Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Visto  il  decreto  ministeriale  n. 69  in  data  7 aprile 2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie  speciale  -  n.  29  del 13 aprile 2004, con il quale e' stato
bandito  il  concorso  interno,  per  titoli  ed  esame  scritto, per
l'ammissione  al  10°  corso  trimestrale di centotretacinque allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri;
    Considerato  che  da  una  successiva analisi dell'allegato 3 del
predetto  bando  si  e'  rilevato  che il criterio del calcolo per la
determinazione   dei   punteggi  da  attribuire  per  la  valutazione
caratteristica nell'ultimo biennio e' stato erroneamente trascritto e
non vi e' correlazione tra punteggio massimo attribuibile e punti per
i giorni valutati;
    Tenuto  conto  che  l'iter  concorsuale  e'  tuttora  in  fase di
espletamento;
    Ravvisata   la  necessita'  di  correggere  l'errore  modificando
nell'allegato   3   del   citato  bando  di  concorso  nella  sezione
«valutazione  caratteristica  nell'ultimo biennio», l'indicazione dei
punti da attribuire a ciascun giorno valutato;

                              Decreta:


                           Articolo unico

    L'allegato 3 del decreto ministeriale n. 69 in data 7 aprile 2004
citato   in  premessa,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale - n. 29 del 13 aprile 2004,
e' cosi' modificato:

valutazione  caratteristica  nell'ultimo  biennio  (Punteggio massimo
                       attribuibile 2,4 punti)

Punti per ogni giorno valutato {eccellente} o|
giudizio equivalente                         |                 0,0033
---------------------------------------------------------------------
Punti per ogni giorno valutato {superiore    |
alla media} o giudizio equivalente           |                 0,0017

    Il  presente  decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
      Roma, 9 settembre 2004
                                                 Amm. Sq.: Lucidi