concernente l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del C.I.P.E., a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo 1998, concernente il regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 1998, concernente l'articolazione organizzativa dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e disposizioni sugli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 1999, e successive modifiche, concernente il riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999 concernente l'organizzazione dei Dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'individuazione degli uffici e funzioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito dei suddetti dipartimenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 237 dell'8 ottobre 1999; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 55 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e la contestuale soppressione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, riguardante il regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001; Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2001 concernente modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001; Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2000 con il quale e' stato istituito il ruolo unico del personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 con il quale sono state rimodulate le dotazioni organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Vista la circolare n. 69 del 6 agosto 1998, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, concernente l'individuazione degli atti soggetti alla verifica di legalita' degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 con «il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7., concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 giugno 2003 relativo al personale del comparto ministeri, per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nonche' l'insieme dei C.C.N.L. relativo al processo di privatizzazione del citato personale; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica amministrazione; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, contenente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la stabilizzazione e lo sviluppo; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000); Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001); Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002); Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003); Vista la nota n. 95554 del 18 dicembre 2002, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - la richiesta di autorizzazione ad avviare alcune procedure di reclutamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2003, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale da inquadrare in vari profili nella ex ottava qualifica funzionale; Vista la nota n. 25121 del 1° aprile 2003, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica/Ufficio P.P.A. - la richiesta di autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali qualora non vi sia personale da trasferire secondo procedure di mobilita' ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Vista la nota n. 2081/9/SP del 9 maggio 2003, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio P.P.A. Servizio mobilita' - ha comunicato di non avere allo stato personale da assegnare, ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001; Vista la nota n. 13072 del 21 luglio 2003, con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto l'avvio delle procedure di reclutamento per 200 unita' delle 300 autorizzate dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003 ed ha attribuito al Dipartimento del tesoro un contingente di personale dell'area C pari a 40 unita'. Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 14 luglio 2003, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che ha previsto che le procedure di reclutamento possono essere effettuate nell'ambito dei singoli Dipartimenti; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 luglio 2003, recante modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento del tesoro; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione, tra gli altri, di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente di personale dell'area giuridica, fissato nel numero di ventiquattro unita', da inquadrare, in prova, nella ex ottava qualifica funzionale, nel profilo professionale di funzionario amministrativo area funzionale C - posizione economica C2, per le esigenze degli uffici del Dipartimento del tesoro ubicati in Roma. Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi; Considerato, infine, che i vincitori del concorso potranno frequentare apposito corso teorico-pratico finalizzato alle attivita' da svolgere, sulla base di programmi definiti dall'Amministrazione; Decreta: Art. 1. Numero dei posti messi a concorso e relative riserve E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente di personale dell'area giuridica, fissato nel numero di ventiquattro unita', da inquadrare, in prova, nella ex ottava qualifica funzionale, profilo professionale di funzionario amministrativo - area funzionale C - posizione economica C2, per far fronte alle esigenze degli uffici del Dipartimento del tesoro ubicati in Roma. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi. La procedura sara' espletata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nei limiti stabiliti per le rispettive complessive quote d'obbligo. Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso in questione, l'Amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra' adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame. Gli aspiranti di cui al precedente comma 3 devono essere in possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2, lettera c), del presente bando. Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.