IL DIRIGENTE

    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita';
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   concernente   le   nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104 - ed in particolare gli
articoli 4  e  20  -  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
concernente  l'assistenza,  l'integrazione  sociale e i diritti delle
persone handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, recante, tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  ed  in  particolare  l'art. 3,  comma  7, il quale
prevede  che  tra  candidati  a  parita'  di  merito  e  di titoli di
preferenza e' preferito il candidato di piu' giovane eta';
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visti   i  CC.CC.NN.LL.  del  Comparto  Universita'  sottoscritti
rispettivamente in data 9 agosto 2000 e 13 maggio 2003;
    Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350 - legge finanziaria 2004
ed in particolare l'art. 3, comma 53;
    Visto  il  regolamento  che disciplina le modalita' di accesso ai
ruoli  a  tempo  indeterminato  del personale tecnico-amministrativo,
compresi  i  dirigenti,  presso  questo  Ateneo,  emanato con decreto
rettorale  n. 3119  del  18 agosto 2003 e successive modificazioni ed
integrazioni;
    Visto  in particolare l'art. 9, comma 4, del suddetto regolamento
secondo  cui  il  bando  di  concorso pubblico potra' prevedere che i
candidati,  in  sede  di  redazione  della domanda di partecipazione,
manifestino la disponibilita' alla costituzione di rapporto di lavoro
a  termine,  lasciando  impregiudicata  comunque  la  possibilita' di
optare  per il rapporto a tempo indeterminato in qualunque momento se
ne presenti la possibilita';
    Visto  il  decreto direttoriale n. 176 del 30 luglio 2004, con il
quale,  in esecuzione della delibera del C.d.A. di questa Universita'
n. 149  del  28 luglio  2004, sono state autorizzate, tra l'altro, le
assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  una  unita'  di personale da
inquadrare  nella  categoria  C,  posizione  economica  C1, dell'area
tecnica,  tecnico-scientifica  ed  elaborazione dati, per le esigenze
degli   uffici   tecnici   afferenti   alla  ripartizione  tecnica  e
contrattuale   di   questa  Universita',  ed  e'  stata  autorizzata,
altresi',  l'attivazione  delle procedure di mobilita' ex art. 46 del
C.C.N.L.  -  Comparto  Universita'  del  9 agosto 2000 - ed ex art. 7
della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, prevedendo che in caso di esito
negativo  delle  stesse  venga  emesso  apposito  bando  di  concorso
pubblico;
    Vista la nota dirigenziale prot. n. 32949 del 10 agosto 2004, con
la  quale, tra l'altro, e' stata attivata la procedura di mobilita' -
ex art. 7 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 - per la copertura del
suindicato  posto  di  categoria C, posizione economica C1, dell'area
tecnica,  tecnico-scientifica  ed  elaborazione dati, per le esigenze
degli   uffici   tecnici   afferenti   alla  ripartizione  tecnica  e
contrattuale di questa Universita';
    Vista la nota direttoriale prot. n. 33316 del 17 agosto 2004, con
la  quale, tra l'altro, e' stata attivata la procedura di mobilita' -
ex  art. 46  del  citato  C.C.N.L  del  Comparto Universita' - per la
copertura  del  suindicato  posto di categoria C, posizione economica
C1,  dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le  esigenze degli uffici tecnici afferenti alla ripartizione tecnica
e contrattuale di questa Universita';
    Considerato  che  le  predette procedure di mobilita' hanno avuto
esito negativo;
    Accertato  che  non  esistono  graduatorie  di  analoghi concorsi
pubblici utili per la professionalita' sopraindicata;
    Visto  che  non  e'  operante  alcuna  riserva  in relazione alla
unicita' del posto messo a concorso;
    Vista  la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre   2000,   che  ha  confermato  il  disposto  del  decreto
direttoriale    n. 690   dell'11 novembre   1998,   con   particolare
riferimento  alla  devoluzione  al  dirigente  della ripartizione del
personale  della  competenza  all'emanazione  di atti e provvedimenti
relativi alla procedure di selezione del personale;
      Ritenuto  necessario ed urgente provvedere alla copertura di un
posto  di  categoria  C,  posizione  economica C1, dell'area tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati,  per  le  esigenze degli
uffici  tecnici afferenti alla ripartizione tecnica e contrattuale di
questa Universita', mediante emanazione di apposito bando di concorso
pubblico, per esami;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Indizione

    E'  indetto  il  concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo  indeterminato  di un posto di categoria C, posizione economica
C1,  dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
funzioni  di geometra, per le esigenze degli uffici tecnici afferenti
alla ripartizione tecnica e contrattuale di questa Universita'.
    L'amministrazione  si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere  o  non procedere all'assunzione dei vincitori, in ragione
di  esigenze  attualmente  non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le
Universita'.