IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO VICARIO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il C.C.N.L. del comparto universita' stipulato in data 9 agosto 2000; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto n. 1360 del 13 febbraio 2001, con il quale viene emanato il «Regolamento sui procedimenti di selezione per l'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto n. 77 del 29 giugno 2004, registrato il 29 giugno 2004 al n. 8761, con il quale e' stato indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D - area amministrativa gestionale - posizione economica D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2004 (cod. 1405); Preso atto dell'art. 3, comma 53 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004), che dispone il divieto, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, e dell'art. 3, comma 54 della medesima legge, che prevede la possibilita' di assunzioni a tempo indeterminato, in deroga al suddetto divieto, previa autorizzazione da parte del dipartimento della funzione pubblica; Decreta: L'art. 8, primo capoverso, del bando di concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D - area amministrativa gestionale - posizione economica D1, presso l'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2004 (cod. 1405), viene cosi' modificato: «L'assunzione dei vincitori di concorso e di eventuali idonei utilmente collocati in graduatoria potra' avvenire subordinatamente alla concessione di deroga da parte del dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 54 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004), al divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, disposto dall'art. 3, comma 53 della medesima legge, oppure in seguito al venir meno del suddetto divieto». Il direttore amministrativo vicario: Bellantoni