L'ISPETTORE GENERALE CAPO

    Visto  il  decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni,  nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha
previsto  l'istituzione  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi
presso  il  Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle
infrazioni   nella   preparazione   e   nel  commercio  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
    Visto  il  decreto-legge  11 gennaio  2001, n. 1, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  9 marzo  2001, n. 49, ed in particolare
l'art. 3,  comma 3,  il  quale  statuisce  che l'Ispettorato centrale
repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali,  ed  opera con organico proprio ed
autonomia  organizzativa  ed amministrativa e costituisce un autonomo
centro di responsabilita' di spesa;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 novembre
2002,  n. 278, recante «Rideterminazione della dotazione organica del
personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale
repressione frodi»;
    Visto il decreto 13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di
riorganizzazione  della struttura operativa dell'Ispettorato centrale
repressione  frodi»,  con  il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge
19 gennaio   2001,   n. 3,   e'   stato  emanato  il  regolamento  di
riorganizzazione  della struttura operativa dell'Ispettorato centrale
repressione frodi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
28 ottobre   2003  di  ripartizione  delle  dotazioni  organiche  del
personale   appartenente  alle  qualifiche  dirigenziali,  alle  aree
funzionali,  alle  posizioni  economiche ed ai profili professionali,
con   riferimento   alla  sede  centrale  ed  alle  sedi  periferiche
dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  del  Ministero  delle
politiche agricole e forestali;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche ed in particolare
l'art. 35, relativo al reclutamento di personale;
    Viste le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel
comparto Ministeri;
    Visto   l'accordo   con   le  organizzazioni  sindacali  relativo
all'ordinamento  professionale  dell'Ispettorato centrale repressione
frodi  sottoscritto  in data 20 settembre 2001 e successive modifiche
apportate con accordo sottoscritto il 4 dicembre 2003;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente  le  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive
per   la  realizzazione  della  parita'  uomo  donna  nel  lavoro»  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme  sull'accesso ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle  altre  forme  di  assunzione nei pubblici impieghi, cosi' come
modificate  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
    Vista   la   legge   20 settembre  1980,  n. 574,  recante  norme
sull'unificazione  ed il riordinamento dei ruoli, normali, speciali e
di   complemento   degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 16;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale ed, in particolare, l'art. 18,
comma 6;
    Vista  la  legge  16 gennaio  2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Vista  la  legge  27 marzo  2004,  n. 77,  recante  «Disposizioni
urgenti  concernenti  i settori dell'agricoltura e della pesca» ed in
particolare  l'art. 2-bis,  con  il quale l'organico dell'Ispettorato
centrale  repressione  frodi e' stato aumentato di duecentotrentanove
unita'  complessive,  delle  quali  dieci appartenenti alla posizione
economica  B2,ed il successivo art. 2-ter, con il quale l'Ispettorato
medesimo  e'  stato  autorizzato  ad  assumere  le predette unita' di
personale,  in  deroga  al  divieto  di  cui  all'art. 39 della legge
27 dicembre  1997,  n. 449 e successive modificazioni e al divieto di
cui all'art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
    Vista  la  nota  n. 42946  dell'11  maggio  2004,  con  la  quale
l'Ispettorato   centrale   repressione   frodi  ha  comunicato,  alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  -  Ufficio  P.P.A.,  l'intendimento di avviare procedure di
reclutamento  del  personale  dall'esterno  per complessivi ventinove
posti  delle  posizioni  economiche  B2  e  C2,  qualora  non  vi sia
personale da trasferire secondo procedure di mobilita' ai sensi della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
    Vista  la  nota  n. 3929/9  del  1°  luglio 2004, con la quale la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  - Ufficio P.P.A. - Servizio mobilita', ha comunicato di non
avere allo stato personale da assegnare ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto  legislativo  n. 165/2001,  per  la  qualifica  di  operatore
tecnico di laboratorio, area B, posizione economica B2;
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere all'indizione, tra gli
altri,  di  un  concorso  pubblico, per esami, per il reclutamento di
dieci  unita',  da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di
operatore  tecnico  di  laboratorio,  area  funzionale  B,  posizione
economica B2;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per esami, a complessivi 10
posti  nel profilo professionale di operatore tecnico di laboratorio,
area    funzionale   B,   posizione   economica   B2,   nell'organico
dell'Ispettorato   centrale   repressione  frodi  -  Ministero  delle
politiche agricole e forestali, da destinarsi presso i laboratori del
medesimo Ispettorato.
    L'Ispettorato  centrale  repressione frodi si riserva la facolta'
di  procedere  alla  variazione  dei  posti  banditi,  in  ragione di
sopravvenute esigenze organizzative e di servizio.